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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 145

Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/12/1990)
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Testo in vigore dal:  4-6-1990
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Art. 37

Trasferimento servizi e funzioni


I servizi e le funzioni, di cui agli articoli 3 e 4, attualmente espletati dagli organi centrali e periferici del Ministero della difesa, dal Commissariato per l'assistenza al volo civile e dalla Direzione generale dell'aviazione civile, sono trasferiti con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto, all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.
La gestione dei servizi e delle funzioni di cui al precedente comma sono assunte, da parte dell'Azienda, progressivamente per aeroporto o centro regionale di controllo o singolo impianto e struttura e dovrà essere completata entro e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sulla base di una programmazione concordata tra gli enti interessati, al fine di evitare soluzioni di continuità nei servizi di assistenza al volo. (2) (3) (4)
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quella della assunzione della gestione dei servizi ai sensi del precedente secondo comma, la gestione degli stessi, nonché la efficienza degli apparati e degli impianti rimarrà di responsabilità dell'ente che attualmente la detiene. (6) (7) (8)
((9))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, ha disposto (con l'art. 25, comma 2) che il termine previsto dal secondo comma del presente articolo è differito sino al 31 dicembre 1983.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 29 dicembre 1983, n. 747, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1984, n. 18, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che: "Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, per il completamento delle operazioni relative al passaggio della gestione dei servizi e delle funzioni dal Ministero della difesa e dalla Direzione generale dell'aviazione civile all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, è ulteriormente prorogato ai 30 giugno 1984".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 13 agosto 1984, n. 468, ha disposto (con l'articolo unico) che: "Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, per il completamento delle operazioni relative al passaggio della gestione dei servizi e delle funzioni dal Ministero della difesa e dalla Direzione generale dell'aviazione civile all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, è differito al 31 dicembre 1985".
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1986, n. 46, ha disposto (con l'art. 12) che il termine previsto dal presente articolo è prorogato al 31 dicembre 1987, limitatamente al servizio metereologico, le cui funzioni saranno gradualmente trasferite dall'Aeronautica militare all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale entro la suddetta data del 31 dicembre 1986.
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 29 dicembre 1987, n. 534, convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1988, n. 47, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine previsto dall'art. 37 del presente D.P.R. è prorogato al 31 dicembre 1988, limitatamente al servizio metereologico, le cui funzioni devono essere definitivamente trasferite dalla Aeronautica militare all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale entro la suddetta data del 31 dicembre 1988.
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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 10 febbraio 1989, n. 48, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine previsto dal presente articolo è prorogato al 30 settembre 1989, limitatamente al servizio meteorologico, le cui funzioni devono essere definitivamente trasferite dall'Aeronautica militare all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale entro la suddetta data del 30 settembre 1989.
Le disposizioni della suddetta legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1989.
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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 31 maggio 1990, n. 128, ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che è differito al 30 giugno 1990 il termine previsto dall'articolo 37 del presente D.P.R. riguardante il completamento del trasferimento del servizio meteorologico dal Ministero della difesa all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.
Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1990.