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LEGGE 28 febbraio 1985, n. 47

Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/2003)
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Testo in vigore dal:  1-1-2002
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Art. 52

(Iscrizione al catasto)
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380))
.
((17))

Le opere ultimate entro la data di entrata in vigore della presente legge che non siano state iscritte al catasto, ovvero le variazioni non registrate, devono essere denunciate, ai sensi degli articoli 3 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa corresponsione dei diritti dovuti nella misura vigente. (2) (3) (8) (9)
Per le dichiarazioni di cui al comma precedente, presentate successivamente al 31 dicembre 1986, l'ammenda prevista dall'articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni e integrazioni, è elevata a L. 250.000. (1) (4) (5) (6) (7)

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 febbraio 1985

PERTINI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

NICOLAZZI, Ministro dei lavori pubblici

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 1985, n. 298, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine di novanta giorni per la denuncia delle opere ultimate entro la data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e non iscritte al catasto, ovvero per la denuncia delle variazioni non registrate di cui all'articolo 52 della legge medesima, è prorogato al 31 dicembre 1985. Tale termine è prorogato al 31 dicembre 1986 per gli immobili o porzioni di essi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari e per quelli di proprietà degli enti pubblici territoriali."
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 20 novembre 1985, 656, convertito senza modificazioni dalla L. 24 dicembre 1985, n. 780, ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Il termine per la denuncia al catasto di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, già fissato al 31 dicembre 1985 dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, è prorogato al 31 dicembre 1986."
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 13 marzo 1988, n. 68, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il termine per la denunzia al catasto, di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, già prorogato al 31 dicembre 1986 dal decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1989. Fino a tale data non si applica l'ammenda elevata a L. 250.000 di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni."
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 10 febbraio 1989, n. 48 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Il termine di denuncia per le iscrizioni al catasto ovvero per le variazioni non registrate di cui al presente articolo è prorogato al 31 dicembre 1989."
Lo stesso provvedimento ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1› gennaio 1989."
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 31 maggio 1990, n. 128 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Il termine per la denuncia per l'iscrizione al catasto urbano ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, già prorogato dall'articolo 9 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, è differito al 31 dicembre 1991, con l'applicazione di tutte le procedure tecnico-amministrative in vigore all'atto della promulgazione della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47."
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 febbraio 1992, n. 66, ha disposto (con l'art. 3, comma 13) che "Il termine per la denuncia per l'iscrizione al catasto urbano ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, da ultimo prorogato dall'articolo 12 della legge 31 maggio 1990, n. 128, è differito al 31 dicembre 1992; si applicano le procedure richiamate nel predetto articolo 12.
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 19 marzo 1993, n. 68, ha disposto (con l'art. 14, comma 4-bis) che "Il termine per la denuncia delle opere stabilito dall'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, successivamente prorogato dall'articolo 9 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, dall'articolo 12 della legge 31 maggio 1990, n. 128, e dall'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è fissato al 31 dicembre 1993."
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75, ha disposto (con l'art. 1, comma 5-ter) che " Il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, da ultimo prorogato al 31 dicembre 1992 dall'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è differito al 31 dicembre 1993."
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, ha disposto (con l'art. 9, comma 8) che il termine di cui al secondo comma del presente articolo è prorogato al 31 dicembre 1995.
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AGGIORNAMENTO (17)
Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 1 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 1 del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 30 giugno 2003.