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LEGGE 10 febbraio 1989, n. 48

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

note: Entrata in vigore della legge: 14-2-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/06/1990)
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Testo in vigore dal:  14-2-1989 al: 3-6-1990
aggiornamenti all'articolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. È prorogato al 30 settembre 1989 il termine previsto dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, già prorogato al 31 dicembre 1988 dall'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, limitatamente al servizio meteorologico, le cui funzioni devono essere definitivamente trasferite dall'Aeronautica militare all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale entro la suddetta data del 30 settembre 1989.
2. I fondi ancora disponibili di cui all'articolo 20 della legge 11 novembre 1982, n. 828, destinati agli investimenti nelle Marche sono utilizzati dall'INAIL per la realizzazione di immobili socialmente utili nella stessa regione.
3. Il termine già previsto al comma 14-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e prorogato al 31 dicembre 1988 dal comma 48 dell'articolo 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1989.
4. Il termine del 31 marzo 1986 di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, è prorogato al 31 dicembre 1986, limitatamente al personale assunto a titolo precario dal comune di Ancona in relazione agli eventi sismici del gennaio, febbraio e giugno 1972 e al movimento franoso del 13 dicembre 1982 di cui al comma 14 dell'articolo 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il D.P.R. n. 145/1981 reca norme sull'ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale. L'art. 37 è così formulato:
"Art. 37 (Trasferimento servizi e funzioni). - I servizi e le funzioni, di cui agli articoli 3 e 4, attualmente espletati dagli organi centrali e periferici del Ministero della difesa, dal Commissariato per l'assistenza al volo civile e dalla Direzione generale dell'aviazione civile, sono trasferiti con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto, all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.
La gestione dei servizi e delle funzioni di cui al precedente comma sono assunte, da parte dell'Azienda, progressivamente per aeroporto o centro regionale di controllo o singolo impianto e struttura e dovrà essere completata entro e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sulla base di una programmazione concordata tra gli enti interessati, al fine di evitare soluzioni di continuità nei servizi di assistenza al volo.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quella dell'assunzione della gestione dei servizi ai sensi del precedente comma, la gestione degli stessi, nonché la efficacia degli apparati e degli impianti rimarrà di responsabilità dell'ente che attualmente la detiene".
- La legge n. 828/1982 reca ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche. L'art. 20 è così formulato:
"Art. 20. - Per il biennio 1982-83 una quota pari al 10 per cento dei fondi disponibili dell'INAIL da destinare agli investimenti immobiliari ai sensi dell'articolo 5- bis, primo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, è utilizzata di intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia e la regione Marche a favore dei comuni danneggiati dai terremoti del 1972, 1976, 1979.
Ferme restando le destinazioni stabilite dall'art. 5- bis, secondo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, la parte della quota di cui al precedente comma destinabile ad usi non abitativi dovrà essere utilizzata per la realizzazione di strutture a finalità sociali e di interesse pubblico.
Nella ipotesi di costruzione di immobili per l'esecuzione dei lavori l'INAIL è autorizzato in deroga all'art. 53 e ai limiti stabiliti dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, a ricorrere al sistema dell'economia con la forma del cottimo fiduciario di cui all'art. 69, lettera b), del citato decreto n. 696 del 1979".
- Il D.L. n. 8/1987 reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati dal dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità. Il comma 14-quinquies dell'art. 6 così recita:
"14-quinquies. Per gli interventi previsti dall'art. 64 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dall'art. 15, primo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, e dall'art. 20, primo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, e dall'art. 3, comma 3-bis, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, l'INAIL è autorizzato, in deroga all'art. 17 del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, ad utilizzare entro il 31 dicembre 1987 i fondi ancora disponibili".
Si riportano di seguito i testi degli articoli di legge contenuti nel comma 14-quinquies soprariportato, ad eccezione del primo comma dell'art. 20 della legge n. 828/1982 per il quale si fa rinvio alla precedente nota.
L'art. 64 della legge n. 219/1981 dispone:
"Art. 64 (Utilizzo di fondi disponibili dall'INAIL). - Il 50 per cento dei fondi disponibili dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per il triennio 1981-83 derivanti dagli aumenti delle riserve tecniche e destinati agli investimenti immobiliari ai sensi dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 - modificato dall'art. 20 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25 - e dell'art. 2, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sarà utilizzato dal predetto Istituto, d'intesa con le amministrazioni competenti, per la costruzione di edifici relativi alle strutture sanitarie di base, agli uffici pubblici e socio-sanitari nonché per il finanziamento della costruzione da parte di cooperative economica e popolare da parte di cooperative nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128".
Il primo comma dell'art. 15 del D.L. n. 57/1982. (Disciplina per la gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata) così dispone: "Per il biennio 1982-83 almeno il 50 per cento dei fondi di cui all'art.64, legge 14 maggio 1981, n. 219, va destinato alla realizzazione di strutture sanitarie di base e centri socio-sanitari delle unità sanitarie locali che ricomprendano uno o più comuni disastrati o gravemente danneggiati, nel quadro di un programma di interventi da definirsi di intesa tra la regione e le unità sanitarie locali interessate".
Il D.L. n. 114/1985 riguarda provvedimenti per la popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali. Se ne trascrive l'art. 3, comma 3-bis: "Per l'utilizzazione dei fondi disponibili dell'INAIL nel triennio 1985-87 si applicano le disposizioni di cui all'art. 64 della legge 14 maggio 1981, n. 219, con le modalità previste dall'art. 15 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187".
Si trascrive l'art. 17 del D.P.R. n. 696/1979, concernente approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70:
"Art. 17 (Fasi della spesa ed assunzione di impegni). - La gestione delle spese segue le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.
Le spese sono impegnate dagli organi di amministrazione secondo le competenze stabilite dalla legge, dal regolamento esecutivo, dallo statuto, ovvero, in mancanza, dal consiglio di amministrazione in base ad apposita deliberazione.
Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dall'ente a creditori determinati, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido, nonché le somme destinate a specifiche finalità in base a deliberazioni approvate quando prescritto dall'amministrazione di vigilanza, semprechè la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.
Gli impegni non possono in nessun caso superare i limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio.
Fanno eccezione quelli relativi:
1) a spese in conto capitale ripartite in più esercizi per le quali l'impegno può estendersi a più anni, anche se i pagamenti devono essere contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio;
2) a spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità del servizio, assumere impegni a carico dell'esercizio successivo;
3) a spese per affitti ed altre continuative e ricorrenti, per le quali l'impegno può estendersi a più esercizi quando ciò rientri nelle consuetudini o quando l'ente ne riconosca la necessità o la convenienza.
Chiuso col 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico del predetto esercizio. La differenza fra somme stanziate e somme impegnate costituisce economia di bilancio.
Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi i quali sono compresi tra le passività del conto patrimoniale.
Non è ammessa l'iscrizione nel conto residui di somme non impegnate nella competenza". - La legge n. 730/1986 reca disposizioni in materia di calamità naturali. L'art. 12 così recita:
"Art. 12. - 1. Il personale convenzionato da enti, amministrazioni e dai commissari straordinari di Governo con i fondi appositamente stanziati e in relazione alle esigenze dei terremoti del gennaio 1968 in Sicilia, del novembre 1980 e febbraio 1981 in Campania e Basilicata, del 7 giugno 1981 nei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, del 19 settembre 1979 in Umbria, Marche e Lazio, del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, del bradisismo dell'area flegrea nonché del programma costruttivo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, che risulta in servizio alla data del 31 marzo 1986 o che abbia comunque prestato servizio per almeno un anno è immesso a domanda da prodursi entro sessanta giorni della data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale e previo superamento di un concorso riservato al personale in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, in ruoli speciali ad esaurimento da istituirsi presso gli enti o le amministrazioni ove gli interessati prestano servizio.
Il personale in servizio presso i commissari di cui al richiamato titolo VIII è immesso rispettivamente nei ruoli speciali istituiti dalla regione Campania e dal comune di Napoli. Il personale degli enti non territoriali e delle società a partecipazione statale convenzionati con il Ministro per il coordinamento della protezione civile è immesso nei ruoli speciali istituiti presso le regioni territorialmente competenti".
- Il testo del comma 14 dell'art. 5 del D.L. n. 8/1987 è il seguente:
"14. Le disposizioni di cui all'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, operano nei confronti del personale contrattista assunto ai sensi della legge 7 marzo 1981, n. 64, e si applicano altresì al personale assunto a titolo precario dal comune di Ancona in relazione agli eventi sismici del gennaio, febbraio e giugno 1972 e al movimento franoso del 13 dicembre 1982, nonché al personale precario assunto entro il 31 dicembre 1986 dai comuni di Zafferana Etnea, Acireale, Milo, Santa Venerina e Linguaglossa colpiti dai terremoti del 1984, 1985 e 1986".