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LEGGE 17 febbraio 1982, n. 46

Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/2012)
Testo in vigore dal:  11-9-1999
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzato il conferimento, a carico del bilancio dello Stato, della somma di lire 1.700 miliardi nel biennio 1982-83 al "Fondo speciale per la ricerca applicata" istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089. Le quote relative ai singoli esercizi saranno determinate dalla legge finanziaria. (4)
((6))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D. L. 23 settembre 1994, n. 547 convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 1994, n. 644 ha disposto (con l'art. 1) che: "il fondo per la ricerca applicata di cui all'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è ulteriormente integrato della somma di lire 250 miliardi per l'anno 1995 e di lire 300 miliardi per l'anno 1996, di cui il 30 per cento riservato alle piccole e medie imprese individuate ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 1 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993, e il 40 per cento alle imprese operanti nelle aree di cui agli obiettivi numeri 1, 2 e 5- b) del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993".
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4 lett. a) n. 9) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 sono abrogate le parole da " di cui al 30 per cento" fino alla fine della lettera d dell'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito dalla legge 22 novembre 1994, n. 644."