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LEGGE 16 marzo 1976, n. 71

Modifica delle procedure amministrative e contabili in materia di attività promozionale delle esportazioni italiane.

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Testo in vigore dal:  17-4-1976

Art. 6


A decorrere dall'anno finanziario 1976, i fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per lo svolgimento di iniziative promozionali, non impegnati, o, comunque, non utilizzati nel corso dei singoli esercizi finanziari, sono utilizzabili negli esercizi successivi.