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LEGGE 13 maggio 1985, n. 198

Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985. Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1992)
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Testo in vigore dal:  21-5-1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A favore delle aziende agricole singole o associate danneggiate dalle eccezionali alluvioni, nevicate e gelate verificatesi nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985, il Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, è incrementato della somma di 300 miliardi di lire, con riserva di ulteriori incrementi in relazione all'accertamento dei danni reali che risulteranno essere stati riportati dalle strutture e particolarmente dalle colture arboree.
A valere sulle disponibilità del Fondo di cui al precedente comma, fanno carico gli oneri connessi all'attuazione degli articoli 5, 6, 7 e 10 della presente legge, valutati in complessive lire 35 miliardi, corrispondenti alle somme da iscrivere sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1985 concernenti interessi passivi per operazioni di indebitamento.
NOTE

Nota al titolo:
La legge 15 ottobre 1981, n. 590, contiene "Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale".