DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1993, n. 557

Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-12-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 (in G.U. 28/02/1994, n.48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2007)
Testo in vigore dal: 1-1-2008
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9. 
               Istituzione del catasto dei fabbricati 
  1. Al fine di realizzare un inventario  completo  ed  uniforme  del
patrimonio  edilizio,  il  Ministero  delle   finanze   provvede   al
censimento di tutti i fabbricati o porzioni di  fabbricati  rurali  e
alla loro iscrizione, mantenendo  tale  qualificazione,  nel  catasto
edilizio urbano, che  assumera'  la  denominazione  di  "catasto  dei
fabbricati".  L'amministrazione  finanziaria  provvede  inoltre  alla
individuazione delle unita' immobiliari di qualsiasi natura  che  non
hanno formato oggetto di dichiarazione al catasto. Si provvede  anche
mediante ricognizione generale del territorio basata su informazioni 
derivanti da rilievi aerofotografici. 
  2.  Le  modalita'  di  produzione  ed   adeguamento   della   nuova
cartografia a grande scala devono risultare conformi alle  specifiche
tecniche di base, stabilite con decreto del Ministro  delle  finanze,
da emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400 . Con lo stesso decreto sono,  altresi',  determinati  i
modi e i termini di attuazione di ogni altra attivita' prevista dal 
presente articolo, salvo quanto stabilito dal comma 12. 
  3. Ai fini del riconoscimento della ruralita' degli  immobili  agli
effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad 
edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni: 
    a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione: 
      1) dal soggetto titolare del diritto di proprieta' o  di  altro
diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attivita' 
agricola svolta; 
      2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con 
      altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile e' 
asservito; 
      3) dai familiari conviventi a carico dei  soggetti  di  cui  ai
numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da 
coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali; 
      4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici 
corrisposti a seguito di attivita' svolta in agricoltura; 
      5) da uno dei soci o amministratori delle societa' agricole  di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, 
aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale; 
    a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della  lettera  a)
del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore 
agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui 
all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 
    b) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 1 OTTOBRE 2007, N. 159, CONVERTITO 
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 NOVEMBRE 2007, N. 222; 
    c)  il  terreno  cui  il  fabbricato  e'  asservito  deve   avere
superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al
catasto terreni con attribuzione  di  reddito  agrario.  Qualora  sul
terreno  siano  praticate  colture  specializzate  in  serra   o   la
funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno e' ubicato
in comune considerato montano ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  3,
della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto 
a 3.000 metri quadrati; 
    d) il volume  di  affari  derivante  da  attivita'  agricole  del
soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla meta' del
suo reddito complessivo, determinato senza far confluire  in  esso  i
trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di  attivita'  svolta
in agricoltura. Se  il  terreno  e'  ubicato  in  comune  considerato
montano ai sensi della citata legge n. 97  del  1994,  il  volume  di
affari derivante da attivita' agricole del soggetto  che  conduce  il
fondo  deve  risultare  superiore  ad  un  quarto  del  suo   reddito
complessivo,  determinato  secondo  la   disposizione   del   periodo
precedente. Il volume d'affari dei soggetti  che  non  presentano  la
dichiarazione ai fini dell'IVA si  presume  pari  al  limite  massimo
previsto per l'esonero dall'articolo 34 del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
    e) i fabbricati ad uso abitativo, che  hanno  le  caratteristiche
delle unita' immobiliari urbane appartenenti alle  categorie  A/1  ed
A/8, ovvero le caratteristiche di  lusso  previste  dal  decreto  del
Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969,  adottato  in  attuazione
dell'articolo 13 della legge 2 luglio  1949,  n.  408,  e  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono 
comunque essere riconosciuti rurali. 
  3-bis. Ai fini fiscali deve  riconoscersi  carattere  di  ruralita'
alle   costruzioni   strumentali    necessarie    allo    svolgimento
dell'attivita' agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e 
in particolare destinate: 
      a) alla protezione delle piante; 
      b) alla conservazione dei prodotti agricoli; 
      c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e 
delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento; 
      d) all'allevamento e al ricovero degli animali; 
      (( e) all'agriturismo, in conformita' a quanto previsto dalla 
legge 20 febbraio 2006, n. 96 )); 
      f) ad abitazione dei dipendenti  esercenti  attivita'  agricole
nell'azienda a tempo indeterminato  o  a  tempo  determinato  per  un
numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in 
conformita' alla normativa vigente in materia di collocamento; 
      g) alle persone addette all'attivita' di alpeggio in zona di 
montagna; 
      h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola; 
      i)   alla   manipolazione,    trasformazione,    conservazione,
valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche  se
effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; 
      l) all'esercizio dell'attivita' agricola in maso chiuso. 
    3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma  3-bis,  destinate
ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle 
categorie del gruppo A. 
  4. Fermi restando i requisiti previsti dal comma  3,  si  considera
rurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui l'immobile
e' asservito, purche' entrambi risultino ubicati nello stesso comune 
o in comuni confinanti. 
  5.  Nel  caso  in   cui   l'unita'   immobiliare   sia   utilizzata
congiuntamente da piu' proprietari o titolari di altri diritti reali,
da piu' affittuari, ovvero da piu' soggetti che  conducono  il  fondo
sulla base di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere in capo
ad almeno uno di tali soggetti. Qualora  sul  terreno  sul  quale  e'
svolta l'attivita' agricola insistano piu' unita' immobiliari ad  uso
abitativo,  i  requisiti  di  ruralita'  devono  essere   soddisfatti
distintamente. Nel caso di utilizzo di piu' unita' ad uso  abitativo,
da parte di componenti lo stesso nucleo familiare, il  riconoscimento
di ruralita' dei medesimi e' subordinato, oltre che all'esistenza dei
requisiti indicati nel comma 3, anche al  limite  massimo  di  cinque
vani catastali o, comunque, di 80 metri quadrati per un abitante e di
un vano catastale, o, comunque, di 20 metri quadrati per  ogni  altro
abitante oltre il primo. La consistenza catastale e' definita in base 
ai criteri vigenti per il catasto dei fabbricati. 
  6. Non si  considerano  produttive  di  reddito  di  fabbricati  le
costruzioni  non  utilizzate,  purche'   risultino   soddisfatte   le
condizioni previste dal comma 3, lettere a), c), d) ed e).  Lo  stato
di non utilizzo deve essere comprovato da apposita autocertificazione
con firma autenticata, attestante  l'assenza  di  allacciamento  alle
reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del 
gas. 
  7. I contratti di cui alla lettera b) del comma  3,  gia'  in  atto
alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono  registrati
entro il 30 aprile 1994. Tale registrazione e' esente dall'imposta di 
registro. 
  8. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5,  primo  periodo,  del
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, come modificato dall'articolo 70,
comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , e il termine  di  cui
all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ,
e successive modificazioni, sono prorogati al 31  dicembre  1995.  Le
stesse disposizioni ed il predetto  termine  si  applicano  anche  ai
fabbricati destinati ad uso diverso da quello abitativo, che non 
presentano i requisiti di ruralita' di cui al comma 3. (5) (10) 
  9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati  gia'
rurali, che non presentano piu' i requisiti di ruralita', di  cui  ai
commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di
cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio  1977,  n.  10  ,  ne'  al
recupero di eventuali  tributi  attinenti  al  fabbricato  ovvero  al
reddito da esso prodotto per i periodi  di  imposta  anteriori  al  1
gennaio 1993 per le imposte dirette, e al 1 gennaio 1994 per le altre
imposte e tasse e per  l'imposta  comunale  sugli  immobili,  purche'
detti immobili siano stati oggetto, ricorrendone  i  presupposti,  di
istanza di sanatoria edilizia, quali fabbricati rurali,  ai  sensi  e
nei termini previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 , e  vengano
dichiarati al catasto entro il 31 dicembre  1995,  con  le  modalita'
previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-quinquies
ed 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 . 
(5) (10) 
  10. COMMA ABROGATO DALLA L. 18 FEBBRAIO 1999, N. 28. 
  11. Per l'espletamento e la semplificazione delle operazioni di 
revisione  generale  di  classamento  previste  dall'articolo  2  del
decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 , si possono applicare le  modalita'
previste dal comma 22 dell'articolo 4 del decreto-legge  19  dicembre
1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  febbraio
1985, n. 17 . Le revisioni del classamento delle  unita'  immobiliari
urbane, previste dal  citato  comma,  vengono  effettuate  anche  per
porzioni del territorio comunale. A decorrere dal 1 gennaio  1997  le
tariffe d'estimo  delle  unita'  immobiliari  urbane  a  destinazione
ordinaria sono determinate con riferimento al "metro  quadrato  "  di
superficie catastale. La  suddetta  superficie  e'  definita  con  il
decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo 2, comma 1,
del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. 
  12. Al fine di consentire il decentramento dei servizi catastali ed
ipotecari, la completa automazione delle procedure  di  aggiornamento
degli  archivi  catastali  e   delle   conservatorie   dei   registri
immobiliari, nonche' la verifica ed il controllo dei dati  acquisiti,
e' istituito un sistema di collegamento con interscambio  informativo
tra l'amministrazione  finanziaria,  i  comuni  e  gli  esercenti  la
professione  notarile.  Con  apposito  regolamento  governativo,   da
emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
, entro centottanta  giorni,  sentiti  l'Associazione  nazionale  dei
comuni  italiani  ed  il  Consiglio  nazionale  del  notariato,  sono
stabilite le modalita' di attuazione, accesso  ed  adeguamento  delle
banche dati degli uffici del Ministero delle  finanze  da  parte  dei
soggetti sopra indicati. Il regolamento deve  prevedere  che,  a  far
tempo da tale  attivazione,  da  fissare  con  apposito  decreto  del
Ministro delle finanze, il  conservatore  puo'  rifiutare,  ai  sensi
dell'articolo 2674 del codice civile , di ricevere note e titoli e di
eseguire  la  trascrizione  di  atti   tra   vivi   contenenti   dati
identificativi  degli  immobili  oggetto  di   trasferimento   o   di
costituzione di diritti reali, non conformi  a  quelli  acquisiti  al
sistema alla data di redazione degli atti stessi, ovvero, nel caso di
non aggiornamento dei dati  catastali,  di  atti  non  conformi  alle
disposizioni contenute nelle norme  di  attuazione  dell'articolo  2,
commi 1-quinquies e 1-septies del decreto-legge 23 gennaio  1993,  n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 . 
Con  il  predetto  regolamento  vengono  stabiliti,  altresi',  nuovi
criteri  per  la   definizione   delle   modalita',   dei   costi   e
dell'efficacia  probatoria  delle  copie  di  atti  rilasciati  dalle
conservatorie dei registri immobiliari e dal catasto con 
apparecchiature elettroniche. 
  13. Nel regolamento deve, altresi',  essere  previsto  che,  a  far
tempo dall'attivazione del sistema di collegamento di  cui  al  comma
12,  i  comuni  forniscono  all'amministrazione  finanziaria  i  dati
relativi all'assetto, alla utilizzazione  e  alla  modificazione  del
territorio, utili  all'adeguamento  del  sistema  catastale  e  della
pubblicita'  immobiliare  e   possono   fornire   direttamente   agli
interessati  i  servizi  di  consultazione  e  certificazione   delle
informazioni acquisite al sistema. In tal caso la misura dei  diritti
e delle tasse ipotecarie vigenti per la  consultazione  e'  aumentata
del 20 per cento e al comune  spetta  una  quota  pari  ad  un  terzo
dell'importo  complessivo  dovuto.  Qualora   si   renda   necessario
richiedere che negli  atti  soggetti  a  trascrizione  od  iscrizione
vengano dichiarati dati ulteriori  relativi  agli  immobili,  nonche'
alla loro conformita' con le rappresentazioni grafiche in catasto, le
relative modalita' e tempi sono stabiliti  con  appositi  regolamenti
governativi, nei quali e' prevista per i privati anche la facolta' di
fornire tali dati mediante autocertificazione, ai sensi della legge 4 
gennaio 1968, n. 15 . 
  14. Una quota pari ad un terzo dei maggiori  introiti  dell'imposta
comunale  sugli  immobili  dovuta  per  l'anno  1994,  derivanti  dai
versamenti  effettuati  ai  sensi  delle  disposizioni  del  presente
articolo, e' destinata ad integrare i fondi per i progetti innovativi
di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo  12  febbraio
1993, n. 39 . Tale integrazione ha per fine l'attuazione  di  sistemi
informatici comunali per gli scopi indicati  nel  primo  periodo  del
comma  13.  Alle  predette   attivita'   provvede   l'Autorita'   per
l'informatica   nella   pubblica   amministrazione,   d'intesa    con
l'Associazione nazionale comuni italiani. Con decreto del  Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro  delle  finanze,
vengono definite le modalita' di istituzione e gestione del servizio. 
Con decreto del Ministro delle finanze vengono stabilite le modalita'
di individuazione, riparto e versamento della quota di gettito sopra 
indicata da parte dei concessionari della riscossione. 
 
    
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 28 giugno 1995, n. 250 convertito con modificazioni  dalla
L. 8 agosto 1995, n. 349 ha disposto (con l'art. 1, comma 6) che " Il
termine del 31 dicembre 1995, previsto dai commi 8, primo periodo,  e
9 dell'articolo  9  del  decreto-legge  30  dicembre  1993,  n.  557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.  133,
e' prorogato al 31 dicembre 1996."

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AGGIORNAMENTO (10)
La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 3, comma  156)
che "Il termine del 31 dicembre 1995, previsto  dai  commi  8,  primo
periodo, e 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre  1993,  n.
557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,  n.
133, e successive modificazioni, e'  ulteriormente  differito  al  31
dicembre 1997."