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LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2005)
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Testo in vigore dal: 20-12-1994
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli  effetti  della  presente  legge  si  intende  per piattaforma
continentale il fondo ed il sottofondo marino adiacente al territorio
della  penisola e delle isole italiane e situati al di fuori del mare
territoriale,  fino  al limite corrispondente alla profondita' di 200
metri o, oltre tale limite, fino al punto in cui la profondita' delle
acque  sovrastanti permette lo sfruttamento delle risorse naturali di
tali zone. ((7))
  La determinazione del limite esterno della piattaforma continentale
italiana  sara'  effettuata  mediante  accordi  con gli Stati, le cui
coste  fronteggiano quelle dello Stato italiano e che hanno in comune
la stessa piattaforma continentale.
  Sino  alla  entrata  in  vigore  degli  accordi  di  cui  al  comma
precedente, non sono rilasciati permessi di prospezione non esclusiva
e di ricerca ne' concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e
gassosi  nella  piattaforma  continentale  italiana  se non al di qua
della linea mediana tra la costa italiana e quella degli Stati che la
fronteggiano.
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AGGIORNAMENTO (7)
  La  L.  2 dicembre 1994, n. 689 ha disposto (con l'art. 4, comma 1)
che  "A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
legge,   la   definizione  della  piattaforma  continentale,  di  cui
all'articolo  1,  primo comma, della legge 21 luglio 1967, n. 613, e'
da  intendersi  sostituita  dalla  definizione di cui all'articolo 76
della convenzione di cui all'articolo 1".