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DECRETO-LEGGE 19 settembre 1987, n. 384

Disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 1987, n. 470 (in G.U. 19/11/1987, n.271). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/02/1989)
Testo in vigore dal:  19-11-1987
aggiornamenti all'articolo

Art. 5

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1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e ricettive, nonché a quelle esercenti servizi di trasporto a fune, che abbiano impianti o attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi di cui all'articolo 1 nei comuni di cui al comma 1 dello stesso articolo 1, può essere concesso un contributo per la riparazione, ricostituzione o ricostruzione degli stabilimenti, dei locali, delle attrezzature e dei connessi insediamenti strumentali, compreso il rinnovo degli arredi, pari al 75 per cento del danno subito. Ai fini della determinazione del danno si computa altresì il valore delle scorte perite o danneggiate.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, competenti ad attuare le disposizioni di cui al comma 1, determinano i criteri, le modalità, le priorità e le procedure per l'erogazione delle provvidenze, ivi compresi contributi aggiuntivi, sino alla misura massima del 25 per cento dell'entità del danno, in relazione alle spese necessarie per il miglioramento e l'adeguamento funzionale dell'azienda.
3. L'erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 è subordinata all'impegno del mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese beneficiarie.
4. Ai beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 23 e 26 della legge 14 maggio 1981, n. 219.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è concesso un contributo straordinario di 160 miliardi, per l'anno finanziario 1987, a favore dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), nonché un contributo straordinario di 20 miliardi, da ripartire fra i comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b)
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