LEGGE 23 dicembre 1994, n. 724

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/2016)
Testo in vigore dal: 1-1-1995
                              Art. 28. 
                      (Norma contro l'elusione) 
  1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge  29  dicembre  1990,  n.
408, e' sostituito dal seguente: 
  " 1. E' consentito all'amministrazione finanziaria  disconoscere  i
vantaggi  tributari  conseguiti  in  operazioni  di   concentrazione,
trasformazione,  scorporo,  riduzione  di   capitale,   liquidazione,
valutazione di partecipazioni,  cessione  di  crediti  o  cessione  o
valutazione di valori mobiliari poste in essere senza valide  ragioni
economiche allo  scopo  esclusivo  di  ottenere  fraudolentemente  un
risparmio d'imposta ". 
  2. Le disposizioni del comma 1, limitatamente  alle  operazioni  di
liquidazione, alla valutazione di partecipazioni,  alle  cessioni  di
crediti i  alle  cessioni  o  valutazioni  di  valori  mobiliari,  si
applicano alle operazioni  effettuate  a  decorrere  dal  periodo  di
imposta che inizia successivamente al 30 settembre 1994.