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DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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Testo in vigore dal: 3-6-1994
                   TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI 
            LEGISLATIVE VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE 
             RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 
                               Art. 1. 
Formazione della personalita' degli alunni e liberta' di insegnamento 
  1. Nel rispetto delle  norme  costituzionali  e  degli  ordinamenti
della scuola stabiliti  dal  presente  testo  unico,  ai  docenti  e'
garantita la liberta' di insegnamento intesa come autonomia didattica
e come libera espressione culturale del docente. 
  2. L'esercizio di tale liberta' e' diretto a promuovere, attraverso
un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della
personalita' degli alunni. 
  3.   Egarantita   l'autonomia   professionale   nello   svolgimento
dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca. 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' redatto ai sensi
          dell'art.  10, comma 3, del testo unico delle  disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.