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DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 860

Norme sul trattamento economico per le missioni del dipendenti statali in territorio estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/1971)
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Testo in vigore dal: 25-7-1948
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

                              PROMULGA

  il  seguente  decreto  legislativo,  approvato  dal  Consiglio  dei
Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:
                               Art. 1.

  Per il periodo dal 9 settembre 1943 al giorno precedente (2 ottobre
1945)  la  data  di  entrata in vigore del decreto luogotenenziale 21
agosto  1945, n. 540, le indennita' giornaliere di cui all'art. 1 del
regio  decreto  3 giugno 1926, n. 941, maggiorate dell'aggio sull'oro
di 6,207, sono aumentate delle seguenti percentuali:
    15% Cina, Svizzera, Portogallo, Svezia, Danimarca;
    30% Turchia, Germania, Austria;
    40%  Russia,  Bulgaria,  Ungheria,  Belgio,  Olanda,  Jugoslavia,
Grecia, Cecoslovacchia, Francia, Norvegia, Polonia, Romania;
    45%   Inghilterra,   Stati  Uniti  d'America,  Messico,  Canada',
Repubbliche  Sud-Americane, Egitto, Spagna, Tangeri, Algeria, Marocco
spagnolo.
  Per  i  Paesi  non  previsti  nel  precedente  comma nei quali, nel
periodo  ivi  indicato,  risultino  effettuate  missioni  da parte di
personale statale, le percentuali di aumento possono essere stabilite
con decreti del Ministero del tesoro.