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LEGGE 15 febbraio 1957, n. 26

Concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/06/1973)
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Testo in vigore dal:  27-6-1973
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A partire dall'esercizio finanziario 1957-58 è stanziata, nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, la somma annua di L. 1.000.000.000 per la concessione di contributi integrativi a favore dei Comuni che, ai sensi della legge 25 giugno 1956, n. 702, siano stati autorizzati ad eseguire costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri di edifici giudiziari cedendo parte del contributo che lo Stato corrisponde annualmente per il servizio dei locali giudiziari.
Lo stanziamento di cui al precedente comma avrà termine con l'esercizio 1984-1985. (1) (2)
((3))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 18 febbraio 1963, n. 208 ha disposto (con l'art. 2) che "Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, è aumentato come segue:

Esercizio
finanziario Milioni
1962-63.................................................. 200
1963-64.................................................. 500
1964-65.................................................. 800
dal 1965-66 al 1981-82................................... 1.000
1982-83.................................................. 800
1983-84.................................................. 600
1984-85.................................................. 200"
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 15 maggio 1967, n. 375 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 15 febbraio 1957, n. 26 e all'articolo 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 208, è aumentato come segue:

Esercizio
finanziario Milioni
1967.................................................... 200
1968.................................................... 600
1969.................................................... 1.000
dal 1970 al 1985........................................ 1.500"
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Per gli anni successivi è disposto uno stanziamento nella misura seguente:

Esercizio
finanziario Milioni
1986.................................................... 1.500
1987.................................................... 1.300
1988.................................................... 900
1989.................................................... 500"
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 11 maggio 1973, n. 271 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, all'articolo 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 208, ed all'articolo 1 della legge 15 maggio 1967, n. 375, è aumentato come segue:

Esercizio
finanziario Milioni
1972 ................................................... 500
1973.................................................... 1.000
1974 ................................................... 2.000
1975.................................................... 3.000
dal 1976 al 1990 ....................................... 4.000"
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2)che "Per gli anni successivi è disposto uno stanziamento nella misura seguente:

Esercizio
finanziario Milioni
1991 .................................................. 4.000
1992 .................................................. 3.500
1993 .................................................. 3.000
1994 .................................................. 2.000
1995 .................................................. 1.000"