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DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 860

Norme sul trattamento economico per le missioni del dipendenti statali in territorio estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/1971)
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Testo in vigore dal:  25-7-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:

Art. 1


Per il periodo dal 9 settembre 1943 al giorno precedente (2 ottobre 1945) la data di entrata in vigore del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540, le indennità giornaliere di cui all'art. 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, maggiorate dell'aggio sull'oro di 6,207, sono aumentate delle seguenti percentuali:
15% Cina, Svizzera, Portogallo, Svezia, Danimarca;
30% Turchia, Germania, Austria;
40% Russia, Bulgaria, Ungheria, Belgio, Olanda, Jugoslavia, Grecia, Cecoslovacchia, Francia, Norvegia, Polonia, Romania;
45% Inghilterra, Stati Uniti d'America, Messico, Canadà, Repubbliche Sud-Americane, Egitto, Spagna, Tangeri, Algeria, Marocco spagnolo.
Per i Paesi non previsti nel precedente comma nei quali, nel periodo ivi indicato, risultino effettuate missioni da parte di personale statale, le percentuali di aumento possono essere stabilite con decreti del Ministero del tesoro.