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DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1987, n. 8

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonchè provvedimenti relativi a pubbliche calamità.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 1987, n. 120 (in G.U. 28/03/1987, n.73).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2004)
Testo in vigore dal:  27-7-1996
aggiornamenti all'articolo

Art. 12

1. Ferme restando le disposizioni della legge 13 maggio 1985, n. 198, in quanto applicabili, il fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è incrementato, per il solo anno 1987, della somma di lire 50 miliardi per tener conto dei danni al settore agricolo causati dalle eccezionali avversità atmosferiche del gennaio 1987.
2. A favore delle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, turistiche, dell'acquicoltura e della pesca, i cui impianti siano stati realizzati in conformità alle disposizioni in materia edilizia ed urbanistica, danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche del gennaio 1987, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198. Il relativo onere fa carico ai limiti di impegno di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 9.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano al naviglio peschereccio ed alle attrezzature della pesca, nonché alle attrezzature ed alle scorte dell'acquicoltura.
4. Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 6 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, nella misura del 90% del danno accertato, non può essere comunque superiore a lire 10 milioni nei casi in cui il danno accertato non superi i 30 milioni. Il limite di spesa di lire 6.230 milioni previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, è ulteriormente elevato a lire 16.230 milioni. La somma di lire 10 miliardi è iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1987.
((7))
5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della marina mercantile, determina le procedure per l'accesso ai contributi nei settori della pesca e dall'acquicoltura.
5-bis. Ai pescatori ed agli acquacoltori che dimostrino, a mezzo di certificazione della capitaneria di porto territorialmente competente, di aver subito il fermo dell'attività lavorativa in conseguenza delle avversità atmosferiche del gennaio 1987 e dell'ultimo trimestre del 1986 è concessa, per un periodo non superiore a sei mesi, una indennità giornaliera di lire venticinquemila che viene erogata dal Ministero della marina mercantile. Le relative istanze vengono presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto alla capitaneria di porto territorialmente competente, che, curatane l'istruttoria, le trasmette al Ministero della marina mercantile. (2)
5-ter. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma 5-bis, determinato in lire 12 miliardi per il 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Adattamento delle capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo di naviglio".
5-quater. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 21 settembre 1987, n. 386, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 novembre 1987, n. 471, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che il termine di presentazione delle istanze previste dal presente comma è prorogato al 31 dicembre 1987.
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 1996, n. 496, ha disposto (con l'art. 8, comma 3) che "il limite di spesa di lire 16,230 miliardi" previsto dal presente comma "per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, già elevato a lire 26,230 miliardi dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è ulteriormente elevato a lire 28,230 miliardi a decorrere dall'anno 1996".