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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1957, n. 818

Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/2022)
Testo in vigore dal: 2-10-1957
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza  sociale,
di concerto col Ministro per il tesoro; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le   persone   soggette   alle   assicurazioni   obbligatorie   per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e  per
la  disoccupazione  involontaria  in  base  alle  norme   del   regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni  ed
integrazioni,  debbono  essere  assicurate  anche  se  continuano   o
iniziano  l'attivita'  retribuita  alle  dipendenze  altrui  dopo  il
compimento del 60° anno di eta' se uomini e del 55° se donne. 
  La disposizione relativa all'eta' di cui  al  precedente  comma  si
applica anche ai fini del pagamento dei contributi previsti dall'art. 
27 della legge 26 agosto 1950, n. 860, per la tutela della maternita'
delle lavoratrici a domicilio e delle addette ai servizi familiari.