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DECRETO-LEGGE 20 giugno 1994, n. 396

Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/06/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 03 agosto 1994, n. 481 (in G.U. 06/08/1994, n.183).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
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Testo in vigore dal:  26-8-1998
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico europeo;
Vista la decisione n. 3855/91/CECA della Commissione della Comunità europea del 27 novembre 1991, in materia di aiuti a favore della siderurgia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 giugno 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Per favorire l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico europeo è autorizzata la spesa di lire 700 miliardi nel quadriennio 1994-1997, in ragione di lire 175 miliardi annui.
1-bis. Le obbligazioni tra le imprese e le Amministrazioni pubbliche sorte sulla base di interventi agevolativi precedentemente assentiti rimangono in essere fino alla scadenza prevista nei ripettivi piani di ammortamento anche in presenza di riduzione di capacità produttiva degli impianti intervenuta per effetto della politica comunitaria e nazionale di ristrutturazione del comparto siderurgico CECA.
2. Le finalità di cui al comma 1 devono essere raggiunte attraverso la distruzione degli impianti produttivi e la riconversione in settori produttivi diversi da quello CECA da realizzare con le seguenti forme di incentivazione:
a) contributo destinato ad incentivare la soppressione di capacità produttiva nel settore siderurgico, in conformità con le norme comunitarie, di cui alla decisione n. 3855/91/CECA della Commissione del 27 novembre 1991 ;
b) contributo aggiuntivo da destinare ad investimenti da realizzare in settori produttivi diversi da quelli CECA, per il recupero, anche parziale, delle forze lavorative impiegate negli impianti distrutti. La presentazione di un programma di reinvestimento è condizione preferenziale per accedere ai benefici di cui alla lettera a). Il contributo per la riconversione potrà essere attribuito anche a soggetti diversi, purché realizzino, nelle stesse aree, iniziative idonee a recuperare in tutto o in parte le unità lavorative dismesse. Per le zone nelle quali sono applicabili le provvidenze previste dalla regolamentazione comunitaria sugli aiuti regionali e sulle misure di sostegno alle piccole e medie imprese i massimali sono quelli previsti dalla regolamentazione stessa.
3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 2 devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale, entro il 30 luglio 1994. Le domande già presentate ai sensi del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 234 (b) , restano valide ai fini della ammissione alle agevolazioni . La distruzione degli impianti deve avvenire entro il 31 marzo 1995 e il pagamento a saldo dei contributi di cui al comma 2, lettera a), è effettuato entro il 31 dicembre 1996. (2)
((3))
4. Le modalità per l'istruttoria, che potrà essere svolta anche da istituti di credito, nonché i criteri e le modalità per l'accertamento e la verifica della realizzazione dei programmi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. L'importo di lire 700 miliardi è ripartito nel modo seguente:
a) lire 510 miliardi per gli interventi di cui al comma 2, lettera a);
b) lire 190 miliardi per gli interventi di cui al comma 2, lettera b).
6. All'onere derivante dell'attuazione del comma 1 per il triennio 1994-1996, pari a lire 175 miliardi annui, si provvede, quanto a lire 175 miliardi per l'anno 1994, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7549 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per lo stesso anno, e, quanto a lire 175 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.
7. Per le finalità di cui al comma 2, lettera a), sono altresì utilizzabili, nel limite di lire 50 miliardi, le disponibilità provenienti, in attuazione dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 (c), dalla contabilità speciale n. 1397 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici), nonché nel limite di lire 40 miliardi, le disponibilità esistenti sul conto corrente infruttifero aperto presso il Mediocredito centrale n. 760/22014 e intestato al Mediocredito centrale ai sensi del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88 (d).
8. Le disponibilità di cui al comma 7 saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
9. Gli oneri derivanti dal presente decreto gravano su apposita sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 (e), sulla quale affluiranno le risorse indicate nei commi 5 e 7.
10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito modificazioni dalla L.
23 dicembre 1996, n. 649, ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che " Il termine del 31 marzo 1995, previsto all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, già prorogato al 30 giugno 1996, è ulteriormente prorogato al 30 settembre 1996."
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AGGIORNAMENTO (3)
La L.30 luglio 1998, n. 274 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine del 31 marzo 1995 di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, già prorogato al 30 settembre 1996 dall'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è ulteriormente prorogato al centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale."