LEGGE 13 maggio 1999, n. 133

Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale.

note: Entrata in vigore della Legge: 18-5-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2017)
Testo in vigore dal: 1-1-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 25 
(Disposizioni  tributarie  in  materia   di   associazioni   sportive
                          dilettantistiche) 
 
  1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 81, comma
1, lettera m), del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e  successive  modificazioni,  in  materia  di  redditi  diversi,  le
societa' e gli enti eroganti operano, con  obbligo  di  rivalsa,  una
ritenuta nella misura fissata  per  il  primo  scaglione  di  reddito
dall'articolo   11   dello   stesso   testo   unico,   e   successive
modificazioni, concernente  determinazione  dell'imposta,  maggiorata
delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito  delle
persone fisiche. La ritenuta e'  a  titolo  d'imposta  per  la  parte
imponibile dei suddetti redditi compresa fino a lire 40 milioni ed e'
a titolo di acconto per la parte imponibile che  eccede  il  predetto
importo.  Ai  soli  fini  della  determinazione  delle  aliquote  per
scaglioni di reddito di cui al predetto articolo 11 del citato  testo
unico, la parte dell'imponibile  assoggettata  a  ritenuta  a  titolo
d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo. 
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si  applicano  anche  alle
associazioni proloco. 
  2. Per le associazioni sportive dilettantistiche,  comprese  quelle
non riconosciute dal CONI  o  dalle  Federazioni  sportive  nazionali
purche' riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono
dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre  1991,  n.
398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il  reddito
imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore  a
due per  anno  e  per  un  importo  non  superiore  al  limite  annuo
complessivo fissato  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
programmazione economica e con il Ministro per i beni e le  attivita'
culturali: 
      a) i proventi realizzati dalle associazioni  nello  svolgimento
di attivita' commerciali connesse agli scopi istituzionali; 
      b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica
di fondi effettuata in conformita'  all'articolo  108,  comma  2-bis,
lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive  modificazioni,  in  materia  di  formazione  del  reddito
complessivo. 
  3. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello  in  corso
alla data del 18 maggio  1999,  l'importo  fissato  dall'articolo  1,
comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398,  recante  disposizioni
tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, come
modificato da ultimo con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285
del 5 dicembre 1998, in lire  130.594.000,  e'  elevato  a  lire  360
milioni. 
  4. Alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni,
recante disposizioni tributarie relative alle  associazioni  sportive
dilettantistiche, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) nell'articolo 1, il comma 3 e' abrogato; 
      b) nell'articolo 2: 
        1) al comma 3, le  parole:  "quinto  comma"  sono  sostituite
dalle seguenti: "sesto comma"; 
        2) al comma 5, le parole: "6 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "3 per cento". 
  5. I pagamenti a favore di societa', enti o  associazioni  sportive
dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi
effettuati sono eseguiti, se di importo  pari  o  superiore  a  1.000
euro, tramite conti correnti  bancari  o  postali  a  loro  intestati
ovvero    secondo    altre    modalita'    idonee    a     consentire
all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli,
che possono essere stabilite con decreto del Ministro  delle  finanze
da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto
1988, n. 400. L'inosservanza  della  presente  disposizione  comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle  sanzioni
tributarie non penali in materia di imposte dirette, di  imposta  sul
valore aggiunto e di riscossione dei tributi. (4) (15)((16)) 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 21 novembre 2000, n. 342 ha disposto (con l'art. 37, comma 4)
che la sostituzione dei commi 1, 2, 3,  4,  7  e  8  decorre  dal  1°
gennaio  2000  e  che  "restano  salvi  tutti   gli   atti   adottati
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente  legge  e
non si fa luogo a recuperi, a rimborsi d'imposta  o  applicazione  di
sanzioni nei confronti dei soggetti che  anteriormente  a  tale  data
hanno assunto comportamenti, ovvero hanno corrisposto o percepito  le
indennita', i rimborsi o i compensi, conformemente alle  disposizioni
di cui all'articolo 25 della legge 13 maggio 1999,  n.  133,  recante
disposizioni  tributarie  in   materia   di   associazioni   sportive
dilettantistiche, e a quelle del decreto del Ministro  delle  finanze
26 novembre 1999, n. 473". 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 ha  disposto  (con  l'art.  32,
comma 1) che la presente  modifica  si  applica  a  decorrere  dal  1
gennaio 2017. 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, come modificato  dalla  L.  28
dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 32, comma  1)  che  la
presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2016.