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LEGGE 13 marzo 1988, n. 68

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, recante modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/3/1988
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Testo in vigore dal:  14-3-1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, recante modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, al comma 3, le parole: "30 giugno 1988" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1989".
All'articolo 2, al comma 1, le parole da: "oltre a quelle prescritte" fino a: "necessari alle stesse" sono sostituite dalle seguenti: "oltre a quelle delle pertinenze strettamente necessarie, con un massimo di tre volte rispetto all'area coperta dal fabbricato"; e le parole da: "L'atto di disponibilità" fino a: "come sopra determinato" sono sostituite dalle seguenti: "L'atto di disponibilità, regolato con convenzione di cessione del diritto di superficie per una durata massima di anni sessanta, è stipulato dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal versamento dell'importo come sopra determinato".
L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. Dopo il quarto comma dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono aggiunti i seguenti:
'Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita od acquistata nel territorio del comune ove il richiedente la sanatoria abbia la residenza, o in comune contermine, per essere adibita a prima abitazione di parenti di primo grado, l'ammontare dell'oblazione è ridotto nelle misure indicate ai commi terzo e quarto, sempre che non sussistano le esclusioni di cui ai medesimi commi e venga sottoscritto atto unilaterale d'obbligo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Le disposizioni del terzo comma si applicano anche in caso di ampliamento dell'abitazione e di effettuazione degli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, sempre che ricorrano le condizioni di cui allo stesso terzo commà".
All'articolo 4:
al comma 1, dopo le parole: "tale certificazione non è necessaria", sono aggiunte le seguenti: "se non è oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco";
al comma 3, al capoverso, dopo le parole: "sono determinati", sono aggiunte le seguenti: "entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2,"; al comma 4, primo capoverso, dopo le parole: "un progetto di", è aggiunta la seguente: "completo"; e dopo le parole: "un professionista abilitato", sono aggiunte le seguenti: "ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64,";
al comma 4, secondo capoverso, dopo le parole: "il deposito del progetto di", è aggiunta la seguente: "completo";
al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
"Ove all'adeguamento sismico prescritto non si provveda nei termini previsti dalla legge, il sindaco ha facoltà di fare eseguire i lavori in danno degli inadempienti";
al comma 6, dopo le parole: "necessaria all'accatastamento", sono aggiunte le seguenti: "Trascorsi trentasei mesi si prescrive l'eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti".
All'articolo 6, al comma 1, dopo le parole: "legge 2 febbraio 1974, n. 64,", sono aggiunte le seguenti: ", nonché i procedimenti di esecuzione delle sanzioni amministrative".
L'articolo 12 è sostituito dal seguente:
"Art. 12. - 1. Per le aree soggette a vincolo paesistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il parere prescritto dall'articolo 32, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è reso ai sensi del nono comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 1 del citato decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
2. All'articolo 32, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le parole: 'si intende reso in senso negativò sono sostituite dalle seguenti: 'il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto della relativa amministrazione. Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescrittè".
Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:
"Art. 12- bis. - 1. Il primo comma dell'articolo 43 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, va interpretato nel senso che l'esistenza di provvedimenti sanzionatori, anche se adottati a seguito di giudizio di ottemperanza, ma comunque non eseguiti, non impedisce il conseguimento della sanatoria".
L'articolo 13 è sostituito dal seguente:
"Art. 13. - 1. Il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle indagini finalizzate al rilevamento della consistenza e delle caratteristiche del fenomeno dell'abusivismo, sentiti i Ministri per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane, nonché le regioni, stabilisce indirizzi per il recupero edilizio, urbanistico ed ambientale delle zone interessate dall'abusivismo, attraverso i piani di recupero di cui all'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e predispone, anche sulla base di indicazioni delle regioni interessate, un programma di interventi ed opere finalizzati al recupero ambientale, paesistico ed urbanistico delle zone maggiormente interessate.
2. Il Ministro dei lavori pubblici individua altresì le località nelle quali effettuare interventi sperimentali di recupero urbano di base sulla scorta di progetti approvati con proprio decreto, sentite le amministrazioni comunali, con gli effetti previsti dall'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Tali progetti devono considerare intere zone degradate dall'abusivismo.
3. Con la relazione di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, il Ministro dei lavori pubblici riferisce sullo stato delle indagini di cui al comma 1.
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1988, si provvede a carico delle disponibilità esistenti nel capitolo 9423 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 marzo 1986, n. 76, 30 settembre 1986, n. 605, 9 dicembre 1986, n. 823, 9 marzo 1987, n. 71, 8 maggio 1987, n. 178, 9 luglio 1987, n. 264, 4 settembre 1987, n. 367, e 7 novembre 1987, n. 458.
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1988

COSSIGA

GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli:VASSALLI