LEGGE 29 dicembre 1990, n. 408

Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonche' disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie.

note: Entrata in vigore della legge: 1/01/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/1998)
Testo in vigore dal: 8-11-1997
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 10. 
  1. E' consentito  all'amministrazione  finanziaria  disconoscere  i
vantaggi  tributari  conseguiti  in  operazioni  di   concentrazione,
trasformazione, scorporo cessione di azienda, riduzione di  capitale,
liquidazione, valutazione di partecipazioni, cessione  di  crediti  o
cessione o valutazione di valori  mobiliari  poste  in  essere  senza
valide  ragioni  economiche  allo   scopo   esclusivo   di   ottenere
fraudolentemente un risparmio d'imposta.(9) 
  2. Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dagli uffici
in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1  ed  i  relativi
interessi sono iscritti a ruolo a titolo provvisorio ai sensi e nella
misura prevista dal secondo comma dell'articolo 15  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  dopo  le
decisioni della comomissione tributaria di primo grado ovvero decorso
un anno dalla presentazione del ricorso  se  alla  scadenza  di  tale
termine la commissione non ha ancora emesso la propria decisione. 
  3. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  alle
operazioni di fusione,  concentrazione,  trasformazione,  scorporo  e
riduzione di capitale deliberate  da  tutti  i  soggetti  interessati
entro il 30 ottobre 1990. (7) ((11)) 
    
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 543 ha disposto (con l'art. 1, comma
169 che le disposizioni del presente articolo  sono  da  interpretare
nel senso che  si  applicano  anche  alle  operazioni  di  scissione,
disconoscendosi in ogni caso i  vantaggi  tributari  nell'ipotesi  di
scissioni non aventi per oggetto aziende o complessi aziendali, anche
sotto forma di partecipazioni, ovvero in quelle  di  assegnazione  ai
partecipanti di ciascuno dei soggetti beneficiari di azioni  o  quote
in misura non  proporzionale  alle  rispettive  partecipazioni  nella
societa' scissa. 
    
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AGGIORNAMENTO (9) 
  La L. 23 dicembre 1994, n. 724 ha disposto (con l'art. 28, comma 1)
che  la  suddetta  modifica,   limitatamente   alle   operazioni   di
liquidazione, alla valutazione di partecipazioni,  alle  cessioni  di
crediti i  alle  cessioni  o  valutazioni  di  valori  mobiliari,  si
applicano alle operazioni  effettuate  a  decorrere  dal  periodo  di
imposta che inizia successivamente al 30 settembre 1994. 
    
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 ha disposto (con l'art.  9,  comma
5) che dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 358/1997  cessa  di
avere applicazione, il presente articolo.