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DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1987, n. 8

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonchè provvedimenti relativi a pubbliche calamità.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 1987, n. 120 (in G.U. 28/03/1987, n.73).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2004)
Testo in vigore dal:  12-8-1989
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

1. Il termine del 30 settembre 1986 indicato nel comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, concernente l'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, è differito al 30 giugno 1987. Il relativo onere, valutato in lire 2.700 milioni per l'anno 1986 e lire 5.400 milioni per l'anno 1987, è posto a carico del fondo per la protezione civile.
2. Le disposizioni del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, si applicano anche nei comuni della regione Umbria colpiti dal terremoto del 9 settembre 1985. Il relativo onere, determinato in lire 8.500 milioni per l'anno 1987, è posto a carico del fondo per la protezione civile.
3. Il contributo alla provincia autonoma di Trento, previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1985, n. 662, è integrato di lire 5 miliardi nell'anno 1987 per consentire una più adeguata assistenza a favore dei nuclei familiari che abbiano subito grave danno dalla perdita di congiunti nella catastrofe di Stava.
Il relativo onere è posto a carico del fondo per la protezione civile per l'anno 1987.
4. Per conseguire i benefici di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1985, n. 662, la dimostrazione di cui al terzo comma dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, può essere data dagli interessati anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
5. La norma di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, è integrata nel senso che, nelle comunità montane disastrate e nei comuni disastrati e gravemente danneggiati dal terremoto del 23 novembre 1980, è autorizzato fino al 31 dicembre 1987 il collocamento in aspettativa del presidente della comunità montana disastrata, del sindaco o di un suo delegato, di un assessore e di un rappresentante della minoranza.
6. Fino al 31 dicembre 1987, nei comuni di Avellino, Napoli, Potenza e Salerno è autorizzato il collocamento in aspettativa del sindaco e di non più di quattro assessori effettivi o supplenti, che abbiano specifica delega per i problemi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219. (3)
((6))
7. Per l'anno 1987 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, secondo le indicazioni del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai comuni, province e loro consorzi mutui ventennali fino all'importo complessivo di lire 100 miliardi, a copertura delle spese, comprese quelle anticipate nella fase della prima emergenza, per l'adeguamento degli impianti di depurazione, al fine di assicurare a potabilizzazione delle acque e per altri interventi diretti a superare situazioni di crisi idrica.
8. L'onere per l'ammortamento dei mutui, di cui al comma 7, valutata in lire 11 miliardi annui a decorrere dal 1988, è assunto a carico del bilancio dello Stato e alla sua copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987 utilizzando per il 1988 la voce "Risoluzione convenzione per la costruzione e l'esercizio della tangenziale di Napoli" e per il 1989 la quota corrispondente dell'accantonamento "Opere infrastrutturali nelle aree metropolitane e recupero delle aree interne degradate".
9. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del presente decreto si applicano alle imprese danneggiate dalla violenta tromba d'aria e dal nubifragio che hanno interessato la zona orientale del comune di Salerno nel mese di novembre 1985 e le zone dell'Ogliastra e del Sarrabus della Sardegna nei mesi di settembre e di ottobre 1986.
10. Il termine per l'adeguamento alla normativa vigente in materia di inquinamento e depurazione per tutti gli opifici conciari aventi sede nei comuni di Solofra e di Montoro Superiore, colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, è prorogato al 30 giugno 1987.
11. Per gli interventi previsti dal quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1982, n. 303, e diretti alla ricostruzione e allo sviluppo dei comuni della Campania, Calabria e Basilicata danneggiati dall'evento sismico del 21 marzo 1982, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni.
Al relativo onere, valutato in lire 90 miliardi, si provvede, quanto a lire 40 miliardi, con le disponibilità di cui all'articolo 3, comma 14, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e, quanto a lire 50 miliardi, sulle disponibilità di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 22 dicembre 1986, n. 910. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può, con propria ordinanza, derogare ai termini, alle procedure, alle modalità di erogazione dei contributi e alle norme tecniche previste dalla predetta legge n. 219 dei 1981.
11-bis. Gli interventi per lo sviluppo dei comuni di cui al comma 11 devono essere diretti al settore turistico, anche mediante la realizzazione di infrastrutture e di servizi. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sulla base dei programmi presentati dai sindaci interessati, emana, con proprie ordinanze, le norme di attuazione della disposizione di cui al presente comma.
12. All'articolo 3 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
"Il personale militare di cui al precedente comma, valutato ai fini dell'avanzamento ed iscritto in quadro, ove non ancora rientrato in Forza armata, viene promosso in eccedenza, restando nella posizione di non computato nel numero massimo della consistenza del grado o in quella soprannumeraria, e permane in tale posizione anche in caso di reimpiego nella Forza armata limitatamente al grado rivestito.
Il relativo onere è posto a carico del capitolo 1381 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1986 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi".
13. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 27 MARZO 1987, N. 120.
14. I termini del 31 gennaio 1987 e del 1 febbraio 1987 indicati nel comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, relativi alla realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale nell'area metropolitana di Napoli, sono differiti rispettivamente al 28 febbraio 1987 ed al 1 marzo 1987.
14-bis. È soppressa la commissione tecnica speciale istituita dall'articolo 14 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734. I compiti attribuiti a tale commissione verranno svolti dagli organi ordinari secondo la legislazione vigente. La soppressione ha effetto con decorrenza dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
14-ter. Alle piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi ed alle imprese agricole ed artigiane, anche in forma associata, che si insediano nell'ambito dei nuclei ed aree industriali e nelle aree dei piani di investimento produttivi ubicati nel territorio di comunità montane di cui facciano parte comuni colpiti dai terremoti avvenuti negli anni dal 1980 al 1986 nelle regioni dell'Italia meridionale o comuni gravemente danneggiati dagli stessi eventi sismici nelle medesime regioni, il contributo di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, è elevato al 75 per cento della spesa necessaria per l'insediamento produttivo, per i comuni compresi nei territori di intervento di cui alla suddetta legge.
14-quater. Nell'ambito dei programmi di sviluppo di cui all'articolo 1 della legge 1 marzo 1986, n. 64, è data priorità assoluta agli interventi relativi ai comuni di cui al comma 14-ter.
14-quinquies. Per gli interventi previsti dall'articolo 64 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dall'articolo 15, primo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, e dall'articolo 20, primo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, e dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, l'INAIL è autorizzato, in deroga all'articolo 17 del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, ad utilizzare entro il 31 dicembre 1987 i fondi ancora disponibili. (4) (5)
14-sexies. Per l'assistenza ai cittadini di Ancona colpiti dal movimento franoso del 1982 è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'importo iscritto al comma 2 dell'articolo 29 della legge 1 dicembre 1986, n. 879.
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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 gennaio 1988, n. 12, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine indicato nel presente comma è prorogato 30 giugno 1989.
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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 11 marzo 1988, n. 67 ha disposto (con l'art. 17, comma 48) che il termine previsto al presente comma è prorogato al 31 dicembre 1988.
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AGGIORNAMENTO (5)

La L. 10 febbraio 1989, n. 48 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine già previsto al presente comma è prorogato "al 31 dicembre 1988 dal comma 48 dell'articolo 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1989".
La L. 10 febbraio 1989, n. 48 ha inoltre disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Le disposizioni della presente legge hanno effetto a
decorrere dal 1 gennaio 1989."
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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.L. 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1989, n. 288, ha disposto (con l'art. 6-ter, comma 2) che il termine di cui al presente comma "è fissato alla medesima data del 30 giugno 1990".