LEGGE 23 dicembre 1996, n. 662

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-6-2017
art. 3 (commi 1-100)
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
                 Disposizioni in materia di entrata 
 
  1. L'articolo 1 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601, e' abrogato a far data dal 1 gennaio 1997. Da
tale data, all'assegno del Presidente della Repubblica si applica  lo
stesso trattamento fiscale riservato all'indennita' parlamentare. 
  2. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  nell'articolo  10,  comma  1,  lettera  b),  concernente   la
deducibilita' delle spese mediche e di assistenza specifica sostenute
dai portatori di menomazioni funzionali permanenti, le  parole:  "per
la parte che eccede lire 500 mila" sono soppresse; 
    b) nell'articolo 13-bis, comma 1,  lettera  c),  concernente  tra
l'altro la detrazione  di  imposta  per  spese  sanitarie,  il  primo
periodo e' sostituito dai seguenti: "Le spese sanitarie, per la parte
che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite  esclusivamente
dalle spese mediche, diverse da  quelle  indicate  nell'articolo  10,
comma 1, lettera b),  e  dalle  spese  chirurgiche,  per  prestazioni
specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Le spese
riguardanti i mezzi necessari alla deambulazione, alla locomozione  e
al sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti  si
assumono integralmente."; 
    c) nell'articolo 16, comma 1,  lettera  n-bis),  riguardante  tra
l'altro l'inapplicabilita' del regime della tassazione separata  alle
spese sanitarie rimborsate, al secondo periodo, le  parole:  "lettera
c), terzo e quarto periodo" sono sostituite dalle seguenti:  "lettera
c), quinto e sesto periodo"; 
    d) nell'articolo 48,  comma  2,  lettera  b),  che  individua  le
erogazioni effettuate dal datore di lavoro al lavoratore  dipendente,
le parole: ", anche in forma assicurativa,  "  sono  soppresse  e  le
parole: "di spese sanitarie previste come interamente deducibili alla
lettera e) del  comma  1  dell'articolo  10"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "delle spese sanitarie di cui all'articolo 13-bis, comma 1,
lettera c)". 
  3. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo
di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996. 
  4. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nell'articolo 29, comma 2, che individua le attivita' agricole
produttive di reddito agrario: 
      1) nella lettera a), le parole: ",  alla  silvicoltura  e  alla
funghicoltura" sono sostituite dalle seguenti: "e alla silvicoltura"; 
      2)  la  lettera  b)   e'   sostituita   dalla   seguente:   "b)
l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un  quarto
dal terreno e  le  attivita'  dirette  alla  produzione  di  vegetali
tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se
la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di  quella
del terreno su cui la produzione stessa insiste;"; 
    b) nell'articolo 51, comma 2, lettera  c),  che  ricomprende  nel
reddito d'impresa anche quello  derivante  dalle  attivita'  agricole
esercitate nei limiti del reddito agrario, sono aggiunte, in fine, le
parole: "nonche' alle societa' in nome collettivo  e  in  accomandita
semplice". 
  5. Le disposizioni del comma 4 si applicano a decorrere dal periodo
di imposta successivo a quello in corso alla  data  del  31  dicembre
1996. 
  6. All'articolo 48 del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel comma 2, lettera d), che esclude dalla determinazione  del
reddito di lavoro dipendente, tra  l'altro,  le  somministrazioni  in
mense aziendali o equipollenti, dopo le  parole:  "o  le  prestazioni
sostitutive",  sono   inserite   le   seguenti:   "fino   all'importo
complessivo giornaliero di lire 10.000"; 
    b) dopo il comma 3, riguardante i compensi in natura  erogati  al
dipendente e ai suoi familiari, e' inserito il seguente:  "3-bis.  Ai
fini dell'applicazione del comma 3: 
    a)  per  le  autovetture,  gli  autoveicoli,  i  motocicli  e   i
dipendente si assume il 30 per cento dell'importo  corrispondente  ad
una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri  calcolato  sulla
base del costo chilometrico di  esercizio  desumibile  dalle  tabelle
elaborate dall'Automobile Club d'Italia,  al  netto  degli  ammontari
eventualmente trattenuti al  dipendente  e  suddivisibile  per  quote
mensili; 
    b) in caso di prestiti concessi al dipendente direttamente, o per
quelli che i dipendenti hanno diritto di ottenere da terzi, si assume
il 50 per cento  della  differenza  tra  l'importo  degli  >interessi
calcolato al tasso ufficiale  di  sconto  vigente  al  momento  della
concessione del prestito e l'importo  degli  interessi  calcolato  al
tasso applicato sui prestiti. Tale disposizione non si applica per  i
prestiti concessi anteriormente al 1 gennaio 1997  e  per  quelli  di
durata inferiore ai  dodici  mesi  concessi,  a  seguito  di  accordi
aziendali, dal  datore  di  lavoro  ai  dipendenti  in  contratto  di
solidarieta' o in cassa integrazione guadagni.". 
  7. A decorrere dal 1 aprile 1996 e sino alla effettiva  concessione
dei buoni pasto, di cui all'articolo 2,  comma  11,  della  legge  28
dicembre 1995, n. 550, e, comunque, non oltre il 31  marzo  1997,  al
personale indicato nel comma stesso e' attribuita una somma  pari  al
controvalore del buono pasto fissato dall'accordo del 30 aprile 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15  maggio  1996,  per
ogni  giornata  di  servizio   svolto   nelle   condizioni   previste
dall'anzidetto accordo, rideterminata per tener conto della  ritenuta
erariale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,  che
e' applicata, a titolo di imposta, nella misura del 20 per cento.  La
spesa complessiva, rapportata  alla  durata  della  erogazione,  deve
essere contenuta dalle singole amministrazioni entro  le  somme  loro
assegnate sui competenti capitoli dei relativi  stati  di  previsione
per la concessione dei buoni pasto. (9) 
  8. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano a  decorrere  dal
periodo di imposta successivo a quello in  corso  alla  data  del  31
dicembre 1996. 
  9. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 98 a 101,  della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applicano per i compensi in natura
ed i rimborsi spese corrisposti fino al 30 settembre 1996. Il termine
per il versamento delle somme dovute e' fissato al 31 maggio 1997. 
  10. In deroga a quanto previsto al comma 100 dell'articolo 3  della
citata legge n. 549 del 1995, per i soggetti di cui  all'articolo  29
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, le maggiori ritenute di cui al comma 9 sono a titolo di  imposta
e per esse va operata  la  rivalsa  sui  percettori  dei  valori  non
assoggettati in precedenza a ritenuta stessa e che non  abbiano  gia'
provveduto a versare il  tributo  dovuto.  In  ogni  caso  non  vanno
presentate le dichiarazioni integrative. 
  11.  Tra  i  soggetti  di  cui  all'articolo  29  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  si  intendono
comunque comprese, ad ogni effetto di legge, le amministrazioni degli
organi legislativi delle regioni a statuto speciale,  anche  ai  fini
dell'articolo 3, comma 99, della citata legge n. 549  del  1995.  Per
tali enti la disposizione di cui al  periodo  precedente  ha  effetto
anche per i periodi di  imposta  antecedenti  all'entrata  in  vigore
della presente legge se gli atti e gli adempimenti  posti  in  essere
anteriormente ad essa risultano conformi alla stessa. 
  12. All'articolo 14, comma 18, della legge  24  dicembre  1993,  n.
537, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: "Per  i  periodi
d'imposta anteriori a  quelli  aventi  inizio  dal  1  gennaio  1994,
restano validi gli  effetti  prodotti  dall'applicazione  del  regime
fiscale di cui all'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 69, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27  aprile
1989, n. 154". 
  13. Entro 30 giorni dalla  data  di  pubblicazione  della  presente
legge  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica   italiana,   e'
istituita una commissione composta da quindici  senatori  e  quindici
deputati, nominati rispettivamente dal Presidente  del  Senato  della
Repubblica e dal Presidente della Camera dei  deputati  nel  rispetto
della proporzione esistente tra i  gruppi  parlamentari,  sulla  base
delle designazioni dei gruppi medesimi. 
  14. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dai commi  19,  66,
120, 133, 134, 138, 143, 160, 161, 162, 186 e 188 sono trasmessi alla
commissione di  cui  al  comma  13  per  l'acquisizione  del  parere.
Quest'ultimo  e'  espresso  entro  trenta  giorni   dalla   data   di
trasmissione degli schemi dei decreti. 
  15. La commissione puo' chiedere una sola volta ai Presidenti delle
Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora
cio' si renda necessario per la complessita' della materia o  per  il
numero di schemi  trasmessi  nello  stesso  periodo  all'esame  della
commissione. 
  16. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 15,  la  proroga  per
l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa  sia
concessa, i termini per l'esercizio della delega  sono  prorogati  di
venti giorni. Trascorso il termine di cui al comma 14  ovvero  quello
prorogato ai sensi del  comma  15,  il  parere  si  intende  espresso
favorevolmente. Nel computo dei termini previsti dai commi  14  e  15
del presente articolo non viene considerato il periodo di sospensione
estiva dei lavori parlamentari. (7) 
  17. Entro due anni dalla data di  entrata  in  vigore  dei  decreti
legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e
previo parere della commissione di cui al comma  13,  possono  essere
emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative
o correttive. 
  18. Per l'esame degli schemi di decreti  legislativi  che  le  sono
trasmessi, la commissione puo' costituire una o piu' sottocommissioni
per l'esame preliminare di singoli schemi di decreto. In ogni caso il
parere sullo schema di  decreto  legislativo  deve  essere  approvato
dalla commissione in seduta plenaria. 
  19. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi  dalla  data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi volti ad armonizzare, razionalizzare  e  semplificare  le
disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di  lavoro
dipendente e i relativi adempimenti da parte dei  datori  di  lavoro,
secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) revisione della definizione di reddito di lavoro dipendente ai
fini  fiscali   e   previdenziali,   per   prevederne   la   completa
equiparazione, ove possibile; 
    b) revisione, razionalizzazione e armonizzazione, ai fini fiscali
e previdenziali, delle ipotesi di esclusione dal  reddito  di  lavoro
dipendente; 
    c) revisione e armonizzazione del  criterio  di  imputazione  del
reddito di lavoro dipendente, tenendo conto  per  quanto  riguarda  i
compensi in natura  del  loro  valore  normale,  ai  fini  fiscali  e
previdenziali consentendo la contestuale effettuazione della ritenuta
fiscale e della trattenuta contributiva; 
    d) semplificazione, armonizzazione e, ove possibile, unificazione
degli adempimenti, dei termini e delle certificazioni dei  datori  di
lavoro; 
    e) armonizzazione dei rispettivi sistemi sanzionatori. 
  20. L'attuazione della delega di cui al comma  19  deve  assicurare
l'assenza di oneri aggiuntivi o di minori  entrate  per  il  bilancio
dello Stato per l'anno 1997, nonche' maggiori entrate  nette  pari  a
lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999. 
  21. All'articolo 50 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, primo periodo,  riguardante  l'indeducibilita'  ai
fini della determinazione del reddito di lavoro  autonomo  di  talune
spese, le parole: "di cui all'articolo  26,  lettere  a)  e  c),  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393"  sono
sostituite dalle  seguenti:  "indicati  nell'articolo  54,  comma  1,
lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"; 
    b) al comma 6, primo periodo, relativo alla deducibilita' ai fini
della determinazione del reddito di lavoro autonomo di  talune  spese
per prestazioni di lavoro, dopo  le  parole:  "si  comprendono"  sono
inserite le seguenti: ", salvo il disposto di cui al comma 6-bis,"; 
    c) dopo il comma 6 e' inserito  il  seguente:  "6-bis.  Non  sono
ammesse deduzioni per i compensi al coniuge,  ai  figli,  affidati  o
affiliati, minori  di  eta'  o  permanentemente  inabili  al  lavoro,
nonche' agli ascendenti dell'artista o professionista ovvero dei soci
o associati per il lavoro prestato o  l'opera  svolta  nei  confronti
dell'artista o professionista ovvero della societa' o associazione. I
compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito
complessivo dei percipienti". 
  22. Per il periodo di imposta  1996,  le  ritenute  effettuate  sui
compensi di cui al comma 21, lettera c), sono scomputate dall'artista
o professionista ovvero dai soci o associati. 
  23. Le disposizioni del comma  21  si  applicano  a  decorrere  dal
periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996. 
  24. L'opzione per la contabilita' ordinaria  prevista  all'articolo
10, comma 1, lettere a), e b-bis) del decreto-legge 2 marzo 1989,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge  27  aprile  1989,  n.
154,  esercitata  entro  il  31  gennaio  1995  ha  effetto  ai  fini
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  anche  se  risulta  solo   dalla
comunicazione fatta all'Ufficio  delle  imposte  dirette  secondo  le
modalita' fissate ai commi 2 e 4 dell'articolo 10  del  decreto-legge
citato,  a  condizione  che  sia   stata   tenuta   regolarmente   la
contabilita' e siano stati adempiuti gli obblighi per la contabilita'
ordinaria. 
  25. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nell'articolo 54, comma 5, riguardante le plusvalenze relative
alla cessione di aziende, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a
familiari  non  costituisce  realizzo  di  plusvalenze   dell'azienda
stessa;  l'azienda  e'  assunta  ai   medesimi   valori   fiscalmente
riconosciuti nei confronti del dante  causa.  I  criteri  di  cui  al
periodo precedente  si  applicano  anche  qualora,  a  seguito  dello
scioglimento, entro  cinque  anni  dall'apertura  della  successione,
della societa' esistente tra gli eredi,  la  predetta  azienda  resti
acquisita da uno solo di essi."; 
    b) nell'articolo 81, comma 1,  riguardante  l'individuazione  dei
redditi diversi, dopo la lettera h) e' inserita la seguente: 
    "h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione,
anche parziale, delle aziende acquisite ai  sensi  dell'articolo  54,
comma 5, ultimo periodo;"; 
    c) all'articolo 85,  che  determina  l'ammontare  di  taluni  dei
redditi e delle plusvalenze indicati  nell'articolo  81  relativo  ai
redditi diversi, nel comma  2,  secondo  periodo,  le  parole:  "alla
predetta lettera h)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere h)
e h-bis) del predetto articolo 81". 
  26. Nell'articolo 10, comma 1, della legge  29  dicembre  1990,  n.
408, come sostituito  dall'articolo  28,  comma  1,  della  legge  23
dicembre 1994, n. 724,  riguardante  il  potere  dell'amministrazione
finanziaria di disconoscere i vantaggi tributari conseguiti in talune
operazioni economiche e finanziarie  se  realizzate  per  meri  scopi
elusivi, dopo  la  parola:  "scorporo"  sono  inserite  le  seguenti:
"cessione di azienda,". 
  27. Le disposizioni del comma 26 si  applicano  per  le  operazioni
poste in essere successivamente al 30 settembre 1996. 
  28. Dopo  il  comma  4  dell'articolo  25  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti l'imposta  sulle  successioni  e  donazioni,
approvato con  decreto  legislativo  31  ottobre  1990,  n.  346,  e'
aggiunto il seguente: 
  "4-bis. Se nell'attivo ereditario sono compresi, purche' ubicati in
comuni montani con meno di cinquemila  abitanti,  aziende,  quote  di
societa' di persone o beni strumentali di  cui  all'articolo  40  del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  trasferiti  al
coniuge o al parente entro il  terzo  grado  del  defunto,  l'imposta
dovuta  dal  beneficiario  e'  ridotta   dell'importo   proporzionale
corrispondente al quaranta per cento  della  parte  del  loro  valore
complessivo,  a  condizione   che   gli   aventi   causa   proseguano
effettivamente  l'attivita'  imprenditoriale  per  un   periodo   non
inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Il beneficiario
deve dimostrare detta condizione entro sessanta giorni dalla scadenza
del suindicato termine mediante dichiarazione  da  presentare  presso
l'ufficio competente ove sono registrate la  denuncia  o  l'atto;  in
mancanza di tale dimostrazione il beneficiario stesso  e'  tenuto  al
pagamento dell'imposta in misura ordinaria con gli interessi di mora,
decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere
pagata.  Per  il  pagamento  dell'imposta  di  successione   relativa
all'ipotesi di cui al presente comma  si  applicano  le  disposizioni
previste dall'articolo 38". 
  29. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 28, quantificati
in 20 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1997, 1998,  1999,  si
fa fronte con le riduzioni di spesa derivanti dai commi da 111 a  116
dell'articolo 2. 
  30. Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, delle finanze e del lavoro e  della
previdenza sociale, adottato ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti commissioni
parlamentari, sono adottate, entro sei mesi dalla data di entrata  in
vigore  della  presente  legge,  disposizioni  volte  a  favorire  la
cessione incentivata di impresa. 
  31. Nell'esercizio della  potesta'  regolamentare,  il  Governo  si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) definizione della nozione di cessione incentivata  di  impresa
avuto riguardo all'anzianita' contributiva dell'imprenditore  cedente
ed al fatto che l'imprenditore aspirante non possa beneficiare  delle
disposizioni del comma 25 sul trasferimento di azienda per  causa  di
morte o per atto gratuito a familiari; 
    b) istituzione in favore dell'aspirante imprenditore di borse  di
studio ed attivita'  formative  anche  nell'ambito  dei  progetti  di
formazione  continua,  previsione  di  contributi  creditizi   e   di
agevolazioni fiscali per il rilevamento e la prima fase  di  gestione
dell'impresa a favore dell'aspirante imprenditore; 
    c) definizione degli incentivi entro il  limite  di  20  miliardi
annui. 
  32. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 30 e 31
si fa fronte con quota delle maggiori entrate di cui ai commi 83 e 84
dell'articolo 1. 
  33. All'articolo 67 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 8-bis,  riguardante  l'indeducibilita'  dei  costi  e
delle spese relativi a taluni beni, alla lettera b), le  parole:  "di
cui alle lettere a) e c) dell'articolo 26 del decreto del  Presidente
della Repubblica 15  giugno  1959,  n.  393"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c)  e  m),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"; 
    b) al comma 10, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "I
limiti di deducibilita' del 50 per cento previsti per le autovetture,
gli autoveicoli, i ciclomotori e i motocicli  di  cui  al  precedente
periodo si applicano anche alle societa' in  nome  collettivo  ed  in
accomandita semplice, ad esclusione dei beni adibiti ad uso pubblico,
di  quelli  destinati  ad  essere  utilizzati   esclusivamente   come
strumentali nell'attivita' propria dell'impresa e di quelli  dati  in
uso promiscuo al dipendente". 
  34. Le disposizioni del comma  33  si  applicano  a  decorrere  dal
periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996. 
  35. Al comma 1 dell'articolo 9 della  legge  29  ottobre  1961,  n.
1216, come modificato dall'articolo 11 del  decreto-legge  20  giugno
1996, n. 323, convertito, con  modificazioni  dalla  legge  8  agosto
1996, n. 425, dopo le parole: "in ciascun mese solare" sono  aggiunte
le seguenti: ", nonche' eventuali conguagli dell'imposta  dovuta  sui
premi ed accessori incassati nel secondo mese precedente". 
  36. La norma di cui all'articolo 7, comma 1, del  decreto-legge  20
giugno 1996, n. 323, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  8
agosto 1996, n. 425, deve intendersi non applicabile ai  consorzi  di
garanzia collettiva fidi, cosi' come definiti dagli articoli 29, 30 e
33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. 
  37. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla  data  del  15
settembre 1996, nell'articolo 30 della legge  23  dicembre  1994,  n.
724, concernente le societa' di comodo e la valutazione  dei  titoli,
come modificato dall'articolo 27 del decreto-legge 23 febbraio  1995,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo  1995,  n.
85, i commi da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti: 
  1. Agli effetti del presente articolo le societa'  per  azioni,  in
accomandita  per  azioni,  a  responsabilita'   limitata,   in   nome
collettivo e in accomandita semplice, nonche' le societa' e gli  enti
di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio
dello Stato, si considerano, salva la prova contraria, non  operativi
se  l'ammontare  complessivo  dei  ricavi,  degli  incrementi   delle
rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal
conto economico,  ove  prescritto,  e'  inferiore  alla  somma  degli
importi che risultano applicando: a) l'1 per cento al valore dei beni
indicati nell'articolo 53, comma 1, lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  anche   se   costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti; b) il
4 per cento al  valore  delle  immobilizzazioni  costituite  da  beni
immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il  15
per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in  locazione
finanziaria. La prova contraria deve essere sostenuta da  riferimenti
a oggettive situazioni di  carattere  straordinario  che  hanno  reso
impossibile il conseguimento di ricavi, di incrementi di rimanenze  e
di proventi nella misura richiesta dalle  disposizioni  del  presente
comma. Le disposizioni dei precedenti periodi non si applicano: 1) ai
soggetti ai quali, per la  particolare  attivita'  svolta,  e'  fatto
obbligo di costituirsi sotto forma di societa'  di  capitali;  2)  ai
soggetti che non si trovano in  un  periodo  di  normale  svolgimento
dell'attivita'; 3) ai soggetti che si trovano nel  primo  periodo  di
imposta;  4)  alle  societa'   in   amministrazione   controllata   o
straordinaria; 5) alle societa' ed enti i cui titoli  sono  negoziati
in  mercati  regolamentati  italiani;  6)  alle  societa'   esercenti
pubblici servizi di trasporto. 
  2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i  ricavi  e  i  proventi
nonche' i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno  assunti  in
base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due  precedenti.  Per
la determinazione del valore dei beni si applica l'articolo 76, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi  approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; per i  beni
in locazione finanziaria si assume il  costo  sostenuto  dall'impresa
concedente, ovvero, in  mancanza  di  documentazione,  la  somma  dei
canoni  di  locazione  e  del  prezzo  di  riscatto  risultanti   dal
contratto. 
  3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai  fini  dell'imposta
personale sul reddito per le societa' e per gli  enti  non  operativi
indicati nel comma 1 si presume che il reddito del periodo di imposta
non sia inferiore all'ammontare della somma degli  importi  derivanti
dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio, delle
seguenti percentuali: a) lo  0,75  per  cento  sul  valore  dei  beni
indicati nella lettera a) del comma 1; b) il 3 per cento  sul  valore
delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati
nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
anche in locazione  finanziaria;  c)  il  12  per  cento  sul  valore
complessivo  delle  altre   immobilizzazioni   anche   in   locazione
finanziaria.  Le  perdite  di  esercizi  precedenti  possono   essere
computate soltanto in diminuzione della parte  di  reddito  eccedente
quello minimo di cui al presente comma. 
  4. Se il reddito dichiarato dalle societa'  o  dagli  enti  che  si
presumono non operativi risulta inferiore a quello minimo di  cui  al
comma 3, il reddito puo' essere determinato induttivamente in  misura
pari  a  quella  presunta,  anche   mediante   l'applicazione   delle
disposizioni di cui all'articolo 41-bis del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   600,   e   successive
modificazioni, riguardante il potere  di  procedere  ad  accertamento
parziale. Tale accertamento e' effettuato, a pena di nullita', previa
richiesta  al  contribuente,  anche  per  lettera  raccomandata,   di
chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni dalla  data
di ricezione della richiesta. Nella risposta devono essere indicati i
motivi posti a fondamento della prova contraria di cui al comma 1.  I
motivi non addotti in risposta  alla  richiesta  di  chiarimenti  non
possono essere fatti valere in  sede  di  impugnazione  dell'atto  di
accertamento; di cio' l'amministrazione finanziaria deve informare il
contribuente contestualmente alla richiesta". 
  38. Le societa' considerate non operative nel periodo di imposta in
corso alla data del 15 settembre 1996 nonche' quelle che a tale  data
si  trovano  nel  primo  periodo  di  imposta,  che   deliberano   lo
scioglimento entro il 31 maggio 1997 e  richiedono  la  cancellazione
dal registro delle imprese a  norma  dell'articolo  2456  del  codice
civile  entro  un  anno  dalla   delibera   di   scioglimento,   sono
assoggettate alla disciplina  prevista  dai  commi  da  37  a  45,  a
condizione che tutti i soci siano persone  fisiche  e  che  risultino
iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data del 30 settembre
1996 ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore  della  presente  legge,  in  forza  di  titolo  di
trasferimento avente data certa anteriore al 1 ottobre 1996. 
  39. Sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio  e  la
chiusura della liquidazione, determinato ai sensi  dell'articolo  124
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  si  applica
l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 25
per cento; le perdite di esercizi  precedenti  non  sono  ammesse  in
deduzione. Le riserve e  i  fondi  in  sospensione  di  imposta  sono
assoggettati ad imposta sostitutiva delle  imposte  sui  redditi  con
l'aliquota del 25 per cento; per  i  saldi  attivi  di  rivalutazione
costituiti ai sensi delle leggi  29  dicembre  1990,  n.  408,  e  30
dicembre  1991,  n.  413,  recanti  disposizioni  tributarie  per  la
rivalutazione dei beni, per lo smobilizzo di riserve e di fondi e per
la  rivalutazione  obbligatoria  dei  beni  immobili  delle  imprese,
l'imposta sostitutiva e' stabilita con l'aliquota del 10 per cento  e
non spetta il credito di imposta previsto dall'articolo 4,  comma  5,
della legge n. 408 del 1990 e dall'articolo 26, comma 5, della  legge
n. 413 del 1991; le riserve e i fondi indicati nelle lettere b) e  c)
del  comma  7  dell'articolo  105  del  citato   testo   unico   sono
assoggettati ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio
con l'aliquota, rispettivamente, del 5 per cento e del 10 per cento. 
  40. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 44, comma 3, del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  22  dicembre  1986,   n.   917,   riguardante   la
qualificazione come utili delle somme e dei beni ricevuti dai soci in
caso  di  recesso,  di  riduzione  di  capitale   esuberante   e   di
liquidazione, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci
sono diminuiti degli importi assoggettati all'imposta sostitutiva  di
cui al comma 39  da  parte  della  societa',  al  netto  dell'imposta
sostitutiva stessa. Detti importi non  costituiscono  redditi  per  i
soci. 
  41. Ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso
e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni,  anche  se
di diversa natura, posti in essere dalle societa' di cui al comma  38
successivamente  alla  delibera  di  scioglimento,   si   considerano
effettuati ad un valore non inferiore  al  valore  normale  dei  beni
ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del contribuente e
nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale e' quello
risultante  dall'applicazione  dei  moltiplicatori  stabiliti   dalle
singole leggi di imposta  alle  rendite  catastali  ovvero  a  quella
stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo  1988,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,  n.
154,  riguardante  la  procedura  per  l'attribuzione  della  rendita
catastale. 
  42. L'applicazione della disciplina prevista dai commi da 38  a  41
deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella  dichiarazione  dei
redditi del periodo di imposta anteriore allo scioglimento. 
  43. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta  di  registro
nella misura dell'1 per cento e non sono  considerate  cessioni  agli
effetti  dell'imposta  sul  valore  aggiunto.  Nel  caso  in  cui  le
assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili le imposte ipotecaria e
catastale sono applicabili in misura  fissa  per  ciascun  tributo  e
l'imposta  comunale  sull'incremento  di  valore  degli  immobili  e'
ridotta al 50 per cento; in tali ipotesi la base imponibile non  puo'
essere  inferiore   a   quella   risultante   dall'applicazione   dei
moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle  rendite
catastali ovvero a quella stabilita ai  sensi  dell'articolo  12  del
decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, su richiesta del  contribuente  e
nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni
immobili, la cui base imponibile non e' determinabile con i  predetti
criteri nonche' per le assegnazioni di beni  di  diversa  natura,  si
applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51  e  52  del
testo unico delle disposizioni  concernenti  l'imposta  di  registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, riguardanti la determinazione della base imponibile di atti e
operazioni concernenti societa', enti, consorzi, associazioni e altre
organizzazioni commerciali e agricole, e le imposte sono dovute nelle
misure precedentemente indicate. Per le assegnazioni di beni  di  cui
all'articolo 7 della tariffa, parte I,  allegata  al  predetto  testo
unico, si applicano le  imposte  nella  misura  e  con  le  modalita'
previste dal medesimo testo unico  ovvero  dalla  legge  23  dicembre
1977, n. 952, istitutiva dell'imposta erariale di trascrizione, e dal
decreto  legislativo   21   dicembre   1990,   n.   398,   istitutivo
dell'addizionale regionale alla  predetta  imposta,  come  modificato
dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha sostituito  la  predetta
addizionale  regionale  con  l'addizionale  provinciale   all'imposta
erariale e  soppresso  l'imposta  provinciale  per  l'iscrizione  dei
veicoli nel pubblico  registro  automobilistico.  L'applicazione  del
presente comma deve essere richiesta, a pena di decadenza,  nell'atto
di assegnazione ai soci. 
  44. Per la dichiarazione e il versamento delle imposte  sostitutive
si  applicano  le  disposizioni  previste,   rispettivamente,   dagli
articoli 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre
1973, n. 600, concernente la presentazione  della  dichiarazione  dei
redditi da parte del liquidatore, e  8  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, relativo ai  termini  per
il   versamento   diretto   dell'imposta;   per   la    liquidazione,
l'accertamento, la riscossione,  le  sanzioni  e  il  contenzioso  si
applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. 
  45. Per le societa' e gli enti non operativi di cui  al  comma  37,
non e' ammessa al rimborso l'eccedenza di  credito  risultante  dalla
dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per
l'anno che comprende l'esercizio, o la maggior parte  dell'esercizio,
per il quale si verificano le condizioni ivi previste. 
  46. Con decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data del 31
dicembre 1996, e' soppressa l'agevolazione tributaria,  prevista  dal
terzo  comma  dell'articolo  21  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,  per  il  dividendo  attribuito
allo Stato sugli apporti  al  fondo  di  dotazione  del  Mediocredito
centrale Spa. 
  47. Con decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data del 31
dicembre 1996, sono soppresse le agevolazioni tributarie previste dal
primo e  dal  secondo  comma  dell'articolo  12,  riguardante  talune
societa' cooperative, del decreto del Presidente della Repubblica  29
settembre 1973, n. 601. Nel terzo comma del predetto articolo 12,  le
parole: ", ferme restando le disposizioni dei precedenti commi," sono
soppresse. 
  47-bis. In caso di scioglimento di societa' cooperative o  di  loro
consorzi, di diritto o disposto  per  atto  dell'autorita'  ai  sensi
dell'articolo 2544 del codice civile, come integrato dall'articolo 18
della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in luogo delle sanzioni  previste
in materia tributaria per gli inadempimenti formali e per  le  omesse
dichiarazioni nelle ipotesi di mancato compimento di atti di gestione
o di inattivita' si applica la pena pecuniaria di lire 300.000. 
  48. Fino alla  data  di  entrata  in  vigore  delle  nuove  tariffe
d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono  rivalutate  del  5
per cento  ai  fini  dell'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli
immobili e di ogni altra imposta. 
  49. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22   dicembre   1986,   n.   917,
nell'articolo 34, comma 4-quater, le parole:  "un  milione  di  lire"
sono sostituite dalle seguenti: "unmilionecentomila lire". 
  50. Fino alla  data  di  entrata  in  vigore  delle  nuove  tariffe
d'estimo,  ai  soli  fini  delle  imposte  sui  redditi,  i   redditi
dominicali e agrari sono  rivalutati,  rispettivamente,  dell'80  per
cento e del 70 per cento. L'incremento si applica sull'importo  posto
a base della rivalutazione operata ai sensi dell'articolo  31,  comma
1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 
  51. Fino alla  data  di  entrata  in  vigore  delle  nuove  tariffe
d'estimo ai fini dei tributi diversi da quelli indicati nel comma  50
i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per  cento.  L'incremento
si applica sull'importo posto a base della rivalutazione  operata  ai
sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge  23  dicembre  1994,  n.
724. 
  52. Le disposizioni dei commi da 48 a 51 si applicano: 
    a) per  quanto  riguarda  le  imposte  sui  redditi  e  l'imposta
comunale sugli immobili a decorrere dal periodo di imposta successivo
a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996; 
    b) per quanto riguarda  le  altre  imposte,  agli  atti  pubblici
formati, agli atti giudiziari pubblicati o  emanati,  alle  scritture
private autenticate e a quelle  non  autenticate  presentate  per  la
registrazione, alle successioni apertesi e  alle  donazioni  fatte  a
decorrere dal 1 gennaio 1997. 
  53. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  504,
e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e'  sostituito   dal
seguente: 
  "Art. 6 - (Determinazione delle  aliquote  e  dell'imposta).  -  1.
L'aliquota e' stabilita dal comune,  con  deliberazione  da  adottare
entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno  successivo.
Se la delibera  non  e'  adottata  entro  tale  termine,  si  applica
l'aliquota del 4 per mille, ferma restando  la  disposizione  di  cui
all'articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come
modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336. 
  2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore  al  4
per mille, ne' superiore al 7 per mille e puo'  essere  diversificata
entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi  dalle
abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale,  o  di
alloggi non locati; l'aliquota puo' essere agevolata in rapporto alle
diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro. 
  3.  L'imposta  e'  determinata  applicando  alla  base   imponibile
l'aliquota vigente nel comune di cui all'articolo 4. 
  4. Restano ferme le disposizioni  dell'articolo  4,  comma  1,  del
decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556". 
  54. Per l'anno 1997, la delibera di cui al comma 1 dell'articolo  6
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal
comma 53, deve essere adottata entro il 15 aprile 1997. 
  55. L'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  504,
e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e'  sostituito   dal
seguente: 
  "Art. 8 - (Riduzioni e detrazioni dall'imposta). - 1. L'imposta  e'
ridotta del 50 per cento per  i  fabbricati  dichiarati  inagibili  o
inabitabili e di  fatto  non  utilizzati,  limitatamente  al  periodo
dell'anno   durante   il   quale   sussistono    dette    condizioni.
L'inagibilita' o inabitabilita'  e'  accertata  dall'ufficio  tecnico
comunale con perizia a carico del  proprietario,  che  allega  idonea
documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente  ha
facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
4 gennaio 1968,  n.  15,  rispetto  a  quanto  previsto  dal  periodo
precedente. L'aliquota puo' essere stabilita dai comuni nella  misura
del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore  a  tre  anni,
relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e  non  venduti
dalle  imprese  che  hanno  per  oggetto   esclusivo   o   prevalente
dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili. 
  2.  Dalla  imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale del soggetto  passivo  si  detraggono,  fino  a
concorrenza del suo ammontare, lire  200.000  rapportate  al  periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se  l'unita'
immobiliare e' adibita ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno  di  essi  proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione  medesima  si  verifica.  Per
abitazione principale si intende quella nella quale il  contribuente,
che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto re-
ale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. 
  3. A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la  deliberazione  di
cui al  comma  1  dell'articolo  6,  l'imposta  dovuta  per  l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione  principale  del  soggetto  passivo
puo' essere ridotta fino al 50 per cento; in  alternativa,  l'importo
di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, puo' essere
elevato,  fino  a  lire  500.000,  nel  rispetto  dell'equilibrio  di
bilancio. 
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche
alle unita' immobiliari, appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,  nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati   dagli
Istituti autonomi per le case popolari". 
  56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto da anziani o disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a
condizione che la stessa non risulti locata. 
  57.  Una  percentuale  del  gettito  dell'imposta  comunale   sugli
immobili  puo'  essere  destinata  al  potenziamento   degli   uffici
tributari del comune. I dati fiscali a disposizione del  comune  sono
ordinati secondo procedure informatiche, stabilite  con  decreto  del
Ministro delle finanze, allo scopo di effettuare controlli incrociati
coordinati con le strutture dell'amministrazione finanziaria. 
  58. Gli uffici tributari  dei  comuni  partecipano  alla  ordinaria
attivita' di accertamento fiscale in collaborazione con le  strutture
dell'amministrazione      finanziaria.      Partecipano      altresi'
all'elaborazione  dei  dati  fiscali  risultanti  da  operazioni   di
verifica.  Il  comune  chiede   all'Ufficio   tecnico   erariale   la
classificazione di immobili il cui classamento risulti non aggiornato
ovvero palesemente non  congruo  rispetto  a  fabbricati  similari  e
aventi medesime caratteristiche. L'Ufficio tecnico  erariale  procede
prioritariamente alle operazioni di verifica degli immobili segnalati
dal comune. 
  59. I termini previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la notifica degli avvisi di
liquidazione e di accertamento  in  rettifica,  relativi  all'imposta
comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, sono prorogati di  un
anno. 
  60. All'articolo 3 della legge  28  dicembre  1995,  n.  549,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 76 e' sostituito  dal  seguente:  "76.  Il  consiglio
comunale puo' individuare le aree escluse dall'applicazione del comma
75 entro il 31 dicembre 1997; sono fatte salve le domande di acquisto
presentate prima dell'approvazione della delibera comunale"; 
    b) dopo il comma 78 e' inserito il  seguente:  "78-bis.  Le  aree
alle quali sono applicate le disposizioni dei commi da 75 a  78  sono
disciplinate dalla convenzione di cui all'articolo  8,  commi  primo,
quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per  una  durata
pari  a  quella  massima  prevista  da  queste  ultime   disposizioni
diminuita del tempo trascorso  fra  la  data  di  stipulazione  della
convenzione  che  ha  accompagnato  la  concessione  del  diritto  di
superficie o la  cessione  in  proprieta'  delle  aree  e  quella  di
stipulazione della nuova convenzione"; 
    c) al comma 79, sono  aggiunte,  in  fine,  le  parole:  ";  tale
deliberazione diviene titolo esecutivo per l'ottenimento delle  somme
dovute al comune a carico  di  ogni  singolo  condomino  o  socio  di
cooperativa"; 
    d) il comma 80 e' abrogato; 
    e) il comma 81 e' sostituito dal seguente: "81.  Gli  atti  e  le
convenzioni di cui ai commi da 75 a 79 sono soggetti a  registrazione
a tassa fissa e non si considerano,  agli  effetti  dell'imposta  sul
valore  aggiunto,  operazioni  svolte  nell'esercizio  di   attivita'
commerciali". 
  61. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448. 
  62. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448. 
  63. All'articolo 35 della legge  22  ottobre  1971,  n.  865,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nell'ottavo comma, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) il corrispettivo della concessione e le  modalita'  del  relativo
versamento, determinati dalla delibera di cui al  settimo  comma  con
l'applicazione dei criteri previsti dal dodicesimo comma;"; 
    b) il decimo comma e' sostituito dal seguente:  "I  comuni  ed  i
consorzi possono, nella convenzione, stabilire a favore degli enti  e
delle cooperative di cui al sesto comma che costruiscono  alloggi  da
dare in locazione, condizioni  particolari  per  quanto  riguarda  il
corrispettivo della concessione e gli oneri relativi  alle  opere  di
urbanizzazione"; 
    c) l'undicesimo comma e' sostituito dal seguente; "Le aree di cui
al secondo comma, destinate alla costruzione  di  case  economiche  e
popolari, sono concesse in diritto di superficie, ai sensi dei  commi
precedenti, o cedute in proprieta'  a  cooperative  edilizie  e  loro
consorzi, ad imprese di costruzione e loro consorzi  ed  ai  singoli,
con preferenza per i proprietari espropriati ai sensi della  presente
legge sempre che questi abbiano i requisiti  previsti  dalle  vigenti
disposizioni per l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata"; 
    d)  il  dodicesimo  comma  e'   sostituito   dal   seguente:   "I
corrispettivi della concessione  in  superficie,  di  cui  all'ottavo
comma, lettera a), ed  i  prezzi  delle  aree  cedute  in  proprieta'
devono,  nel  loro  insieme,  assicurare  la  copertura  delle  spese
sostenute dal comune o dal consorzio per  l'acquisizione  delle  aree
comprese in ciascun piano approvato a norma  della  legge  18  aprile
1962,  n.  167;  i  corrispettivi  della  concessione  in  superficie
riferiti al metro cubo edificabile non possono essere superiori al 60
per cento dei prezzi di cessione riferiti allo stesso  volume  ed  il
loro  versamento  puo'  essere  dilazionato  in  un  massimo  di   15
annualita', di importo costante o crescente, ad un  tasso  annuo  non
superiore alla media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici
soggetti a tassazione (Rendistato) accertata dalla Banca d'Italia per
il secondo mese precedente a quello di stipulazione della convenzione
di  cui  al  settimo  comma.  Il   corrispettivo   delle   opere   di
urbanizzazione, sia per le aree concesse in superficie che per quelle
cedute in proprieta', e' determinato  in  misura  pari  al  costo  di
realizzazione in proporzione al volume edificabile"; 
    e) l'alinea del tredicesimo comma  e'  sostituito  dal  seguente:
"Contestualmente all'atto della cessione della proprieta'  dell'area,
tra il comune, o il consorzio, e il cessionario, viene stipulata  una
convenzione per atto pubblico, con l'osservanza delle disposizioni di
cui all'articolo 8, commi primo, quarto  e  quinto,  della  legge  28
gennaio 1977, n. 10, la quale,  oltre  a  quanto  stabilito  da  tali
disposizioni, deve prevedere:". 
  64. I comuni possono cedere in proprieta' le aree gia' concesse  in
diritto di superficie nell'ambito dei piani delle  aree  destinate  a
insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre
1971, n. 865. Il corrispettivo delle aree  cedute  in  proprieta'  e'
determinato con  delibera  del  consiglio  comunale,  in  misura  non
inferiore  alla  differenza  tra  il  valore  delle  aree  da  cedere
direttamente in diritto di proprieta' e quello delle aree  da  cedere
in diritto di superficie, valutati al momento della trasformazione di
cui al presente comma. La proprieta' delle  suddette  aree  non  puo'
essere ceduta a terzi nei cinque anni successivi all'acquisto. 
  65. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327. (36) 
  66. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi  dalla  data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi in materia di imposta sul valore aggiunto, in conformita'
alla normativa comunitaria, nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e
criteri direttivi: 
    a)  revisione  della  soggettivita'  passiva  di   imposta,   con
riguardo, anche in funzione antielusiva, a quelle attivita'  di  mero
godimento di beni, non dirette alla produzione  ed  allo  scambio  di
beni o servizi; 
    b) revisione della disciplina delle detrazioni di imposta e delle
relative rettifiche, escludendo il diritto alla  detrazione  per  gli
acquisti di beni  e  servizi  destinati  esclusivamente  a  finalita'
estranee  all'esercizio  dell'impresa  o  dell'arte   o   professione
utilizzati esclusivamente per operazioni  non  soggette  all'imposta,
eccettuate quelle cui le norme comunitarie  ricollegano  comunque  il
diritto alla detrazione; 
    c) revisione dei regimi speciali o  particolari  o  che  comunque
derogano agli ordinari criteri di applicazione del tributo,  al  fine
di  assicurare,  se  riguardano  la  base  imponibile,  una  maggiore
aderenza  a  quella  risultante  dall'applicazione  dei  criteri   di
determinazione  ordinari;  se  riguardano   aliquote   o   detrazione
forfettarie, che le stesse non possono  dar  luogo  a  determinazioni
dell'imposta sensibilmente diverse rispetto a quelle derivanti  dalla
disciplina ordinaria; 
    d) revisione della disciplina nelle ipotesi di ritardo  da  parte
del contribuente nell'invio della documentazione  richiesta  ai  fini
dell'effettuazione del rimborso. 
    e) revisione dell'imposta applicata per gli acquisti  di  beni  e
servizi destinati alla esclusiva attivita' solidaristica,  effettuati
da organizzazioni di volontariato costituite  esclusivamente  per  il
perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1, comma  1,  della
legge 11 agosto 1991, n. 266. 
  67. L'attuazione della delega prevista dal comma 66 deve assicurare
l'assenza di oneri aggiuntivi o di minori  entrate  per  il  bilancio
dello Stato per l'anno 1997, nonche' maggiori entrate  nette  pari  a
lire 500 miliardi per l'anno 1998 e a lire 600  miliardi  per  l'anno
1999. 
  68. Le societa' di fatto o irregolari esistenti alla  data  del  31
luglio 2000 possono essere regolarizzate, entro il 28 febbraio  2001,
in una delle forme previste dai capi III e IV del titolo V del  libro
quinto del codice civile secondo le procedure e con  le  agevolazioni
previste dai commi da 69 a 74. 
  69. L'atto di regolarizzazione della societa' puo' essere stipulato
con sottoscrizione dei contraenti, autenticata ai sensi dell'articolo
2703 del codice civile. Per gli atti posti in essere  ai  fini  della
regolarizzazione delle societa' di fatto, gli onorari  notarili  sono
ridotti ad  un  quarto.  Il  comune  dove  ha  sede  la  societa'  da
regolarizzare puo' applicare  uno  specifico  tributo,  nella  misura
massima di lire 250.000. Il notaio rogante o autenticante, in sede di
atto di regolarizzazione, verifica che  sia  stata  pagata  l'imposta
sostitutiva di cui al comma 70 o provvede a riscuoterla dalle  parti,
versandola entro i trenta  giorni  successivi  presso  il  competente
ufficio del registro; verifica altresi' che  il  tributo  di  cui  al
periodo precedente sia stato assolto o provvede a  riscuoterlo  dalle
parti, riversandolo entro i trenta giorni successivi  alla  tesoreria
comunale. 
  70. Gli atti  e  le  formalita'  posti  in  essere  ai  fini  della
regolarizzazione sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi, ad
una imposta sostitutiva, qualora il contribuente  faccia  contestuale
richiesta, dovuta nelle seguenti misure: 
    a)  dalle  societa'  irregolari  costituite  con   atto   scritto
registrato, nonche' dalle societa' di fatto denunciate  agli  effetti
dell'imposta di registro e gia' assoggettate a detto tributo, in lire
500.000  per  l'atto  di  regolarizzazione  e   per   la   variazione
nell'intestazione dei beni mobili iscritti nei pubblici registri, dei
beni immobili strumentali di  proprieta'  della  societa'  ovvero  di
quelli nel cui atto d'acquisto i soci siano intervenuti in nome o per
conto della societa'; 
    b) dalle societa' di fatto, in lire 1.000.000;  se  nell'atto  di
regolarizzazione figurano beni, gia' utilizzati  dalla  societa',  di
proprieta' del socio e che vengono conferiti  alla  societa'  stessa,
l'imposta  e'  dovuta  nella  misura  di  lire  1.500.000  quando  il
conferimento  ha  per  oggetto  beni  mobili  iscritti  nei  pubblici
registri e nella misura di lire 3.000.000 quando ha per oggetto  beni
immobili strumentali. 
  71.  Entro  trenta   giorni   dalla   stipulazione   dell'atto   di
regolarizzazione  gli  amministratori   della   societa'   richiedono
l'iscrizione nel registro delle imprese. 
  72.  La  regolarizzazione  costituisce  titolo  per  la  variazione
dell'intestazione a favore della societa' regolarizzata, di tutti gli
atti ed i provvedimenti  della  pubblica  amministrazione  intestati,
alla data della regolarizzazione, alla societa'  preesistente  ovvero
ai soci, limitatamente ai beni da essi conferiti. 
  73. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le detrazioni  e  gli
adempimenti disciplinati dall'articolo 19 e dal titolo II del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  effettuati
dai soci per l'attivita' esercitata dalla societa' anteriormente alla
regolarizzazione,   si   considerano   effettuati   dalla    societa'
regolarizzata. 
  74. Non si fa comunque luogo a rimborso di imposte, pene pecuniarie
e soprattasse corrisposte prima della data di entrata in vigore della
presente legge. 
  75.  Ai  fini  della  regolarizzazione  agli  effetti  fiscali,  le
disposizioni  dei  commi  da  68  a  74  si  applicano,   in   quanto
compatibili, alle societa' semplici che svolgono attivita'  agricola,
esistenti  alla  data  del  19  febbraio  1996.  Per  dette  societa'
l'imposta sostitutiva e' determinata nella misura  di  lire  500.000.
(5) (12) 
  75-bis. Le  societa'  di  fatto  esercenti  le  attivita'  indicate
dall'articolo 2135 del codice civile e le comunioni tacite  familiari
di  cui  all'articolo  230-bis,  ultimo  comma,  del  codice  civile,
esistenti alla data del 1 gennaio 1997,  possono  essere  modificate,
entro il 1 dicembre 1997, in imprese agricole individuali. Gli atti e
le formalita'  posti  in  essere  ai  fini  della  modificazione,  ad
esclusione dei trasferimenti dei beni immobili, sono assoggettati, in
luogo dei relativi tributi e diritti, ad una imposta  sostitutiva  di
L. 500.000. La  modificazione  costituisce  titolo,  senza  ulteriori
oneri, per la variazione  dell'intestazione,  a  favore  dell'impresa
individuale,  di  tutti  gli  atti  e  provvedimenti  della  pubblica
amministrazione  intestati  alla  societa'  di  fatto   o   comunione
preesistente, compresa l'iscrizione al registro delle imprese. (12) 
  76. Fermo restando quanto previsto  nell'articolo  1  del  decreto-
legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 7 agosto 1982, n. 516, non si applicano  le  sanzioni  previste
per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi  da  parte
della societa', a  condizione  che  la  stessa  abbia  presentato  le
dichiarazioni prescritte ai fini dell'imposta sul valore  aggiunto  e
che i soci abbiano presentato le  dichiarazioni  prescritte  ai  fini
dell'imposta   sui   redditi,   indicandovi   completamente    quelli
riconducibili all'attivita' sociale. 
  77. L'organizzazione e la gestione dei  giochi  e  delle  scommesse
relativi alle corse dei cavalli, disciplinate dalla  legge  24  marzo
1942, n. 315, e dal decreto legislativo 14 aprile  1948,  n.  496,  e
successive modificazioni, sono riservate ai Ministeri delle finanze e
delle risorse agricole,  alimentari  e  forestali,  i  quali  possono
provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, societa'  o
allibratori da essi individuati. La  disposizione  ha  effetto  dalla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78. 
  78. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  tre  mesi  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  previo   parere   delle
competenti Commissioni parlamentari, si provvede  al  riordino  della
materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli,
per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali  e
sanzionatori,  nonche'  al  riparto   dei   relativi   proventi.   Il
regolamento e' ispirato ai seguenti principi: 
    a) individuazione dei casi in cui  alla  organizzazione  ed  alla
gestione dei giochi, secondo criteri di efficienza e di economicita',
provvede   direttamente   l'amministrazione   ovvero   e'   opportuno
rivolgersi a terzi; 
    b) scelta del terzo concessionario secondo criteri di trasparenza
ed in conformita' alle disposizioni, anche comunitarie; 
    c) gestione congiunta tra  i  Ministeri  delle  finanze  e  delle
risorse agricole, alimentari e forestali, dell'organizzazione e della
gestione dei giochi e  delle  scommesse  compatibilmente  con  quanto
indicato nel criterio  di  cui  alla  lettera  a)  e  assicurando  il
coordinamento tra le amministrazioni; 
    d) ripartizione dei proventi al netto delle imposte  in  modo  da
garantire  l'espletamento  dei  compiti   istituzionali   dell'Unione
nazionale incremento razze equine (UNIRE)  ed  il  finanziamento  del
montepremi delle corse e delle provvidenze per l'allevamento  secondo
programmi da sottoporre all'approvazione del Ministro  delle  risorse
agricole, alimentari e forestali. 
    d-bis)  revisione  e   adeguamento   del   sistema   sanzonatorio
applicabile alla materia dei giochi e delle scommesse  relativi  alle
corse dei cavalli in funzione della ridefinizione degli ambiti  della
materia conseguente all'osservanza dei criteri di  cui  alle  lettere
precedenti, con la previsione,  in  particolare,  di  sanzioni  anche
pecuniarie coerenti e proporzionate alla natura e alla gravita' delle
violazione delle nuove fattispecie definite  nonche'  di  termini  di
prescrizione  ridotti  quanto  all'azione   di   accertamento   delle
infrazioni  e   del   diritto   alla   restituzione   delle   imposte
indebitamente pagate. 
    d-ter)  previsione  di  procedure  finalizzate  ad  un   costante
monitoraggio del benessere degli animali  e  alla  prevenzione  delle
pratiche del doping; 
    d-quater) realizzazione di un sistema organico  di  misure  volte
alla promozione della salute e del  benessere  del  cavallo,  nonche'
definizione di un codice che regoli il  mantenimento,  l'allevamento,
la custodia, il commercio e la cessione dei cavalli; 
    d-quinquies) partecipazione dell'UNIRE, attraverso soggetti  allo
scopo indicati, nelle commissioni competenti in materia di  giochi  e
scommesse relativi alle corse dei cavalli; 
    d-sexies)  individuazione  di  adeguate  forme  di  concertazione
dell'UNIRE in relazione ai procedimenti riguardanti  la  materia  dei
giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli; 
    d-septies) accesso dell'UNIRE in  tempo  reale  a  tutti  i  dati
concernenti i giochi e le scommesse  alle  corse  dei  cavalli  e  ai
rapporti con i concessionari. 
  79. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di  cui  al
comma 78, sono applicate le disposizioni di cui alla legge  24  marzo
1942, n. 315, e al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni. 
  80. Il numero 6) del primo comma dell'articolo 10 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  e'  sostituito
dal seguente: 
      "6) le  operazioni  relative  all'esercizio  del  lotto,  delle
lotterie  nazionali,  nonche'  quelle  relative   all'esercizio   dei
totalizzatori e delle scommesse di cui  al  decreto  ministeriale  16
novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  273  del  26
novembre 1955, e alla legge 24  marzo  1942,  n.  315,  e  successive
modificazioni, ivi comprese  le  operazioni  relative  alla  raccolta
delle giuocate". 
  81. Con effetto dal 1 gennaio 1997, sulle scommesse a totalizzatore
o a libro o di  qualunque  altro  genere,  relative  alle  corse  dei
cavalli, in luogo dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  640,  si  applica
l'imposta unica di cui alla  legge  22  dicembre  1951,  n.  1379,  e
successive modificazioni, con  l'aliquota  nella  misura  del  5  per
cento. Tale aliquota e' elevata al 7 per cento per le scommesse  TRIO
e al 10 per cento per la scommessa  TRIS  relativa  a  corse  ippiche
inserite   nello   specifico    calendario    nazionale,    accettate
contemporaneamente negli ippodromi, nelle  agenzie  ippiche  e  nelle
ricevitorie autorizzate. La misura dell'imposta unica sulla scommessa
TRIS e' elevata al 13 per cento per il periodo dal 1 gennaio 1997  al
31 dicembre 1999. 
  82. Con decreto del Ministro delle finanze,  da  emanare  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
disciplinate le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui  al
comma 81, con particolare riferimento alla riscossione, al  controllo
e alla gestione dell'imposta unica. 
  83. Con decreto del Ministro delle finanze,  da  emanare  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
stabiliti nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del  gioco  del
lotto. Con decreto del Ministro delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro e per i beni culturali e ambientali,  da  emanare
entro il 30 giugno di ogni anno,  sulla  base  degli  utili  erariali
derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio
immediatamente precedente, e' riservata in favore del Ministero per i
beni culturali e ambientali una quota  degli  utili  derivanti  dalla
nuova estrazione del gioco del lotto, non superiore a 300 miliardi di
lire,  per  il  recupero  e  la  conservazione  dei  beni  culturali,
archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonche' per
interventi di restauro paesaggistico e per attivita' culturali. 
  84. Le ritenute sulle vincite del gioco del lotto, di cui  al  nono
comma dell'articolo 2 della legge 6  agosto  1967,  n.  699,  e  suc-
cessive modificazioni, ed al  quarto  comma  dell'articolo  17  della
legge 29 gennaio 1986, n. 25, sono versate all'entrata  del  bilancio
dello Stato e restano acquisite all'erario. 
  85. Le disposizioni attuative dei commi da 77 a 84 garantiscono  al
bilancio dello Stato maggiori entrate nette erariali per  complessive
lire 1.055 miliardi per l'anno 1997, lire 1.115 miliardi  per  l'anno
1998 e lire 1.175 miliardi per l'anno 1999. 
  86. Il Ministro del tesoro, al fine  di  attivare  il  processo  di
dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato, e' autorizzato  a
sottoscrivere  quote  di  fondi  immobiliari   istituiti   ai   sensi
dell'articolo 14-bis  della  legge  25  gennaio  1994,  n.  86,  come
sostituito dal comma 111, mediante apporto  di  beni  immobili  e  di
diritti reali su immobili appartenenti al patrimonio  dello  Stato  ,
nonche' mediante apporti  in  denaro  nella  misura  stabilita  dalla
citata legge n. 86 del 1994. Il Ministro del tesoro, del  bilancio  e
della programmazione economica si avvale a tal fine  di  uno  o  piu'
consulenti  finanziari  o   immobiliari,   incaricati   anche   della
valutazione  dei  beni,  scelti,  anche  in  deroga  alle  norme   di
contabilita'  di  Stato,  con  procedure  competitive  tra   primarie
societa' nazionali ed estere. 
  87. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488. 
  88. Ai fondi immobiliari di  cui  al  comma  86  sono  inizialmente
apportati i beni immobili e i diritti reali su immobili  appartenenti
al patrimonio  dello  Stato,  suscettibili  di  valorizzazione  e  di
proficua gestione economica, inclusi in  un  elenco  predisposto  dal
Ministro delle finanze, entro  il  31  dicembre  1997,  trasmesso  al
Ministro del tesoro per gli adempimenti di cui ai commi da 91 a 96  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. (12) (21) 
  89. L'elenco  di  cui  al  comma  88  comprende,  tra  l'altro,  la
descrizione dei beni e dei diritti con tutti i  dati  necessari  alla
loro  individuazione  e  classificazione,  compresi  la  natura,   la
consistenza, la destinazione urbanistica, il  titolo  di  provenienza
con la relativa certificazione catastale ed una  sintetica  relazione
sull'attuale condizione di diritto e di fatto rilevante. 
  90. Tutte le amministrazioni dello Stato che, alla data di  entrata
in vigore della presente legge, utilizzano o detengono,  a  qualunque
titolo, anche per usi governativi, beni immobili dello Stato  o  sono
titolari di diritti reali su  detti  immobili  devono  comunicare  al
Ministero delle  finanze  i  dati  indicati  nel  comma  89  entro  i
successivi due mesi. La mancata comunicazione comporta in  ogni  caso
la presunzione di cessazione delle  esigenze  di  pubblico  interesse
all'utilizzazione del bene. Il Ministro delle finanze e'  autorizzato
a sostituirsi alle amministrazioni inadempienti per  l'individuazione
dei beni necessari ai fini dell'applicazione delle  disposizioni  dei
commi da  86  a  95  nonche'  a  dichiarare  la  cessazione  dell'uso
governativo per quelli che, in base alle rilevazioni dei  comuni  nei
cui territori  sono  siti,  risultino  esuberanti  in  rapporto  alle
relative potenzialita'. 
  91. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, il Ministro del tesoro promuove la costituzione di  una  o  di
piu' societa' di gestione dei fondi istituiti con l'apporto dei  beni
e diritti di cui al comma 86 e ha facolta' di assumere,  direttamente
o   indirettamente   partecipazioni   nel   relativo   capitale.   La
partecipazione nella societa' di gestione puo' essere dismessa, anche
gradualmente,  in  relazione  al   trasferimento   delle   quote   di
partecipazione ai fondi sottoscritte dal Ministro del tesoro mediante
apporto in natura. La restante quota del capitale della  societa'  di
gestione  puo'  essere  sottoscritta  da  banche,  da   societa'   di
intermediazione mobiliare  e  da  imprese  assicurative,  nonche'  da
societa' immobiliari possedute  in  misura  prevalente  dai  predetti
soggetti ovvero da societa' immobiliari quotate in borsa. (21) 
  92. Su richiesta della societa' di  gestione  e  con  preavviso  di
almeno trenta giorni, il Ministro del tesoro convoca  una  conferenza
di servizi ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 14  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, per procedere all'esame dei progetti  presentati
in base al comma 12 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994,
n. 86 come modificato dal comma 111 del presente articolo.  Entro  lo
stesso termine devono pervenire ai soggetti  chiamati  a  partecipare
alla  conferenza  i  progetti  da  sottoporre  alla  approvazione  di
quest'ultima. 
  93.  Con  decreto  del  Ministro  del  tesoro  sono  stabilite   le
condizioni di cessione delle quote dei fondi immobiliari  di  cui  al
comma 86, nonche' le modalita' e le  condizioni  per  l'emissione  di
titoli speciali, disciplinati dal comma 13 dell'articolo 14-bis della
legge  25  gennaio  1994,  n.  86,  come  modificato  dal  comma  111
convertibili in quote dei suddetti fondi. Il prezzo di cessione delle
quote o il rapporto di conversione dei titoli  speciali  puo'  essere
fissato sulla base di un valore delle quote parametrato a  quello  di
cui al comma 4 del citato articolo 14-bis,  riducibile  nella  misura
massima del 30 per cento. 
  94. Con lo stesso decreto di cui  al  comma  93,  il  Ministro  del
tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, puo' assegnare una
quota dei titoli  speciali  convertibili  alle  imprese  che  vantano
crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi
e delle dichiarazioni annuali dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  a
parziale estinzione, in misura non superiore  al  30  per  cento  dei
crediti medesimi; resta salvo il diritto delle imprese creditrici  di
non  accettare  l'assegnazione  degli   stessi   titoli.   Le   somme
eventualmente gia' iscritte in bilancio per l'estinzione dei  crediti
di imposta sopra indicati sono destinate alla copertura  degli  oneri
del servizio del debito pubblico. 
  95. Gli utili spettanti all'erario in relazione alle quote di fondi
immobiliari di cui al comma 86, nonche' i  proventi  derivanti  dalla
vendita di cui al comma 99, sono  versati  all'entrata  del  bilancio
dello Stato per essere riassegnati,  con  decreto  del  Ministro  del
tesoro: 
    a) all'amministrazione dello Stato che deteneva  o  utilizzava  i
beni o era titolare dei diritti conferiti nel fondo,  in  misura  non
inferiore al 10 per cento e non superiore al 25 per cento del  valore
dell'apporto  al  fondo  medesimo,  stimato  ai  sensi  del  comma  4
dell'articolo 14-bis  della  legge  25  gennaio  1994,  n.  86,  come
sostituito  dal  comma  111,  per  il  potenziamento   dell'attivita'
istituzionale; 
    b) al Ministero dell'interno, per la successiva  attribuzione  ai
comuni nel cui territorio ricadono i beni ed i diritti indicati  alla
lettera a), in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al
15 per cento del valore dell'apporto al fondo. Le somme percepite dai
comuni devono essere destinate al finanziamento degli investimenti ai
sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77. 
  96. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al  Parlamento  una
relazione  che  illustra  i   risultati   ottenuti   in   conseguenza
dell'applicazione dei commi da 86 a 95. 
  97. Sono abrogati l'articolo 2 del decreto-legge 5  dicembre  1991,
n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, e il  comma  6
dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 
  98. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio
decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  99. I  beni  immobili  e  i  diritti  immobiliari  appartenenti  al
patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui  al  comma  86,
individuati dal  Ministro  delle  finanze,  possono  essere  alienati
secondo programmi, modalita' e tempi definiti,  di  concerto  con  il
Ministro delle finanze, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, che ne  cura  l'attuazione  fatto  comunque
salvo il diritto di  prelazione  attribuito,  relativamente  ai  beni
immobili non destinati ad uso abitativo, in favore dei  concessionari
e dei conduttori, nonche' in favore di tutti  i  soggetti  che,  gia'
concessionari, siano  comunque  ancora  nel  godimento  dell'immobile
oggetto di alienazione e che  abbiano  soddisfatto  tutti  i  crediti
richiesti dall'amministrazione competente, limitatamente  alle  nuove
iniziative di vendita avviate a decorrere  dal  1  gennaio  2001  che
prevederanno  la  vendita  frazionata.  In  detti  programmi  vengono
altresi'  stabiliti  le  modalita'  di  esercizio  del   diritto   di
prelazione previsto dal comma 113, i diritti attribuiti ai conduttori
e gli obblighi a carico  degli  stessi  secondo  i  medesimi  criteri
previsti  dal  secondo  periodo  della  lettera  d)   del   comma   1
dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.  79,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.  140.  Il  Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a
tal fine di uno o piu' consulenti immobiliari, incaricati anche della
valutazione  dei  beni,  scelti,  anche  in  deroga  alle  norme   di
contabilita'  di  Stato,  con  procedure  competitive  tra   primarie
societa' nazionali ed estere. I consulenti  eventualmente  incaricati
non possono esercitare alcuna attivita' professionale o di consulenza
in  conflitto  di  interessi  con  i  compiti  propri   dell'incarico
ricevuto. I beni e i  diritti  immobiliari  dello  Stato,  anche  non
compresi  nei  programmi  sono  alienati  in  deroga  alle  norme  di
contabilita' di Stato. Lo Stato venditore e' esonerato dalla consegna
dei documenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene  nonche'
alla regolarita' urbanistica e a quella fiscale  producendo  apposita
dichiarazione di titolarita' del diritto e di regolarita' urbanistica
e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. I  beni
e  i  diritti  immobiliari  compresi  nei  programmi  possono  essere
alienati a uno o piu' intermediari scelti con procedure competitive e
secondo  i  termini  che   seguono.   Gli   intermediari   acquirenti
corrispondono  al  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio   e   della
programmazione  economica  l'importo  pattuito  e  si   impegnano   a
rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo al
Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto,  al
netto di una commissione percentuale progressiva  calcolata  su  tale
differenza.  Nel  caso  in  cui  l'intermediario  non  proceda   alla
rivendita  degli  immobili  nel   termine   concordato,   lo   stesso
corrisponde  al  Ministero  del  tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione economica la differenza tra il valore di mercato degli
immobili, indicato dal consulente di cui al comma 86, e il prezzo  di
acquisto, al netto della commissione percentuale di  cui  al  periodo
precedente calcolata su tale differenza. Tale previsione  si  applica
solo nel caso in cui l'intermediario abbia esperito inutilmente tutte
le procedure finalizzate alla rivendita, ivi  inclusa  anche  un'asta
pubblica. In caso contrario la differenza  dovuta  dall'intermediario
e' calcolata includendo la commissione. Con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica, puo' essere  previsto  che
l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di
rivendita successiva. All'alienazione  singola  dei  beni  e  diritti
immobiliari, anche non compresi nei  programmi,  a  soggetti  diversi
dagli intermediari, provvede il Ministero delle finanze. 
  99-bis. Le disposizioni di cui al comma 99 si  applicano  anche  ai
beni immobili appartenenti al patrimonio dello  Stato  non  conferiti
nei fondi di cui al comma 86, soggetti ad utilizzazione agricola;  il
relativo programma di alienazione e'  definito  di  concerto  con  il
Ministro delle politiche agricole e forestali. Le disposizioni di cui
al presente comma si applicano solo agli immobili utilizzati  per  la
coltivazione  alla  data  di  entrata  in   vigore   della   presente
disposizione; non sono ricompresi gli  usi  civici  non  agricoli,  i
boschi, i demani, compresi quelli marittimi e quelli finalizzati allo
svolgimento,  da  parte  di  aziende  demaniali,  di   programmi   di
biodiversita' animale e vegetale,  le  aree  interne  alle  citta'  e
quelle in  possesso  o  in  gestione  alle  universita'  agrarie.  Ai
conduttori degli immobili destinati alla coltivazione e' concesso  il
diritto di prelazione, le cui modalita' di  esercizio  sono  definite
con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole  e  forestali.  Il  Ministro  delle  politiche  agricole   e
forestali   presenta   al   Parlamento    una    relazione    annuale
sull'attuazione delle disposizioni del presente comma. 
  100. Lo Stato venditore e' esonerato dalla consegna  dei  documenti
relativi  alla  proprieta'  o  al  diritto  sul  bene  nonche'   alla
regolarita'  urbanistica  e  a  quella  fiscale  producendo  apposita
dichiarazione di titolarita' del diritto e di regolarita' urbanistica
e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti  al  20  per  cento.  Le
valutazioni di interesse storico e artistico  sui  beni  da  alienare
sono effettuate secondo le modalita' e i  termini  stabiliti  con  il
regolamento  adottato  ai  sensi  dell'articolo  32  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448. Qualora, alla data di entrata in vigore  della
presente disposizione, il regolamento di cui  all'articolo  32  della
predetta legge n. 448 del 1998  ancora  non  sia  stato  emanato,  il
Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
comunica l'elenco degli immobili oggetto di alienazione al  Ministero
per i beni e le attivita' culturali che  si  pronuncia  entro  e  non
oltre novanta giorni dalla ricezione della  comunicazione  in  ordine
all'eventuale   sussistenza    dell'interesse    storico    artistico
individuando, in caso positivo, le singole parti  soggette  a  tutela
degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale  interesse  si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 24  e  seguenti  della
legge 1 giugno 1939, n. 1089. Le approvazioni e le autorizzazioni  di
cui alla predetta legge  n.  1089  del  1939  sono  rilasciate  entro
novanta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale  termine
senza che la valutazione sia stata effettuata  vi  provvede,  in  via
sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei ministri.