DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 34 
                ((Determinazione del reddito agrario 
 
  1. Il reddito agrario e'  determinato  mediante  l'applicazione  di
tariffe d'estimo stabilite per ciascuna qualita' e classe secondo  le
norme della legge catastale. 
  2. Le tariffe d'estimo  sono  sottoposte  a  revisione  secondo  le
disposizioni   dell'articolo   25.   Alle   revisioni   si    procede
contemporaneamente a quelle previste nel detto articolo agli  effetti
del reddito dominicale. 
  3. Le revisioni del classamento disposte ai sensi degli articoli 26
e 27 valgono anche per i redditi agrari. Per i  terreni  condotti  in
affitto o in forma  associata  le  denunce  di  cui  all'articolo  27
possono essere presentate  anche  dall'affittuario  o  da  uno  degli
associati. 
  4. Per  la  determinazione  del  reddito  agrario  delle  superfici
adibite alle colture  prodotte  in  serra  o  alla  funghicoltura  si
applica la disposizione del comma 4- bis dell'articolo 25.))