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DECRETO-LEGGE 28 luglio 1981, n. 397

Interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 settembre 1981, n. 536 (in G.U. 28/09/1981, n.266).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1987)
Testo in vigore dal:  1-3-1988
aggiornamenti all'articolo

Art. 15


Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto i sindaci dei comuni compresi fra quelli colpiti dal terremoto del gennaio 1968 devono provvedere all'accertamento dell'attuale situazione di utilizzo dei ricoveri provvisori comunque installati nei relativi territori di competenza.
L'accertamento dovrà avere per oggetto:
a) le generalità delle persone a cui i ricoveri provvisori sono stati assegnati in dipendenza od a causa degli eventi sismici;
b) le generalità degli attuali occupanti.
Il risultato degli accertamenti è comunicato dai sindaci, entro quindici giorni dalla scadenza del termine anzidetto alla intendenza di finanza competente per territorio.
Le intendenze di finanza provvedono, sentita la commissione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, alla regolarizzazione di tutte le situazioni che non risultino aver causa da provvedimenti formali, emessi dalla commissione anzidetta o dai sindaci.
Nei provvedimenti di regolarizzazione delle situazioni che sono state oggetto di accertamento le intendenze determinano il corrispettivo di uso, tenuto conto delle condizioni economiche degli alloggiati nei ricoveri provvisori con riferimento all'attuale consistenza e stato di conservazione dei medesimi.
Dalla data dei provvedimenti di cui ai commi precedenti gli occupanti i ricoveri provvisori sono tenuti al pagamento, secondo i rispettivi consumi, della fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica.
Dalle norme di cui ai commi precedenti sono esclusi coloro che risultino occupanti dei ricoveri provvisori in base ad assegnazioni in dipendenza od a causa degli eventi sismici. (4)
Le intendenze di finanza provvedono, fra l'altro, ad emettere i provvedimenti di cui al sesto comma dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178, come modificato dal precedente articolo 14-bis.
Dal 1 gennaio 1982 sono tenuti al pagamento, secondo i rispettivi consumi, della fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica gli occupanti dei ricoveri provvisori che insistono su aree non demaniali.
Nessun compenso di uso e rimborso per forniture di acqua, energia elettrica ed altri servizi è dovuto per il periodo anteriore ai provvedimenti di cui al presente articolo.
A decorrere dal 1 gennaio 1982 il pagamento della fornitura dell'acqua è a carico degli alloggiati nei ricoveri provvisori.
((7))
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 13 agosto 1984, n. 462 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "agli effetti del settimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, sono da considerarsi assegnatari in dipendenza od a causa degli eventi sismici anche coloro che facevano parte di nuclei familiari di terremotati che vivevano o vivono in ricoveri provvisori ancorché nei loro confronti non sia stato emesso formale provvedimento di assegnazione".
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 29 dicembre 1987, n. 534, convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1988, n. 47, ha disposto (con l'art. 11, comma 3-bis) che le disposizioni del presente articolo "debbono intendersi riferite anche ai manufatti comunque realizzati in adiacenza o a servizio dei ricoveri provvisori costruiti dallo Stato".