DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 504

Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
Testo in vigore dal: 27-7-2008
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6. 
           (Determinazione delle aliquote e dell'imposta). 
 
  1.  L'aliquota  e'  stabilita  dal   consiglio   comunale   ,   con
deliberazione da adottare entro il  31  ottobre  di  ogni  anno,  con
effetto per l'anno successivo. Se la delibera non e'  adottata  entro
tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille,  ferma  restando
la disposizione di cui all'articolo 84  del  decreto  legislativo  25
febbraio 1995, n. 77, come  modificato  dal  decreto  legislativo  11
giugno 1996, n. 336. 
  2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore  al  4
per mille, ne' superiore al 7 per mille e puo'  essere  diversificata
entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi  dalle
abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale,  o  di
alloggi non locati; l'aliquota puo' essere agevolata in rapporto alle
diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro. 
  2-bis. La deliberazione di cui al comma 1 puo' fissare, a decorrere
dall'anno  di  imposta  2009,  un'aliquota   agevolata   dell'imposta
comunale sugli immobili inferiore al  4  per  mille  per  i  soggetti
passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione
di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente  alle
unita' immobiliari oggetto  di  detti  interventi  e  per  la  durata
massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque  anni
per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le  modalita'  per
il riconoscimento dell'agevolazione di cui  al  presente  comma  sono
disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo  52  del
decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.   446,   e   successive
modificazioni. 
  3.  L'imposta  e'  determinata  applicando  alla  base   imponibile
l'aliquota vigente nel comune di cui all'articolo 4. 
  3-bis. Il soggetto passivo  che,  a  seguito  di  provvedimento  di
separazione legale, annullamento,  scioglimento  o  cessazione  degli
effetti civili del matrimonio, non risulta  assegnatario  della  casa
coniugale,   determina   l'imposta   dovuta   applicando   l'aliquota
deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni  di
cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate  in  proporzione  alla
quota posseduta. Le disposizioni del presente comma  si  applicano  a
condizione che il soggetto passivo non sia titolare  del  diritto  di
proprieta' o di altro diritto  reale  su  un  immobile  destinato  ad
abitazione situato  nello  stesso  comune  ove  e'  ubicata  la  casa
coniugale. 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 MAGGIO 2008, N. 93, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N. 126)). 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 23 maggio 1994, n. 308, convertito con modificazioni  dalla
L. 22 luglio 1994, n. 458 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che per
l'anno  1994,  il  termine  per  deliberare  l'aliquota  dell'imposta
comunale sugli immobili previsto dal comma 1 del presente articolo e'
stabilito al 28 febbraio 1994. 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.L. 27 agosto 1994, n. 515 convertito con  modificazioni  dalla
L. 28 ottobre 1994, n. 596 ha disposto (con l'art. 6,  comma  6)  che
"Per i comuni, relativamente  ai  quali,  per  effetto  del  presente
articolo,  sono  modificate  le   tariffe   d'estimo   delle   unita'
immobiliari urbane di cui ai prospetti annessi al decreto legislativo
n. 568 del 1993, il termine previsto dall'articolo 6,  comma  1,  del
decreto legislativo  n.  504  del  1992,  per  deliberare  l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per  l'anno  1994,  resta
fissato al 12 maggio 1994."