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DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011, n. 23

Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale. (11G0066)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2024)
Testo in vigore dal:  25-4-2024
aggiornamenti all'articolo

Art. 9

Applicazione dell'imposta municipale propria
1. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160.
4. LA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTRE COMMA.
5. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160.
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160.
7. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160.
8. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160.
9. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo 3, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e dagli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi. Sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove dovute, gli immobili esenti dall'imposta municipale propria. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento. (10)
((42))
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AGGIORNAMENTO (10)

La L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con l'art. 1, comma 718) che "Le disposizioni del comma 717 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013".
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AGGIORNAMENTO (42)

La Corte Costituzionale, con sentenza 5 marzo - 18 aprile 2024, n. 60 (in G.U. 1ª s.s. 24/04/2024 n. 17), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), nel testo applicabile ratione temporis, nella parte in cui non prevede che non siano soggetti all'imposta municipale propria, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale".