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LEGGE 16 giugno 1998, n. 191

Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonchè norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica.

note: Entrata in vigore della legge: 5/7/1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/02/2001)
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Testo in vigore dal:  5-7-1998 al: 23-9-1998
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Modifiche ed integrazioni
alla legge 15 marzo 1997, n. 59)
1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti.
2. All'articolo 1, comma 3, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
"h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche".
3. All'articolo 1, comma 3, dopo la lettera r) è aggiunta la seguente:
"r-bis) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale".
4. All'articolo 1, comma 4, lettera b), dopo la parola: "statale" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;".
5. All'articolo 1, comma 6, le parole: "nel rispetto delle esigenze della salute, della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, delle esigenze della salute, della sanità e sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente".
6. All'articolo 2, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura adottano, con delibera consiliare a maggioranza assoluta dei componenti, i regolamenti per la disciplina delle materie di propria competenza di cui al comma 2 del presente articolo nonché quelli per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto. Restano salve le competenze che in materia regolamentare competono nel settore delle attività produttive allo Stato e agli enti pubblici territoriali".
7. All'articolo 4, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 4 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli stessi. Decorso il termine senza che il parere sia espresso, il Governo ha facoltà di adottare i decreti legislativi".
8. All'articolo 4, comma 5, dopo le parole: "di cui al comma 3, lettera a)," sono inserite le seguenti: "e del principio di efficienza e di economicità di cui alla lettera c) del medesimo comma".
9. All'articolo 6, comma 1, le parole: "quaranta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni".
10. All'articolo 7 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Il Governo è delegato a emanare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Si applicano i principi e criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ".
11. All'articolo 10, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: ", anche nel caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni formulate dalla Commissione di cui all'articolo 5 oltre il termine stabilito dall'articolo 6, comma 1".
12. All'articolo 11, comma 1, alinea, le parole: "31 luglio 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 1999".
13. All'articolo 11, comma 1, lettera b) , le parole: "nonché gli enti privati, controllati" sono sostituite dalle seguenti: "le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate".
14. All'articolo 11, comma 4, alinea, le parole: "31 marzo 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1998".
15. All'articolo 11, comma 4, lettera h), dopo la parola: "procedure" è inserita la seguente: "facoltative".
16. All'articolo 11, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati".
17. All'articolo 20, comma 5, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
"g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale".
18. All'articolo 20, comma 7, terzo periodo, le parole: "Entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "Entro due anni".
19. I riferimenti a provvedimenti normativi contenuti nell'allegato 1 previsto dall'articolo 20, comma 8, come integrato dal comma 20 del presente articolo, sono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione. Conseguentemente nei provvedimenti normativi citati nel predetto allegato sono soppresse le parole: "e successive modificazioni".
20. All'allegato 1 previsto dall'articolo 20, comma 8, dopo il numero 112 sono aggiunti i seguenti:
"112-bis. Procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori: legge 29 aprile 1949, n. 264;
legge 28 febbraio 1987, n. 56;
legge 23 luglio 1991, n. 223;
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
legge 24 giugno 1997, n. 196.
112-ter. Adempimenti obbligatori delle imprese in materia di lavoro dipendente:
regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473;
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
legge 10 aprile 1991, n. 125.
112-quater. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni all'esportazione e all'importazione:
regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994;
regolamento (CE) n. 737/94 della Commissione, del 30 marzo 1994;
decreto del Ministro per il commercio con l'estero 30 ottobre 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 68 alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 1990.
112-quinquies. Procedimento di rilascio del certificato di agibilità:
testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articolo 221;
legge 5 novembre 1971, n. 1086;
legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 52;
legge 9 gennaio 1989, n. 13.
112-sexies. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni per trasporti eccezionali:
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 61 e 62;
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
112-septies. Procedimento per la composizione del contenzioso in materia di premi per l'assicurazione infortuni:
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
112-octies. Procedimenti relativi all'elencazione e alla dichiarazione delle cose trasportate in conto proprio:
legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 39;
decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783.
112-nonies. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni:
testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articoli da 175 a 221.
112-decies. Procedimento per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato:
testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
112-undecies. Procedimenti relativi a sorvoli, rilevamenti e riprese aeree e satellitari sul territorio nazionale e sulle acque territoriali:
regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732;
regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161;
codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articoli 793, 825 e 1200;
legge 2 febbraio 1960, n. 68;
legge 30 gennaio 1963, n. 141, articolo 1;
decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 15 luglio 1968;
legge 24 ottobre 1977, n. 801, articolo 12;
legge 25 marzo 1985, n. 106;
decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, articolo 6, come sostituito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 207".
21. All'articolo 21, comma 15, alinea, le parole: "Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 novembre 1998".
22. All'articolo 21, dopo il comma 20 è aggiunto il seguente:
"20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. È abrogato il comma 5 dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425".

NOTE
AVVERTENZA:


Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
- La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo".
- Si riporta l'art. 1 della legge n. 59/1997 come modificato dalla legge qui pubblicata (le modifiche sono evidenziate in corsivo):
"Art. 1. - 1. Il Governo è delegato ad emanare entro il 31 marzo 1998 uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli artt. 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per "conferimento" si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per "enti locali" si intendono le provincie, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali.
2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.
3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:
a) affari esteri e commercio estero, nonché cooperazione internazionale e attività promozionale all'estero di rilievo nazionale;
b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;
c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;
e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione;
g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali;
h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche;
i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
m) amministrazione della giustizia;
n) poste e telecomunicazioni;
o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali;
p) ricerca scientifica;
q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale;
r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione;
r-bis) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale.
4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:
a) i compiti di regolazione e controllo già attribuiti con legge statale ad apposite autorità indipendenti;
b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, con i decreti legislativi, di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono predisposti previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera motivatamente in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle università degli studi;
e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, delle esigenze della salute, della sanità e sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente".
- Si riporta l'art. 2 della legge n. 59/1997 come modificato dalla legge qui pubblicata (le modifiche sono evidenziate in corsivo):
"Art. 2. - 1. La disciplina legislativa delle funzioni e dei compiti conferiti alle regioni ai sensi della presente legge spetta alle regioni quando è riconducibile alle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione. Nelle restanti materie spetta alle regioni il potere di emanare norme attuative ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione.
2. In ogni caso, la disciplina della organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai sensi dell'art. 1 è disposta, secondo le rispettive competenze e nell'ambito della rispettiva potestà normativa, dalle regioni e dagli enti locali.
2-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura adottano, con delibera consiliare a maggioranza assoluta dei componenti, i regolamenti per la disciplina delle materie di propria competenza di cui al comma 2 del presente art. nonché quelli per esercizio delle funzioni di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto.
Restano salve le competenze che in materia regolamentare competono nel settore delle attività produttive allo Stato e :agli enti pubblici territoriali".
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 580/1993 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) è il seguente:
"Art. 2. (Attribuzioni). - 1. Le camere di commercio svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese, nonché, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali e alle regioni, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. Le camere di commercio esercitano inoltre le funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle regioni, nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali.
2. Per il raggiungimento dei propri scopi le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi".
- Si riporta l'art. 4 della legge n. 59/1997 come modificato dalla legge qui pubblicata (le modifiche sono evidenziate in corsivo):
"Art. 4. - 1. Nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione, le regioni, in conformità ai singoli ordinamenti regionali, conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Al conferimento delle funzioni le regioni provvedono sentite le rappresentanze degli enti locali. Possono altresì essere ascoltati anche gli organi rappresentativi delle autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali.
2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'art. 1, comma 2, della presente legge, vengono conferiti a regioni, province, comuni ed altri enti locali con i decreti legislativi di cui all'art. 1.
3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:
a) il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati;
b) il principio di completezza, con la attribuzione alla regione dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati ai sens della lettera a), e delle funzioni di programmazione;
c) il principio di efficienza e di economicità, anche con la sop pressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;
d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locai anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea;
e) i principi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa;
f) il principio di omogeneità, tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo;
g) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;
h) il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;
i) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite;
1) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.
4. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1 il Governo provvede anche a:
a) delegare alle regioni i compiti di programmazione in matena di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale; attribuire alle regioni il compito dì definire, d'intesa con gli enti locali, il livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, servizi i cui costi sono a carico dei bilanci regionali, prevedendo che i costi dei servizi ulteriori rispetto a quelli minimi siano a carico degli enti locali che ne programmino l'esercizio; prevedere che l'attuazione delle deleghe e l'attribuzione delle relative risorse alle regioni siano precedute da appositi accordi di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le regioni medesime, semprechè gli stessi accordi siano perfezionati entro il 30 giugno 1999;
b) prevedere che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolino l'esercizio dei servizi con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, sia in concessione che nei modi di cui agli artt. 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, mediante contratti di servizio pubblico, che rispettino gli artt. 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, che abbiano caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e che garantiscano entro il 1 gennaio 2000 il conseguimento di un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura previa applicazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari di interesse regionale e locale, definire le modalità per incentivare il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto urbano e extraurbano e per introdurre regole di concorrenzialità nel periodico affidamento dei servizi; definire le modalità di subentro delle regioni entro il 1 gennaio 2000 con propri autonomi contratti di servizio regionale al contratto di servizio pubblico tra Stato e Ferrovie dello Stato S.p.a. per servizi di interesse locale e regionale;
c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei principi e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell'art. 12 e agli artt. 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari, la disciplina relativa alle attività economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei settori produttivi e il sostegno dell'occupazione; per quanto riguarda le attività relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali, all'avvio degli impianti medesimi e alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute pubblica.
4-bis. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 4 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli stessi. Decorso il termine senza che il parere sia espresso, il Governo ha facoltà di adottare i decreti legislativi.
5. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera a), e del principio di efficienza e di economicità di cui alla lettera c) del medesimo comma del presente articolo, ciascuna regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite, o delegate agli Enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo è delegato ad emanare, entro i successivi novanta giorni, sentite le regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra regione ed enti locali le cui disposizioni si applicano fino alla data dì entrata in vigore della legge regionale".
- Si riporta l'art. 6 della legge n. 59/1997 come modificato dalla legge qui pubblicata (le modifiche sono evidenziate in corsivo):
"Art. 6. - 1. Sugli schemi di decreto legislativo di cui all'art. 1 il Governo acquisisce il parere della Commissione di cui all'art. 5 e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che devono essere espressi entro quarantacinque giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Il Governo acquisisce altresì i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane; tali pareri devono essere espressi entro venti giorni dalla ricezione degli schemi stessi. I pareri delle Conferenze sono immediatamente comunicati alle Commissioni parlamentari predette. Decorsi inutilmente i termini previstì dal presente articolo, i decreti legislativi possono essere comunque emanati".
- Si riporta l'art. 7 della legge n. 59/1997 come modificato dalla legge qui pubblicata (le modifiche sono evidenziate in corsivo):
"Art. 7. - 1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli artt. 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui.
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali 'allargata ai rappresentanti delle comunità montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati.
3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), si provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'art. 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalia adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato è richiesto entro cinquantacinque giorni ed è reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'art. 5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati.
3-bis. Il Governo è delegato ad emanare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Si applicano i principi e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48 della legge 27 dicembre n. 449".
- Il testo dell'art. 48, commi 10 e 11, della legge n. 449/97 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) è il seguente:
"l0. Il governo è delegato ad emanare, previo parere consultivo delle competenti Commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che istituisce una addizionale comunale all'IRPEF, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:
a) decorrenza a partire da un periodo di imposta comunque non anteriore a quello in corso al 1 gennaio 1998;
b) determinazione annuale dell'aliquota base, con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre di ciascun anno, in misura tale da coprire, per l'anno di prima applicazione dell'aliquota, gli oneri delle funzioni e dei compiti effettivamente trasferiti ai comuni nel corso dell'anno precedente ai sensi del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, con corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali;
c) riduzione delle aliquote dell'IRPEF, di cui al comma 1 dell'art. 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in una misura pari all'aliquota base dell'addizionale comunale;
d) previsione della facoltà per i comuni di variare l'aliquota dell'addizionale fino ad un massimo dello 0,5 per cento nell'arco di un triennio con un valore massimo dello 0,2 per cento annuo; il comune stabilisce la variazione dell'aliquota dell'addizionale entro il 31 ottobre di ogni anno, a valere su anno, a valere sui redditi dell'anno successivo; è fatto obbligo ai comuni di pubblicare gli estremi essenziali relativi alla variazione dell'aliquota dell'addizionale nella Gazzetta Ufficiale, da accorpare possibilmente in un unico numero;
e) applicazione dell'addizionale al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili, purché sia dovuta, per lo stesso anno, l'IRPEF, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli artt. 14 e 15 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni;
f) versamento in unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle ritenute e del saldo dell'IRPEF; per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, l'addizionale è trattenuta dai sostituti di imposta all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi; la trattenuta è determinata sulla base dell'aliquota dell'addizionale in vigore nel comune dì domicilio fiscale del contribuente ed è versata al comune stesso;
g) applicazione delle disposizioni previste per l'IRPEF per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, le sanzioni, e altri aspetti non disciplinati diversamente; previsione di modalità di partecipazione alle attività di accertamento da parte dei comuni mediante scambi di informazioni e notizie utili, nonché di accertamento ed erogazione degli eventuali rimborsi di competenza a carico dei comuni.
11. I decreti di cui al comma 10, lettera b), sulla base della entità complessiva degli stanziamenti che vengono eliminati dal bilancio dello Stato per essere attribuiti alla competenza degli enti locali, determinata dai decreti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, indicano:
a) la distribuzione sul territorio della spesa sostenuta dallo Stato per le materie trasferite;
b) la distribuzione della spesa sul territorio coerente con gli obiettivi delle leggi che disciplinano l'attività dello Stato nelle materie trasferite o comunque i criteri di ripartizione delle risorse sulla base di parametri oggettivi;
c) l'intervallo di tempo non superiore a dieci anni, entro il quale la distribuzione territoriale della spesa di cui alla lettera a), rilevata al momento del trasferimento delle funzioni ed incrementata dal tasso di inflazione programmato, deve essere riportata ai valori fissati in applicazione della lettera b);
d) previsione della copertura degli oneri relativi alle funzioni e ai compiti trasferiti, relativamente alle province, mediante corrispondente aumento dei trasferimenti erariali;
e) previsione di una riduzione o di un aumento dei trasferimenti erariali ai comuni in relazione alla differenza tra il gettito dell'addizionale comunale di cui al comma 10 e le spese determinate ai sensi delle lettere a), b) e c) del presente comma".
- Si riporta l'art. 10 della legge n. 59/1997 come modificato dalla legge qui pubblicata (le modifiche sono evidenziate in corsivo):
"Art. 10. - 1. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui all'art. 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore, anche nel caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni formulate dalla Commissione di cui all'art. 5 oltre il termine stabilito dall'art. 6, comma 1".
- Si riporta l'art. 11 della legge n. 59/1997 come modificato dalla legge qui pubblicata (le modifiche sono evidenziate in corsivo):
"Art. 11. - 1. Il Governo è delegato ad emanare entro il 31 gennaio 1999 uno o più decreti legislativi diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli artt. 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;
c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell' esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto prevista per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresi una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi. oppure. tecnico scientifiche e di ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitono per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono soppresse; alla lettera i) le parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti: "prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato"; la lettera q) è abrogata: alla lettera) dopo le parole: "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le seguenti: "da espletarsi a livello regionale".
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i qualì sia stato già pubblicato il bando di concorso".
- Si riporta l'art. 20 della legge n. 59/1997 come modificato dalla legge qui pubblicata (le modifiche sono evidenziate in corsivo):
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi. 2. Con lo stesso disegno di legge di cui al comma 1, il Governo individua i procedimenti relativi a funzioni e servizi che, per le loro caratteristiche e per la loro pertinenza alle comunità territoriali, sono attribuiti alla potestà normativa delle regioni e degli enti locali, e indica i principi che restano regolati con legge della Repubblica ai sensi degli artt. 117, primo e secondo comma, e 128 della Costituzione.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le nonne, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per !amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico.
Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli artt. 14 e 17 e dal presente articolo".
- Si riporta l'allegato 1 previsto dall'art. 20, comma 8, della legge n. 59/1997, come integrato e modificato dalla legge qui pubblicata (le integrazioni sono evidenziate in corsivo):

ALLEGATO 1 (previsto dall'art. 20, comma 8)
1. Procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione ai capitoli di spesa del bilancio dello Stato (con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea):
regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 55; legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 17;
legge 16 aprile 1987, n. 183, art. 6;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, arti. 7 e 10;
legge 19 febbraio 1992, n. 142, art. 74;
decreto del Ministro del tesoro del 15 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1992;
legge 23 dicembre 1993, n. 559, art. 25, sostitutivo dell'art. 5 della citata legge n. 468 del 1978;
legge 28 dicembre 1995, n. 551, art. 24, comma 19.
2. Procedimento di concessione ai comuni di un contributo per le spese di gestione degli uffici giudiziari:
legge 24 aprile 1941, n. 392;
legge 25 giugno 1956, n. 702;
legge 15 febbraio 1957, n. 26.
3. Procedimento in materia di collaborazioni culturali:
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 7, comma 6;
legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, comma 27.
4. Procedimenti per l'erogazione delle spese per missioni e lavoro straordinario del personale dello Stato:
decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 860;
legge 18 dicembre 1973, n. 836;
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422;
decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513;
legge 26 luglio 1978, n. 417.
5. Procedimento per la fornitura di apparecchi di protesi e di presidi agli invalidi del lavoro:
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, art. 178.
6. Presa in consegna di immobili e compiti di sorveglianza sugli immobili demaniali:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 127;
legge 29 ottobre 1991, n. 358;
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;
legge 23 dicembre 1994, n. 724.
7. Procedimento per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio:
legge 24 ottobre 1942, n. 1415;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 19.
8. Procedimento di autorizzazione alle imprese per autoproduzione:
legge 9 gennaio 1991, n. 9.
9. Procedimento di concessione per l'approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, o da acque sotterranee riconosciute pubbliche: regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;
testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
legge 24 gennaio 1977, n. 7;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275.
10. Procedimento di concessione per la distribuzione automatica di carburante:
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 1989;
decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.
11. Procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici, di impianti elettrici pericolosi:
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, artt. 38, 39, 40, 336 e 338;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
legge 5 marzo 1990, n. 46;
decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.
12. Procedura per le acquisizioni di beni e servizi di informatica:
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573;
legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 6, modificato dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 44;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
13. Procedimento di sgombero d'ufficio di occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo: artt. 54 e 55 del codice della navigazione.
14. Procedimento di prevenzione degli incendi:
legge 26 luglio 1965, n. 966;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
legge 7 dicembre 1984, n. 818.
15. Procedimento in materia di collaudi degli impianti da parte dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL):
regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, artt. 25 e 131;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497.
16. Procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica:
legge 30 dicembre 1991, n. 412.
17. Procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private, di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, di autorizzazione all'acquisto di beni immobili, all'accettazione di atti di liberalità da parte di associazioni o fondazioni, nonché di donazioni o lasciti in favore di enti:
codice civile, artt. 12, 16 e 17;
disposizioni attuative del codice civile, artt. 5 e 7;
legge 5 giugno 1850, n. 1037;
regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
legge 21 giugno 1896, n. 218;
regio decreto 26 luglio 1896, n. 361;
legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 65.
18. Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità:
legge 25 giugno 1865, n. 2359;
legge 22 ottobre 1971, n. 865.
19. Procedimento per l'erogazione e per la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
legge 6 febbraio 1985, n. 15;
legge 22 dicembre 1990, n. 401;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
20. Procedimento di autorizzazione al lavoro per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea:
legge 30 dicembre 1986, n. 943;
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
21. Procedimento di concessione di beni demaniali marittimi nel caso di più domande di concessione:
art. 37 del codice della navigazione.
22. Procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale:
norme approvate con regio decreto 5 settembre 1909, n. 776;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
regolamento approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038;
testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.
23. Procedimento di riconoscimento di infermità, concessione di equo indennizzo, pensione privilegiata ordinaria (modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349):
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;
legge 8 agosto 1991, n. 274;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349.
24. Procedimenti di approvazione e rilascio pareri da parte dei Ministeri vigilanti delle delibere assunte dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci, di programmazione dell'impiego dei fondi disponibili, di modifica dei regolamenti di erogazione delle prestazioni istituzionali, di modifica della struttura amministrativa e della dotazione di personale:
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
legge 30 aprile 1969, n. 153;
legge 20 marzo 1975, n. 70, art. 29;
legge 23 dicembre 1978, n. 833;
legge 11 marzo 1988, n. 67;
legge 9 marzo 1989, n. 88;
decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43, art. 14, comma 14;
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3.
25. Procedimento di unificazione dei termini per i contributi previdenziali:
legge 30 aprile 1969, n. 153;
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
26. Procedimento di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti produttivi:
legge 17 agosto 1942, n. 1150;
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;
legge 5 novembre 1971, n. 1086;
legge 28 gennaio 1977, n. 10.
27. Procedimento per la nomina e decadenza dei capi dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché dei consiglieri ed esperti e per il conferimento di incarichi di consulenza:
legge 23 agosto 1988, n. 400, artt. 18, 21, 28, 29 e 31; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85;
decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 1994, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 65 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, recante riorganizzazione nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri dei dipartimenti e degli uffici del segretariato generale.
28. Procedimento per la liquidazione dei supplementi di pensione e per la ricostruzione delle pensioni di competenza dell'assicurazione generale obbligatoria:
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, art. 22;
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, art. 19, sostitutivo dell'art. 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;
legge 23 aprile 1981, n. 155, art. 7.
29. Procedimento di accertamento di infrazione alle nonne sull'esercizio del commercio su aree pubbliche da parte di cittadini extracomunitari:
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 27.
30. Procedimento di liquidazione di pensioni, assegni e indennità di guerra:
legge 28 luglio 1971, n. 585;
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
31. Procedimento per la ricongiunzione dei periodi assicurativi:
legge 7 febbraio 1979, n. 29, art. 2.
32. Procedimenti per la stipula di contratti di collaborazione per attività didattiche:
legge 11 luglio 1980, n. 312, art. 69;
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 273.
33. Procedimenti per la gestione dell'itinerario scolastico degli alunni e per lo svolgimento degli esami di idoneità con esclusione degli esami di maturità e di diploma finale:
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dall'art. 143 all'art. 150; dall'art. 176 all'art. 187; dall'art. 192 all'art. 199.
34. Procedimenti per lo svolgimento degli esami di ammissione, revisione, promozione, idoneità, compimento e diploma nelle accademie e nei conservatori con esclusione degli esami di maturità e di diploma (male:
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, artt. 250 e 252.
35. Procedimenti in materia di cessazione dal servizio e trattamento di quiescenza del personale della scuola:
legge 4 gennaio 1968, n. 15;
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, artt. 510 e 580.
36. Procedimenti in materia di ordinamento dello stato civile: regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.
37. Istruttoria per la valutazione di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali:
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.
38. Procedimento per il finanziamento della ricerca corrente e finalizzata svolta dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico e privato:
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, art. 12, comma 2, lettera a), n. 3);
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, art. 6, commi 3, 4.
39. Procedimento per il finanziamento annuo della Croce rossa italiana:
decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490, art. 7.
40. Procedimento per l'assegnazione del contributo alla Lega italiana contro i tumori e al Centro internazionale di ricerche per il cancro a Lione:
legge 18 marzo 1982, n. 88 e legge 21 aprile 1977, n. 164;
legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 40 (Tab. A - Amministrazione 17 - Ministero della sanità).
41. Procedimenti per l'ammissione alle agevolazioni e agli aiuti concessi alle imprese per le spese di ricerca e le innovazioni tecnologiche, per l'erogazione dei relativi finanziamenti, con determinazione di forme, modalità e limiti dei medesimi finanziamenti e della proprietà dei risultati, nonché per incentivare la ricerca, l'innovazione e la relativa formazione nelle diverse aree del Paese:
legge 12 agosto 1977, n. 675;
legge 17 febbraio 1982, n. 46;
legge 1 marzo 1986, n. 64;
legge 5 agosto 1988, n. 346;
legge 5 ottobre 1991, n. 317;
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;
decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644;
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni dalla legge 29 marzo 1995, n. 95;
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104;
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;
decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421;
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641.
42. Procedure relative all'incentivazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali:
legge 12 agosto 1977, n. 675;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;
decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489;
decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481.
43. Procedure per la localizzazione degli impianti industriali e per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi:
legge 17 agosto 1942, n. 1150;
legge 5 novembre 1971, n.1086;
legge 28 gennaio 1977, n. 10;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
legge 8 luglio 1986, n. 349; legge 9 gennaio 1991, n. 10; legge 26 ottobre 1995, n. 447.
44. Procedure per la produzione e commercializzazione di additivi alimentari e per la conservazione delle sostanze alimentari:
legge 30 aprile 1962, n. 283;
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107.
45. Procedimento per il trattamento delle acque reflue:
legge 5 gennaio 1994, n. 36.
46. Procedimenti relativi alla produzione e commercializzazione dei presidi sanitari:
legge 30 aprile 1962, n. 283;
decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
47. Procedure attinenti le specialità medicinali di automedicazione:
decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541.
48. Procedure di autorizzazione e commercializzazione di presidi medici-chirurgici:
regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265 recante testo unico delle leggi sanitarie (art. 189);
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128.
49. Procedimento per la richiesta di escavazione di pozzi e per la concessione di utilizzo d'acqua per uso industriale:
regio-decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
50. Procedimento per l'esecuzione di opere interne nei fabbricati ad uso impresa:
legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 26;
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
51. Procedimento relativo alla organizzazione territoriale del servizio idrico integrato:
legge 16 aprile 1987, n. 183;
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
legge 18 maggio 1989, n. 183; legge 5 gennaio 1994, n. 36.
52. Procedimenti relativi alla realizzazione di nuovi interventi nelle aree depresse:
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.
53. Procedimenti relativi agli interventi straordinari nel Mezzogiorno:
legge 1 marzo 1986, n. 64;
decreto-legge 22 ottobre 1992. n. 415; convertito con cazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
54. Procedimenti relativi ad interventi a favore dell'imprenditoria femminile:
legge 25 febbraio 1992, n. 215.
55. Procedimenti per il credito alla cooperazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali:
legge 27 febbraio 1985, n. 49.
56. Procedimenti per l'assicurazione ed il finanziamento del credito all'esportazione:
legge 24 maggio 1977, n. 227.
57. Procedimenti per il risanamento dell'industria siderurgica:
legge 31 maggio 1984, n. 193.
58. Procedimenti a favore dell'industria bellica:
legge 24 dicembre 1985, n. 808;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, art. 6.
59. Procedimenti per la concessione di finanziamenti a favore del commercio:
legge 10 ottobre 1975, n. 517.
60. Procedimenti relativi agli interventi a favore dei centri commerciali all'ingrosso e dei mercati agro-alimentari:
legge 28 febbraio 1986, n. 41.
61. Procedimenti relativi agli interventi a favore dell'imprenditoria giovanile:
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.
62. Procedimenti per la concessione di contributi per la promozione degli investimenti esteri in Italia:
decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 156.
63. Procedimenti per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti-pilota nel settore agro-alimentare in Paesi non appartenenti all'Unione europea:
legge 20 ottobre 1990, n. 304, art. 2.
64. Procedimenti per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la partecipazione a gare internazionali in Paesi non appartenenti all'Unione europea:
legge 20 ottobre 1990, n. 304, art. 3.
65. Procedimenti per la concessione di finanziamenti alle imprese italiane esportatrici:
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.
66. Procedimenti di concessione di contributi ad istituti, enti ed associazioni per iniziative volte a promuovere le esportazioni:
legge 29 ottobre 1954, n. 1083.
67. Procedimenti sull'assicurazione e il finanziamento dei crediti inerenti all'esportazione di merci e servizi nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale:
legge 24 maggio 1977, n. 227.
68. Procedimenti di finanziamento e di concessione di contributi per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo:
legge 26 febbraio 1987, n. 49.
69. Procedimenti di concessione di contributi a consorzi per il commercio estero:
legge 21 febbraio 1989, n. 83.
70. Procedimenti di concessione di contributi a consorzi agroalimentari e turistico-alberghieri:
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.
71. Procedimenti di concessione di contributi alle camere di commercio italiane all'estero:
legge 1 luglio 1970, n. 518.
72. Procedimenti di concessione di contributi per l'incremento della collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale: legge 26 febbraio 1992, n. 212.
73. Procedimenti sulla promozione alla partecipazione a società ed imprese miste all'estero:
legge 24 aprile 1990, n. 100;
legge 9 gennaio 1991, n. 19, art. 2.
74. Procedimenti per l'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori e per l'applicazione delle tariffe sull'autotrasporto delle merci:
legge 6 giugno 1974, n. 298;
decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32;
decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56.
75. Procedimento in materia di strumenti per pesare:
legge 10 ottobre 1975, n. 517;
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.
76. Procedimenti di concessione di beni del demanio marittimo utilizzati per finalità turistiche, ricreative e per la realizzazione e la gestione di attività commerciali, ricreative, sportive, turistiche e per quelle relative ai porti:
artt. 33-37 del codice della navigazione;
artt. 5-21 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494;
legge 28 gennaio 1994, n. 84;
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.
77. Procedimenti per il rilascio di autorizzazioni di pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed attività imprenditoriali e tenuta di registri in materia di attività commerciali:
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
legge 1 marzo 1975, n. 44;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
legge 17 maggio 1983, n. 217.
78. Procedimento di dichiarazione di agibilità da parte della Commissione provinciale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo e trattenimento:
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
79. Procedimenti di vigilanza e controllo su bevande e acque minerali:
legge 2 maggio 1976, n. 160.
80. Procedimenti di controllo su grassi idrogenati e margarina: legge 23 dicembre 1956, n. 1526;
legge 16 giugno 1960, n. 623.
81. Procedimento di controllo su importazione, produzione e detenzione latte in polvere e burro:
legge 11 aprile 1974, n. 138.
82. Procedimenti relativi alla detenzione e alla commercializzazione di sostanze zuccherine e miele:
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1960, n. 162;
legge 12 ottobre 1982, n. 753.
83. Procedimenti relativi alla vendita e al confezionamento di mosti, vini e aceto:
decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930; decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1960, n. 162;
legge 2 maggio 1976, n. 160.
84. Procedimento di controllo su tappi di chiusura e contenitori: decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
85. Procedimenti relativi al controllo e alla commercializzazione e al deposito degli alcoli:
regio decreto 25 novembre 1909, n. 762;
regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643;
regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604;
decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito dalla legge 16 giugno 1950, n. 331;
legge 28 marzo 1968, n. 415;
decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464.
86. Procedimento per la certificazione antimafia:
legge 31 maggio 1965, n. 575;
legge 19 marzo 1990, n. 55;
legge 17 gennaio 1994, n. 47;
decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
87. Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali (gruppi elettrogeni):
legge 9 gennaio 1991, n. 9.
88. Procedimento per il versamento dei contributi assistenziali:
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
89. Procedimento per l'iscrizione unica ai fini previdenziali ed assistenziali (sportelli polifunzionali): legge 30 dicembre 1991, n. 412.
90. Procedimento per la concessione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria:
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
legge 23 luglio 1991, n. 223;
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
91. Procedimento per la concessione del trattamento di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà:
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
92. Procedimento per la presentazione di ricorsi avverso l'applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali:
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1962, n. 1124.
93. Procedimento per l'applicazione di sanzioni nei confronti delle aziende che occupano lavoratori pensionati, per mancata osservanza del divieto di cumulo fra pensione ed attività lavorativa subordinata:
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;
legge 24 novembre 1981, n. 689;
decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
94. Procedimento per l'iscrizione, variazione e cancellazione delle imprese e delle società commerciali:
legge 11 giugno 1971; n. 426;
decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63;
legge 12 agosto 1993, n. 310.
95. Procedimento per la tenuta e conservazione di documenti di lavoro e dei libri aziendali obbligatori:
legge 10 gennaio 1935, n. 112;
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
legge 30 aprile 1969, n. 153;
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
legge 11 gennaio 1979, n. 12;
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
96. Procedure relative alla composizione e al funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato e all'iscrizione, modificazione e cancellazione all'Albo delle imprese artigiane:
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
legge 8 agosto 1985, n. 443;
decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.
97. Procedimento per la denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane od al registro delle imprese per le attività di installazione, di ampliamento e di trasformazione degli impianti:
legge 5 marzo 1990, n. 46;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392.
98. Procedimenti per la denuncia di inizio di attività ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese di quelle esercenti attività di autoriparazione e per la domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane od al registro delle imprese:
legge 5 febbraio 1992, n. 122;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387.
99. Procedimenti per il rilascio di autorizzazioni, licenze, nulla osta, permessi comunali per attivare esercizi industriali o artigiani, fabbriche, magazzini, officine, laboratori destinati alla produzione ed alla vendita di prodotti e merci od all'esercizio di qualsiasi commercio, arte, industria o mestiere:
regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297;
regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
legge 29 novembre 1952, n. 2388;
legge 5 novembre 1971, n. 1086;
legge 28 febbraio 1985, n. 47.
100. Procedimenti di denuncia nominativa all'INAIL degli assicurati:
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389;
decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.
101. Procedimenti di riconoscimento dell'invalidità civile:
legge 15 ottobre 1990, n. 295.
102. Procedimenti per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi:
decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
103. Procedimenti per l'affidamento di appalti pubblici di forniture:
decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.
104. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per lo scarico idrico al suolo:
legge 10 maggio 1976, n. 319.
105. Procedimenti per il rilascio delle concessioni edilizie:
legge 17 agosto 1942, n. 1150 (art. 31);
legge 28 gennaio 1977, n. 10 (art. 4);
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 (art. 4).
106. Procedimenti per l'aggiudicazione di appalti di lavori pubblici:
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55;
decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;
legge 11 febbraio 1994, n. 109;
decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216.
107. Procedimenti per l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori:
legge 10 febbraio 1962, n. 57; legge 8 agosto 1977, n. 584;
legge 19 marzo 1990, n. 55;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n 55.
108. Procedimento per il rilascio di autorizzazioni di pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed attività imprenditoriali:
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
109. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera:
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991.
110. Procedimenti per l'autorizzazione all'immissione di nuove sostanze farmaceutiche e specialità medicinali già in uso all'estero e per l'inclusione nel prontuario farmaceutico nazionale:
decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.
111. Procedure per la verifica e il controllo di nuovi sistemi e protocolli terapeutici sperimentali:
legge 7 agosto 1973, n. 519;
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;
decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994.
112. Procedimenti riguardanti l'erogazione, dei fondi destinati alla formazione professionale e allo sviluppo:
legge 21 dicembre 1978, n. 845;
legge 14 febbraio 1987, n. 40;
legge 16 aprile 1987, n. 183;
decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito dalla legge 12 novembre 1988, n. 492;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1.
112-bis. Procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori:
legge 29 aprile 1949, n. 264;
legge 28 febbraio 1987, n. 56;
legge 23 luglio 1991, n. 223;
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
legge 24 giugno 1997, n. 196.
112-ter. Adempimenti obbligatori delle imprese in materia di lavoro dipendente:
regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473;
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
legge 10 aprile 1991, n. 125.
112-quater. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni all' esportazione e all'importazione:
regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994;
regolamento (CE) n. 737194 della Commissione, del 30 marzo 1994;
decreto del Ministro per il commercio con l'estero 30 ottobre 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 68 alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 1990.
112-quinquies. Procedimento di rilascio del certificato di agibilità:
testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221;
legge 5 novembre 1971, n. 1086;
legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52;
legge 9 gennaio 1989, n. 13.
112-sexies. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni per trasporti eccezionali:
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, artt. 61 e 62;
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
112-septies. Procedimento per la composizione del contenzioso in materia di premi per l'assicurazione infortuni:
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
112-octies. Procedimenti relativi all'elencazione e alla dichiarazione delle cose trasportate in conto proprio:
legge 6 giugno 1974, n. 298, art. 39;
decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783.
112-nonies. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni:
testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, artt. da 175 a 221.
112-decies. Procedimento per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato:
testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
112-undecies. Procedimenti relativi a sorvoli, rilevamenti e riprese aeree e satellitari sul territorio nazionale e sulle acque territoriali:
regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161;
codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, artt. 793, 825 e 1200;
legge 2 febbraio 1960, n. 68;
legge 30 gennaio 1963, n. 141, art. 1;
decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 15 luglio 1968;
legge 24 ottobre 1977, n. 801, art. 12;
legge 25 marzo 1985, n. 106;
decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, art. 6, come sostituito dall art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 207".
- Si riporta l'art. 21 della legge n. 59/1997 come modificato dalla legge qui pubblicata (le modifiche sono evidenziate in corsivo):
"Art. 21. - 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.
4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalità di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali dei sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione è aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.
12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. È abrogato il comma 9 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
15. Entro il 30 novembre 1998 il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonché delle specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefrnita a norma degli artt. 12 e 13 nonché con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12, comma 1, lettera p);
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dell'art. 12, comma 1, lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i);
e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertà di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l'organizzazione e lè attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefrnite ai sensi dell'ari. 13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità previste dall'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.
20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito dell apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d Aosta. E abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425".
- Il comma 5 dell'art. 3 della legge n. 425/1997 (Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore) era il seguente:
"5. Nelle scuole della Valle d'Aosta la conoscenza delle lingue italiana e francese, parificate a norma dell'art. 38, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n 4, recante "Statuto speciale per la Valle d'Aosta" è accertata nell'ambito dello svolgimento delle tre prove scritte, di cui almeno una deve essere svolta in lingua italiana e una in lingua francese a scelta del candidato".