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LEGGE 29 luglio 1981, n. 394

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, concernente misure a sostegno delle esportazioni italiane.

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Testo in vigore dal:  30-7-1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, concernente provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
L'articolo 1 è soppresso;
L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - È istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'articolo 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee.
Il fondo di cui al precedente comma è amministrato da un comitato nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il comitato, istituito presso il Ministero del commercio con l'estero, è composto:
a) dal Ministro del commercio con l'estero o, su sua delega, dal Sottosegretario di Stato, che lo presiede;
b) da un dirigente per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero o da altrettanti supplenti di pari qualifica designati dai rispettivi Ministri;
c) dal direttore generale del Mediocredito centrale o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato;
d) dal direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato.
Le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo nonché l'importo massimo degli stessi saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenuto conto del programma di cui all'articolo 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71. Saranno ammesse con priorità ai benefici del fondo le richieste relative alle piccole e medie imprese comprese quelle agricole, ai consorzi e raggruppamenti fra le stesse costituiti, e alla società a prevalente capitale pubblico che operano per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno.
La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle imprese alberghiere o turistiche limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda estera del settore.
È autorizzato il conferimento al fondo di cui al primo comma della somma di lire 375 miliardi per il triennio 1981-83 in ragione di lire 75 miliardi nell'anno 1981 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1982 e 1983";
Gli articoli 3, 4, 5 e 6 sono soppressi;
L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"Art. 7. - In caso di mancata realizzazione dell'intero programma, l'impresa è tenuta alla restituzione del finanziamento erogato, con gli interessi al tasso fisso di riferimento.
Qualora la mancata realizzazione dell'intero programma dipenda da causa non imputabile all'imprenditore, la restituzione del finanziamento erogato, con gli interessi pari al minimo previsto per il finanziamento dei crediti all'esportazione ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è limitata alle spese che non risultino giustificate da idonea documentazione.
Per il recupero delle somme di cui al presente articolo, il Mediocredito centrale è autorizzato ad avvalersi della procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639";
All'articolo 8, l'ultimo comma è soppresso;
L'articolo 9 è soppresso;
All'articolo 10:
nel primo comma, le parole: "e con la partecipazione" sono sostituite dalle seguenti: "anche con la partecipazione";
il penultimo comma è sostituito dal seguente:
"I fondi occorrenti per la concessione dei contributi di cui ai precedenti commi saranno annualmente quantificati dalla legge finanziaria, e stanziati in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, da istituirsi a decorrere dall'esercizio 1982";

l'ultimo

comma è soppresso; L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

Art. 1

"Art. 11. - L'ICE è autorizzato a stipulare con le aziende agricole e con le piccole e medie imprese che svolgono attività diretta alla produzione di beni e servizi, nonché con consorzi e raggruppamenti fra le stesse costituiti, convenzioni per la predisposizione e la realizzazione, in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee, di progetti coerenti con le linee e gli obiettivi del programma di cui all'articolo 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71, riguardanti studi di mercato, spese di dimostrazione e pubblicità, partecipazione a mostre e fiere campionarie internazionali.
Saranno poste a carico delle imprese di cui al precedente comma le spese che non rientrano negli oneri generali relativi allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ICE.
Con la relazione di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 1976, n. 71, l'ICE riferirà partitamente sulle attività svolte e i risultati conseguiti.
È autorizzata per il triennio 1981-83 la spesa di lire 50 miliardi, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero in ragione di lire 10 miliardi per il 1981, di lire 20 miliardi per il 1982 e di lire 20 miliardi per il 1983, da erogare all'ICE con le modalità di cui agli articoli 1, 3, 4 e 6 della legge 16 marzo 1976, n. 71, a rimborso dei maggiori oneri sostenuti ai sensi del presente articolo";
Gli articoli 12, 13, 15, 16, 17, 18 e 19 sono soppressi;
All'articolo 20:
il primo comma è sostituito dal seguente:
"Oltre alla facoltà di avvalersi dell'istituto previsto dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per il raggiungimento delle finalità previste dal presente decreto il Ministro del commercio con l'estero è autorizzato ad utilizzare, per le sopravvenute eccezionali esigenze di servizio, personale di enti pubblici compresi quelli economici, nonché di istituti di credito di diritto pubblico, nei limiti di un contingente di cinque unità. Detto personale rimane a carico degli enti di provenienza";
il secondo comma è soppresso;
L'articolo 21 è soppresso;
All'articolo 22 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Il Mediocredito centrale è autorizzato a concedere da solo o in consorzio con istituti e banche nazionali ed estere crediti finanziari ai sensi dell'articolo 15, lettera g), nonché dell'articolo 27, terzo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227; alle predette operazioni di finanziamento si applicano le condizioni e modalità di cui all'articolo 18, quarto comma, della citata legge 24 maggio 1977, n. 227.
L'articolo 20 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è soppresso";
L'articolo 23 è soppresso;
All'articolo 27, le parole "125 miliardi" sono sostituite con le seguenti: "110 miliardi".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 1981

PERTINI SPADOLINI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA