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DECRETO-LEGGE 21 settembre 1987, n. 386

Adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alla possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino, nonchè interventi urgenti in materia di gestione finanziaria degli enti portuali.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 1987, n. 471 (in G.U. 21/11/1987, n.273). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/11/1987)
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Testo in vigore dal:  21-11-1987
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediate misure per l'adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca marittima, nonché interventi urgenti in materia di gestione finanziaria degli enti portuali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. In applicazione degli articoli 1 e 5 della direttiva del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 515 del 4 ottobre 1983 viene concesso un premio di L. 930.000 per tonnellata di stazza lorda nel caso di demolizione, trasferimento definitivo in un Paese non comunitario e cambio di destinazione di navi da pesca.
((
1-bis. Dal 1 gennaio 1987 si applicano le disposizioni sull'arresto definitivo di cui al titolo VII del regolamento CEE del Consiglio n. 4028/86 del 18 dicembre 1986
))
((
2. Alla luce delle previsioni del vigente piano nazionale della pesca marittima e dell'acquacoltura, adottato con decreto del Ministro della marina mercantile 14 agosto 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1986, piano che mantiene la propria validità fino all'approvazione del successivo, sono considerate prioritarie le iniziative riguardanti la demolizione, l'affondamento a fini di ripopolamento per zone marine protette, il trasferimento ed il cambio di destinazione delle navi che esercitano nel Mediterraneo la pesca con reti a strascico oppure adibite alla pesca oceanica
))
3. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, stabilisce le norme di attuazione del presente articolo.
4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire 20 miliardi per l'anno 1987.