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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 25 giugno 1944, n. 151

Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, giuramento dei Membri del Governo e facoltà del Governo di emanare norme giuridiche. (044U0151)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/07/1944 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/1946)
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Testo in vigore dal:  20-6-1946
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Art. 4



Finchè non sarà entrato in funzione il nuovo Parlamento, i provvedimenti aventi forza di legge sono deliberati dal Consiglio dei Ministri.

Tali decreti legislativi preveduti nel comma precedente sono sanzionati e promulgati dal Luogotenente Generale del Regno con la formula:

«Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

«Sulla proposta di....

«Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: ..... ».
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino a quando non sarà eletto il Capo provvisorio dello Stato, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, i decreti legislativi previsti dall'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sono sanzionati e promulgati dal Presidente del Consiglio dei Ministri con la formula seguente:
"Il Presidente del Consiglio dei Ministri In virtu dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta.......;
Ha sanzionato e promulga"."