DECRETO-LEGGE 2 marzo 1989, n. 69

Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonche' in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 02/03/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154 (in G.U. 29/04/1989, n.99).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/2003)
Testo in vigore dal: 21-7-1994
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
 
  1. La  detrazione  per  il  coniuge  a  carico  non  legalmente  ed
effettivamente  separato  di  cui  alla  lettera  a)  del   comma   1
dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e' elevata per  l'anno  1989  a  lire  552  mila.  La  detrazione  e'
ulteriormente elevata per l'anno 1990, a lire 600 mila e,  a  partire
dall'anno 1991, a lire 624 mila. (4a) 
  2. L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 dell'articolo  13
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  il  decreto
indicato nel comma 1, e' elevato per l'anno 1989 a lire 552 mila.  Il
predetto ammontare e' ulteriormente elevato, per l'anno 1990, a  lire
576 mila e, a partire dall'anno 1991, a lire 600 mila. (4a) 
  3.  L'ammontare  dell'ulteriore  detrazione  di  cui  al  comma   2
dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con il decreto indicato al comma 1, e' stabilito, a partire dall'anno
1989, in lire 180 mila. (4a) 
  4. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per  gli
oneri di cui alle lettere d),  primo  e  secondo  periodo,  p)  e  r)
dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi  approvato
con il decreto indicato al comma 1, e' riconosciuta, in  luogo  della
deduzione prevista dal medesimo articolo, una detrazione  di  imposta
nella misura del 22 per cento degli oneri stessi, ridotta al  10  per
cento per la parte in cui l'ammontare dei predetti  oneri  eccede  la
differenza tra il reddito complessivo, al netto degli  oneri  diversi
da quelli sopraindicati, e il limite superiore del primo scaglione di
reddito. 
  5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche con riferimento a
quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 10 del  testo  unico  delle
imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato al comma 1,  e
ai fini della determinazione del reddito degli enti non commerciali e
delle societa' ed enti non residenti. 
  6. Le disposizioni contenute nei commi 4  e  5  si  applicano  agli
oneri  conseguenti  a  contratti  stipulati,   spese   sostenute   ed
erogazioni effettuate dopo il 1988. 
 6-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537.(11) ((12)) 
 
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AGGIORNAMENTO (4a) 
  Il D.P.C.M. 29 settembre  1989  (in  G.U.  30/9/1989,  n.  229)  ha
disposto (con l'art. 2,  comma  1)  che  "Ai  fini  dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche gli importi delle detrazioni di imposta
e dei limiti di reddito previsti dagli articoli 12 e  13  del  citato
testo unico delle imposte sui redditi e dai commi 1, 2 e 3  dell'art.
2 del citato decreto-legge n. 69 del 1989 sono  aumentati  in  misura
pari al 6,1 per cento". 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 13 luglio 1994 (in G.U. 1a
s.s.   20/07/1994,   n.   30),   ha   dichiarato    "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma sesto-bis, della  legge  27  aprile
1989, n. 154 [. . . ], nella parte in cui - mediante  l'equiparazione
tra i vitalizi di cui al secondo comma dell'art. 24 ed  al  penultimo
comma dell'art. 29 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e le  rendite
vitalizie di cui al comma primo, lett.  h)  dell'art.  47  del  testo
unico approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - riconosce  a
favore degli stessi vitalizi, ai fini dell'imposta sul reddito  delle
persone  fisiche,  un  trattamento   tributario   privilegiato,   con
l'abbattimento della base imponibile al  60  per  cento  del  reddito
percepito".