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REGIO DECRETO-LEGGE 13 aprile 1939, n. 652

Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano. (039U0652)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/05/1939.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1939, n. 1249 (in G.U. 04/09/1939, n. 206).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/05/2011)
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Testo in vigore dal:  1-1-2005
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Art. 31



Per le operazioni di formazione e di conservazione del nuovo catasto edilizio urbano i funzionari degli Uffici tecnici erariali, ed i componenti le Commissioni censuarie, espressamente delegati e muniti di speciale tessera di riconoscimento, hanno diritto di accedere alle proprietà private dietro preavviso scritto di almeno sette giorni.

Chiunque fa opposizione è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 2000, a meno che il fatto costituisca reato più grave. Con la stessa pena è punito colui che non adempie gli obblighi di cui agli articoli 3, 7, 20 e 28.
(5a)
((6))
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AGGIORNAMENTO (5a)

La L. 28 febbraio 1985, n. 47 come modificata dal D.L. 20 novembre 1985, n. 656, convertito, senza modificazioni, dalla L. 24 dicembre 1985, n. 780 ha disposto (con l'art. 52, comma 3) che per le dichiarazioni di cui al comma 2 dell'art. 52 della L. 47/85 presentate successivamente al 31 dicembre 1986, l'ammenda prevista dal presente articolo, è elevata a L. 250.000.
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AGGIORNAMENTO (6)

La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 338) che "Gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di cui all'articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, dall'articolo 31 del medesimo regio decreto-legge n. 652 del 1939, come rideterminati dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, con riferimento al mancato adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 20 e 28 del citato decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, sono elevati rispettivamente a euro 258 e a euro 2.066."