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LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2005)
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Testo in vigore dal:  31-1-1991
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Art. 68


L'esenzione fiscale prevista dall'articolo 34 della presente legge si applica sulla parte non superiore al 50 per cento degli utili realizzati nell'esercizio di attività di coltivazione di idrocarburi nelle zone sottoposte alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6, purché tale parte sia direttamente investita nelle operazioni di prospezione o di ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi, o di ambedue le fasi, sia nelle stesse zone, sia nel mare territoriale, sia nella piattaforma continentale italiana, e le operazioni siano completato entro quattro anni dalla data di presentazione della dichiarazione intesa ad ottenere l'agevolazione.
L'esenzione di cui al comma precedente è concessa per la durata, alle condizioni e con le modalità indicate nel citato articolo 34. (3) (4)
((5))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1988, n. 47 ha disposto (con l'art. 21-bis, comma 1) che "L'esenzione fiscale di cui agli articoli 34 e 68 della legge 21 luglio 1967, n. 613, [...] è prorogata fino al 31 dicembre 1988, alle condizioni e con le modalità indicate nei citati articoli".
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 10 febbraio 1989, n. 48 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "L'esenzione fiscale di cui agli articoli 34 e 68 della legge 21 luglio 1967, n. 613, [...] è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1989".
Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1989".
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 9 gennaio 1991, n. 9 ha disposto (con l'art. 27, comma 1) che "L'esenzione fiscale di cui agli articoli 34 e 68 della legge 21 luglio 1967, n. 613, [...] è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1995".