DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 marzo 1946, n. 98

Integrazioni e modifiche al decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei Membri del Governo ed alla facolta' del Governo di emanare norme giuridiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/1947)
Testo in vigore dal: 23-3-1946
                               Art. 3.

  Durante  il  periodo della Costituente e fino alla convocazione del
Parlamento  a  norma  della  nuova Costituzione il potere legislativo
resta  delegato,  salva  la  materia  costituzionale,  al Governo, ad
eccezione  delle  leggi  elettorali e delle leggi di approvazione dei
trattati internazionali, le quali saranno deliberate dall'Assemblea.
  Il  Governo  potra'  sottoporre  all'esame dell'Assemblea qualunque
altro  argomento  per  il quale ritenga opportuna la deliberazione di
essa.
  Il Governo e' responsabile verso l'Assemblea Costituente.
  Il  rigetto di una proposta governativa da parte dell'Assemblea non
porta  come  conseguenza  le  dimissioni  del  Governo.  Queste  sono
obbligatorie  soltanto  in  seguito  alla  votazione  di una apposita
mozione  di  sfiducia,  intervenuta non prima di due giorni dalla sua
presentazione   e   adottata   a   maggioranza  assoluta  dei  Membri
dell'Assemblea.