LEGGE 10 febbraio 1989, n. 48

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

note: Entrata in vigore della legge: 14-2-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/06/1990)
Testo in vigore dal: 14-2-1989
                               Art. 9.
  1.  Il  termine di denuncia per le iscrizioni al catasto ovvero per
le variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della  legge  28
febbraio  1985, n. 47, e successive modificazioni, e' prorogato al 31
dicembre   1989   con   l'applicazione   di   tutte   le    procedure
tecnico-amministrative  in  vigore all'atto della promulgazione della
citata legge n. 47 del 1985.
          Nota all'art. 9:
             La  legge  n. 47/1985 reca norme in materia di controllo
          dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni,  recupero  e
          sanatoria delle opere edilizie. L'art. 52 cosi' recita:
             "Art.  52 (Iscrizione al catasto). - Alla domanda per il
          rilascio del certificato di abitabilita'  o  di  agibilita'
          deve  essere  allegata copia della dichiarazione presentata
          per l'iscrizione in catasto, redatta  in  conformita'  alle
          disposizioni  dell'art. 6 del regio decreto-legge 13 aprile
          1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni.
             Le  opere  ultimate  entro  la data di entrata in vigore
          della presente  legge  che  non  siano  state  iscritte  al
          catasto, ovvero le variazioni non registrate, devono essere
          denunciate, ai sensi  degli  articoli  3  e  20  del  regio
          decreto-legge   13   aprile  1939,  n.  652,  e  successive
          modificazioni  e   integrazioni,   entro   novanta   giorni
          dall'entrata   in   vigore  della  presente  legge,  previa
          corresponsione dei diritti dovuti nella misura vigente.
             Per   le  dichiarazioni  di  cui  al  comma  precedente,
          presentate successivamente al 31 dicembre  1986,  l'ammenda
          prevista  dall'art.  31  del  regio decreto-legge 13 aprile
          1939, n. 652, convertito, con modificazioni, nella legge 11
          agosto   1939,   n.  1249,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni, e' elevata a L. 250.000".