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DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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Testo in vigore dal:  3-6-1994

Art. 187

Rilascio diplomi e attestati
1. I diplomi di licenza sono rilasciati dal presidente della commissione esaminatrice.
2. Possono essere rilasciati certificati di licenza, ma non possono essere rilasciati duplicati dei relativi diplomi.
3. In caso di smarrimento, purché l'interessato o, se questi è minore, il padre o chi ne fa le veci, ne faccia domanda dichiarando, su carta legale, sotto la sua personale responsabilità, l'avvenuto smarrimento, il diploma di licenza è sostituito da un certificato rilasciato dal preside.
4. I certificati indicati nel comma 3 devono contenere esplicita menzione del loro valore sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originario smarrito.
5. Sono disposte dai provveditori agli studi le eventuali rettifiche dei dati anagrafici sui registri di esame, sui diplomi e su tutti gli altri atti scolastici.
6. Nei diplomi di licenza della scuola media non è fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni portatori di handicap.
7. Il rilascio degli attestati e dei diplomi di licenza agli alunni della scuola media è gratuito.
8. Della medesima agevolazione godono gli alunni delle scuole medie pareggiate o legalmente riconosciute.
9. Ai candidati che abbiano superato esami di idoneità o di licenza presso una scuola statale o presso una delle scuole previste dal comma 8, il rilascio degli attestati, dell'attestato di idoneità e del diploma di licenza, è del pari gratuito.
10. I diplomi e gli attestati, di cui sopra, sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o contributo.