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LEGGE 14 maggio 1981, n. 219

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
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Testo in vigore dal:  19-5-1981

Art. 23

(Contributi per l'ammortamento dei mutui - Altre provvidenze).


Alle imprese beneficiarie della agevolazione di cui ai precedenti articoli 21 e 22 è concesso alle relative scadenze un contributo, limitatamente alla parte concernente le opere distrutte o danneggiate, pari al 50 per cento delle rate di mutui contratti fino alla data del 18 febbraio 1981 con istituti di credito a medio e lungo termine scadenti tra il 22 novembre 1980 e la data della erogazione della prima quota di contributo di cui al primo comma degli articoli 21 e 22.
Il contributo di cui al precedente comma è versato direttamente all'istituto di credito presso il quale sono in corso di ammortamento i mutui indicati nello stesso comma.
La domanda per l'ammissione al contributo di cui al presente articolo deve essere presentata contestualmente alla domanda per accedere all'agevolazione di cui ai precedenti articoli 21 e 22.
Le aziende e gli istituti di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono autorizzati, anche in deroga a norme di legge e di statuto, a concedere finanziamenti per la durata massima di 15 anni alle imprese indicate nel primo comma del presente articolo per le finalità di cui al primo comma degli articoli 21 e 22, compreso il finanziamento delle scorte per un ammontare non superiore al 20 per cento della spesa relativa ad investimenti per impianti ed attrezzature.
Il Mediocredito centrale, a fronte dei finanziamenti di cui al comma precedente, è autorizzato a destinare anche le disponibilità riservate ad incentivi industriali ai sensi dell'articolo 28, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.
Il CIPE assegna, ai sensi del precedente articolo 4, le disponibilità da destinare a tali interventi.