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LEGGE 29 febbraio 1988, n. 47

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico.

note: Entrata in vigore della legge: 01/03/1988
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Testo in vigore dal:  1-3-1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - 1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, nell'arco triennale 1988-1990, ai comuni ed alle amministrazioni provinciali mutui per seicento miliardi annui da impiegare esclusivamente nell'adeguamento degli edifici di proprietà demaniale utilizzati per servizi pubblici".
All'articolo 5:
al comma 1, il secondo capoverso è sostituito dal seguente:
"2. Entro lo stesso termine è consentita la presentazione dell'istanza, corredata dalla documentazione prevista dal decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985, o la sua integrazione per procedere alla sanatoria di errori materiali od omissioni".
Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - 1. È altresì prorogato al 31 dicembre 1988 il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'interno 28 agosto 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 6 settembre 1984, relativo alle 'Modificazioni al decreto ministeriale 6 luglio 1983 concernente norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo in generè, e successive modificazioni".
All'articolo 7:
al comma 1, le parole: "al 31 dicembre 1988" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'entrata in vigore della predetta legge di riordino";
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Per territorio limitrofo alla zona franca, di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 1› dicembre 1948, n. 1438, deve intendersi la residua parte del territorio della provincia di Gorizia";
al comma 4, le parole: "31 dicembre 1988" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1991"; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà, con proprio decreto, secondo i criteri adottati per la zona di Gorizia, a disciplinare le modalità del regime agevolato di cui al presente comma".
All'articolo 11:
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. - Le disposizioni dell'articolo 15 del decretolegge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e quelle dell'articolo 12 della legge 13 agosto 1984, n. 462, debbono intendersi riferite anche ai manufatti comunque realizzati in adiacenza o a servizio dei ricoveri provvisori costruiti dallo Stato".
All'articolo 13:
al comma 1, sono premesse le parole: "Salvo che per i comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione ovvero dotati dei suddetti strumenti urbanistici approvati anteriormente alla legge urbanistica regionale,".
L'articolo 15 è soppresso.
L'articolo 18 è sostituito dal seguente:
"Art. 18. - 1. Per agevolare il ripristino e la riparazione delle opere pubbliche danneggiate dall'eccezionale nubifragio abbattutosi nei giorni 15 e 16 novembre 1987 nelle province di Catanzaro e Reggio Calabria, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1987 a carico del fondo per la protezione civile, all'uopo integrato di pari importo.
2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sul presupposto di un programma globale degli interventi predisposto dalla regione Calabria, d'intesa con gli enti locali interessati e sentito il Consiglio dei Ministri, provvede all'assegnazione dei fondi necessari per la realizzazione dei singoli interventi.
3. A favore delle imprese industriali, commerciali, artigiane, turistiche, alberghiere e della pesca, nonché di quelle agricole danneggiate dall'evento di cui al comma 1, si applicano rispettivamente le provvidenze di cui all'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, come modificato dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, le cui disponibilità finanziarie sono integrate di lire 20 miliardi per l'anno 1988, e di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, le cui disponibilità finanziarie sono integrate di lire 20 miliardi per l'anno 1988; nonché, per le imprese industriali, i benefici previsti dagli articoli 5 e 5- bis del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, le cui disponibilità sono aumentate di lire 10 miliardi per l'anno 1988.
4. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 3, pari rispettivamente a lire 100 miliardi per l'anno 1987 e a lire 50 miliardi per l'anno 1988, si provvede, quanto a lire 100 miliardi per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo utilizzando l'accantonamento 'Riforma della legge n. 46 del 1982 e partecipazione a programmi internazionali di ricerca e innovazioné e, quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, utilizzando parzialmente l'accantonamento 'Interventi a favore della regione Calabrià.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:
"Art. 21-bis. - 1. L'esenzione fiscale di cui agli articoli 34 e 68 della legge 21 luglio 1967, n. 613, e all'articolo 40, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è prorogata fino al 31 dicembre 1988, alle condizioni e con le modalità indicate nei citati articoli".
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 febbraio 1988

COSSIGA

GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA:

Il decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1987. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 24 marzo 1988.