LEGGE 23 agosto 1988, n. 400

Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/9/1988. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/04/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 16-9-1999
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 29. 
                (Consulenti e comitati di consulenza) 
 
  1. Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  puo'  avvalersi  di
consulenti  e  costituire  comitati,  di  ricerca  o  di  studio   su
specifiche questioni. 
  2. Per tali attivita' si provvede con incarichi a tempo determinato
da conferire  a  magistrati,  docenti  universitari,  avvocati  dello
Stato, dirigenti  e  altri  dipendenti  delle  amministrazioni  dello
Stato,  degli  enti  pubblici,  anche  economici,  delle  aziende   a
prevalente  partecipazione  pubblica  o  anche  ad  esperti  estranei
all'amministrazione dello Stato. 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 303)). ((5)) 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303 ha disposto (con l'art. 12,  comma
5) che l'abrogazione del comma 3 del presente  articolo  "ha  effetto
dalla data di emanazione degli atti  del  Presidente  che  fissano  i
criteri e limiti di cui all'articolo 9, comma 2, ed il contingente di
cui al comma 5 del medesimo articolo 9".