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DECRETO-LEGGE 2 marzo 1989, n. 69

Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonchè in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 02/03/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154 (in G.U. 29/04/1989, n.99).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/2003)
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Testo in vigore dal: 30-4-1989
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di imposta sul reddito delle persone  fisiche
e di  versamento  di  acconto  delle  imposte  sui  redditi,  per  la
determinazione forfetaria del  reddito  e  dell'IVA,  in  materia  di
termini  per  la  presentazione  delle  dichiarazioni  da  parte   di
determinate  categorie  di  contribuenti,   per   la   sanatoria   di
irregolarita' formali  e  di  minori  infrazioni,  per  ampliare  gli
imponibili e contenere le elusioni, nonche' in  materia  di  aliquote
IVA e di tasse sulle concessioni governative; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 1 marzo 1989; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di concerto con i  Ministri  del  bilancio  e
della programmazione economica e del tesoro; 
 
                              E M A N A 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. Ai fini dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,  le
aliquote per scaglioni di reddito previste nel comma 1  dell'articolo
11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato  con  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
sostituite dalle seguenti: 
    a) fino a 6 milioni di lire, 10 per cento; 
    b) oltre 6 fino a 12 milioni di lire, 22 per cento; 
    c) oltre 12 fino a 30 milioni di lire, 26 per cento; 
    d) oltre 30 fino a 60 milioni di lire, 33 per cento; 
    e) oltre 60 fino a 150 milioni di lire, 40 per cento; 
    f) oltre 150 fino a 300 milioni di lire, 45 per cento; 
    g) oltre 300 milioni di lire, 50 per cento. 
  (( 1-bis. Ai fini dell'imposta locale sui redditi, i  limiti  della
deduzione prevista nel comma 1  dell'articolo  120  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono elevati rispettivamente  da
6 a 7 milioni di lire e da 12  a  14  milioni  di  lire  con  effetto
dall'anno 1989 )).