stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 504

Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
Testo in vigore dal:  27-7-2008
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

(Determinazione delle aliquote e dell'imposta).
1. L'aliquota è stabilita dal consiglio comunale , con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336.
2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.
2-bis. La deliberazione di cui al comma 1 può fissare, a decorrere dall'anno di imposta 2009, un'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel comune di cui all'articolo
4.
3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 MAGGIO 2008, N. 93, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N. 126))
.
---------------
AGGIORNAMENTO (10)

Il D.L. 23 maggio 1994, n. 308, convertito con modificazioni dalla L. 22 luglio 1994, n. 458 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che per l'anno 1994, il termine per deliberare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili previsto dal comma 1 del presente articolo è stabilito al 28 febbraio 1994.
---------------
AGGIORNAMENTO (11)

Il D.L. 27 agosto 1994, n. 515 convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 1994, n. 596 ha disposto (con l'art. 6, comma 6) che "Per i comuni, relativamente ai quali, per effetto del presente articolo, sono modificate le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane di cui ai prospetti annessi al decreto legislativo n. 568 del 1993, il termine previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1992, per deliberare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, resta fissato al 12 maggio 1994."