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DECRETO-LEGGE 19 settembre 1987, n. 384

Disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 1987, n. 470 (in G.U. 19/11/1987, n.271). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/02/1989)
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Testo in vigore dal:  20-9-1987 al: 18-11-1987
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre interventi in favore delle popolazioni colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 1987;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del turismo e dello spettacolo, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto, l'individuazione dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale, colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987, ha luogo con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il Consiglio dei Ministri.
2. Per far fronte agli interventi urgenti nei comuni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 630 miliardi a carico del fondo per la proiezione civile. A tale fine il fondo medesimo è integrato della somma di lire 630 miliardi, in ragione di lire 325 miliardi per l'anno 1987 e di lire 305 miliardi per l'anno 1988. Per gli interventi di competenza delle amministrazioni dello Stato si applica l'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363.
3. L'attività del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche e degli altri gruppi scientifici di cui all'articolo 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è prorogata al 31 dicembre 1988. Il relativo onere, valutato in complessivi 10 miliardi di lire, è posto a carico del fondo per la protezione civile.
4. Il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche provvede altresì a ricerche specifiche nei territori di cui al comma 1 e a tal fine è integrato da un rappresentante designato, di volta in volta, dal presidente della regione o della provincia autonoma interessata.
5. Il gruppo di cui al comma 4 compila, inoltre, studi sugli specifici problemi concernenti la previsione e prevenzione di catastrofi idrogeologiche in Valtellina.
6. Per far fronte alle necessità delle strutture della protezione civile, è autorizzata la costituzione, di concerto tra i Ministri per il coordinamento della protezione civile e dell'interno, di un centro polifunzionale per il coordinamento ed il supporto logistico-operativo delle rispettive attività di pronto intervento da compiersi nelle aree del centro-nord, la cui spesa, nonché quella relativa alla manutenzione dei mezzi meccanici in dotazione alla protezione civile nell'ambito di competenza dei due suddetti Ministri, valutata complessivamente in lire 10 miliardi annui per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, è posta a carico del fondo per la protezione civile.