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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1957, n. 818

Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/2022)
Testo in vigore dal:  2-10-1957

Art. 22



Qualora, dopo la consegna del libretto di pensione all'interessato, sia richiesto il riconoscimento di contributi figurativi o siano presentate tessere assicurative o versati contributi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per periodi anteriori alla data di decorrenza della pensione, semprechè nei termini stabiliti dalle disposizioni in vigore, la pensione stessa viene riliquidata secondo le norme comuni e l'eventuale aumento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si è verificato il tardivo adempimento.