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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1991, n. 417

Disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-1-1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 06 febbraio 1992, n. 66 (in G.U. 10/02/1992, n.33).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/01/2026)
Testo in vigore dal:  1-1-2027
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge

Art. 1

1. All'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il numero 5) è sostituito dal seguente:
"5) la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'articolo 19;".
2. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo comma è soppressa la lettera d-ter);
b) nel quarto comma le parole: "ad eccezione dei casi previsti alle lettere d-bis) e d-ter) del secondo comma" sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione del caso previsto alla lettera d-bis) del secondo comma".
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 LUGLIO 2009, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102.
4. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1990; le variazioni dell'imponibile o dell'imposta relativa ai corrispettivi versati dai soci nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere effettuate, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il 5 marzo 1992.
5. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
"Nel caso di affitto di azienda, perché possa avere effetto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi per cessioni all'esportazione, senza pagamento dell'imposta, ai sensi del terzo comma, è necessario che tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta giorni all'ufficio IVA competente per territorio".
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.
Per i casi di affitto di azienda verificatisi antecedentemente, sono fatti salvi i trasferimenti avvenuti anche senza espressa menzione e sono considerate valide le operazioni effettuate dall'affittuaria nell'esercizio della facoltà di cui al quarto comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal comma 5.
7.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10))
.
8. All'articolo 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successivamente modificato con l'articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, dopo la lettera e-bis) sono aggiunte le seguenti:
"e-ter) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a beni immobili acquistati, anche mediante contratti di locazione finanziaria, in comunione o in comproprietà con soggetti per i quali non sussistono i presupposti di cui agli articoli 4 e 5.".
e-quater) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa agli acquisti di immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni ovvero alla loro acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria.
a) nel primo periodo, dopo le parole: "la soprattassa è elevata al 40 per cento;" sono inserite le seguenti: "se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo la soprattassa è elevata al 60 per cento;";
b) nel penultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: "; se risultano regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo le sanzioni sono ridotte a tre quarti.".
11. Il numero 5), terzo comma, dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
"5) all'Istituto universitario europeo e alla Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali".
12. Nel quarto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente periodo: "La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione".
13. Al primo comma dell'articolo 74-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, dopo le parole: "Entro lo stesso termine deve essere presentata" sono inserite le seguenti: "la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, semprechè il relativo termine non sia ancora scaduto, nonché".
14.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10))
.
15. A modifica di quanto stabilito nell'articolo 1, secondo comma, della legge 12 aprile 1984, n. 68, come modificato dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 dicembre 1987, n. 550, anziché almeno novanta giorni prima, le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale almeno sessanta giorni prima della data stabilita per la loro entrata in vigore.
16.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10))
.
16- bis. Dopo la lettera e) del primo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:
'e-bis) per la distribuzione, attraverso le organizzazioni di categoria dei rivenditori dei generi di monopolio, e la vendita al pubblico, attraverso le rivendite dei generi di monopolio, dei gettoni e schede telefoniche messi in commercio, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, dalla SIP'.