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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1969, n. 1191

Norme sulla classificazione del legname grezzo.

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Testo in vigore dal:  21-3-1970

Art. 2


Si intende per legname grezzo quello abbattuto, privo del cimale e dei rami, con o senza corteccia ed allestito in toppi e tondelli e ridotto in squarti e spacconi.
La classificazione C.E.E. del legname predetto è facoltativa.
La denominazione di legname grezzo "classificato C.E.E." è riservata solo al legname che risulta classificato in conformità delle norme contenute nel seguente articolo 3 e nell'allegato al presente decreto.