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LEGGE 21 giugno 1896, n. 218

Riflettente l'accettazione, da parte delle Provincie, Comuni e Istituzioni pubbliche, di lasciti o donazioni di qualsiasi natura o valore. (096U0218)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1896 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  22-12-2008
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))