DECRETO-LEGGE 20 giugno 1996, n. 323

Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-6-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 425 (in G.U. 16/08/1996, n.191).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/2018)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 25-3-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7. 
                         Redditi di capitale 
  1. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148. (10) 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148. (10) 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148.(10) 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148.(10) 
  5. Al quinto comma dell'articolo  26  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunto, in fine,  il
seguente periodo: "La ritenuta si applica, a titolo di imposta, anche
sui proventi corrisposti a soggetti non residenti per il  tramite  di
stabili organizzazioni estere di imprese residenti  non  appartenenti
all'impresa erogante o al medesimo gruppo dell'erogante e,  a  titolo
di   acconto,   su   quelli   corrisposti   alle   predette   stabili
organizzazioni;  ai  fini  del  presente  comma  si   intendono   per
appartenenti al medesimo gruppo le societa' di cui l'impresa erogante
possieda la maggioranza del capitale sociale, o  la  cui  maggioranza
del capitale sociale sia poseduta dalla stessa impresa  che  possiede
la maggioranza del capitale soiale dell'impresa erogante. 
  6. Al secondo comma dell'articolo 26  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le  parole:  "trenta  per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "ventisette per cento". 
  6-bis. Al terzo comma dell'artioclo 26 del decreto  del  Presidente
della  Republica  29   settembre   1973,   n.   600,   e   successive
modifciazioni, le parole:  "con  l'aliquota  del  30  per  cento  sui
redditi di cui al secondo comma"  sono  sostituite  dalle  seguentei:
"con l'aliquota del 27 per  cento  sui  redditi  di  cui  al  secondo
comma". 
  7.  La  ritenuta  sugli  interessi,  premi  ed  altri  frutti   sui
certificati di deposito e sui  depositi  nominativi  e  vincolati  e'
fissata nella misura  del  ventisette  per  cento,  indipendentemente
dalla durata dei titoli o dei depositi. 
  7-bis. La ritenuta sugli  interessi,  premi  ed  altri  frutti  sui
depositi a risparmio postale si applica nella misura  del  ventisette
per cento. 
  8. Per i  proventi  dei  buoni  fruttiferi  e  dei  certificati  di
deposito emessi dalle banche, la ritenuta di  cui  al  secondo  comma
dell'articolo 26 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, si applica nella misura  del  ventisette  per
cento indipendentemente dalla scadenza. 
  9. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148, COME MODIFICATO DAL
D.L. 24 GENNAIO 2012, N.1, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA  L.  24
MARZO 2012, N. 27)). 
  10. Con decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono  stabilite  le
modalita' di versamento e di dichiarazione  delle  somme  di  cui  al
comma 9. Ai fini dell'accertamento, della riscossione, delle sanzioni
e del contenzioso si applicano le disposizioni in materia di  imposte
sui redditi. 
  11. Al comma 2 dell'articolo 41 del testo unico delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e' soppressa la lettera a). 
  12.  Il  versamento  di  acconto  di  cui   all'articolo   35   del
decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e' elevato al 65 per cento per la
seconda scadenza relativa all'anno 1996, al 78 per cento per ciascuna
delle due scadenze relative al 1997, al 52  per  cento  per  ciascuna
delle due scadenze relative al 1998. Per  il  1999  e  per  gli  anni
successivi, il suddetto versamento di acconto e' fissato  al  50  per
cento per ciascuna delle due scadenze. 
  13. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 si  applicano  sui  proventi
maturati a decorrere dal 1 luglio 1996 e per i versamenti di  cui  al
comma 1 da effettuare fino al 15 ottobre 1996 il termine e' differito
al 15 novembre 1996; le disposizioni del  comma  5,  come  modificato
dalla legge di conversione del presente decreto, e dei commi 6 e 7 si
applicano con riferimento ai proventi maturati a partire  dalla  data
di entrata in vigore del  presente  decreto;  per  i  certificati  di
deposito e per i depositi nominativi e vincolati oltre dodici mesi  e
fino a diciotto mesi la disposizione di cui al  comma  7  si  applica
relativamente ai certificati emessi ed ai depositi raccolti a partire
dalla data di entrata in vigore del presente decreto; le disposizioni
dei commi 8 e 9 si applicano ai proventi dei buoni e dei  certificati
e agli interessi, premi e altri frutti delle  obbligazioni  emessi  a
partire dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto;  la
disposizione del comma 11 si applica ai buoni e certificati emessi  a
partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  13-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 1 aprile  1996,  n.
239, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  "4-bis. Con i decreti di cui al comma 4 sono stabilite le modalita'
per la rilevazione dei soggetti non residenti  che  possiedono  buoni
fruttiferi e certificati di deposito emessi da banche  residenti  nel
territorio dello Stato". 
  13-ter. La disposizione  dell'articolo  1,  comma  1,  del  decreto
legislativo 1 aprile 1996,  n.  239,  non  si  applica  per  i  buoni
fruttiferi ed i certificati di deposito con scadenza non inferiore  a
diciotto mesi emessi dalle banche  anteriormente  alla  data  del  20
giugno 1996. 
    

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AGGIORNAMENTO (10)
  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, nel modificare l'art. 2, comma  25,
lettera  b)  del  D.L.  13  agosto  2011,  n.  138,  convertito   con
modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha conseguentemente
disposto  (con  l'art.  29,  comma  3)  che   "L'applicazione   delle
disposizioni di cui al comma 13, lettera a), numeri  1)  e  2)  e  al
comma 25, lettera b), dell'articolo 2  del  decreto-legge  13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, decorre  dal  1°  gennaio  2012  con  riferimento  agli
interessi e proventi maturati a partire dalla predetta data".