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LEGGE 30 gennaio 1963, n. 141

Modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ed istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/1998)
Testo in vigore dal:  15-7-1998
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministero dei trasporti assume la denominazione di Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
Ad esso sono devoluti tutti i compiti e le attribuzioni esercitati dal Ministero della difesa in materia di aviazione civile, nonché tutte le competenze già attribuite dal Codice della navigazione al Ministero dell'aeronautica.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202 ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera m)) che "Ai sensi dell'articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si intendono abrogate le disposizioni sotto elencate, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14: [. . .] m) legge 30 gennaio 1963, n. 141".