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LEGGE 10 febbraio 1989, n. 48

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

note: Entrata in vigore della legge: 14-2-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/06/1990)
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Testo in vigore dal:  4-6-1990
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. È prorogato al 30 settembre 1989 il termine previsto dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, già prorogato al 31 dicembre 1988 dall'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, limitatamente al servizio meteorologico, le cui funzioni devono essere definitivamente trasferite dall'Aeronautica militare all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale entro la suddetta data del 30 settembre 1989.
2. I fondi ancora disponibili di cui all'articolo 20 della legge 11 novembre 1982, n. 828, destinati agli investimenti nelle Marche sono utilizzati dall'INAIL per la realizzazione di immobili socialmente utili nella stessa regione.
3. Il termine già previsto al comma 14-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e prorogato al 31 dicembre 1988 dal comma 48 dell'articolo 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1989.
((3))
4. Il termine del 31 marzo 1986 di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, è prorogato al 31 dicembre 1986, limitatamente al personale assunto a titolo precario dal comune di Ancona in relazione agli eventi sismici del gennaio, febbraio e giugno 1972 e al movimento franoso del 13 dicembre 1982 di cui al comma 14 dell'articolo 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.
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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 31 maggio 1990, n. 128 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che è prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre 1989 indicato nel comma 3 del presente articolo, relativamente all'utilizzazione da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) dei fondi ancora disponibili per la realizzazione di immobili socialmente utili nelle Marche, di cui all'articolo 20 della legge 11 novembre 1982, n. 828.