LEGGE 28 dicembre 1995, n. 550

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996).

note: Entrata in vigore della legge: 1/1/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/10/1997)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 5-10-1997
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2.

  1.  Per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, l'eventuale maggiore
gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente e'
interamente   utilizzato   per   la  riduzione  del  saldo  netto  da
finanziare,   salvo   che   si  tratti  di  assicurare  la  copertura
finanziaria   di  interventi  urgenti  ed  imprevisti  necessari  per
fronteggiare calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse con
la  tutela  della  sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza
economico-finanziaria.
  2.  Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo
11-bis  della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6
della  legge  23  agosto  1988,  n.  362,  per  il  finanziamento dei
provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel
triennio  1996-1998,  restano  determinati  per  l'anno  1996 in lire
12.400  miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti,
secondo  il  dettaglio  di  cui alla tabella A allegata alla presente
legge,  e  in lire 3.259,485 miliardi per il fondo speciale destinato
alle  spese  in  conto  capitale,  secondo  il  dettaglio di cui alla
tabella B allegata alla presente legge.
  3.  Le  dotazioni  da iscrivere nei singoli stati di previsione del
bilancio  1996  e  triennale 1996-1998, in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria,
sono indicate nella tabella C allegata alla presente legge.
  4.  E'  fatta  salva  la possibilita' di provvedere in corso d'anno
alle  integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5
agosto  1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma
3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato
di previsione del Ministero del tesoro.
  5.  Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto  1978,  n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23
agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento
di   norme   che   prevedono  interventi  di  sostegno  dell'economia
classificati  fra le spese in conto capitale restano determinati, per
l'anno  1996,  in  lire 3.177,8 miliardi, secondo il dettaglio di cui
alla tabella D allegata alla presente legge.
  6.  Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5
agosto  1978,  n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23
agosto  1988,  n.  362, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi
indicate  nella  tabella  E allegata alla presente legge sono ridotte
degli importi determinati nella medesima tabella.
  7.   Gli  importi  da  iscrivere  in  bilancio  in  relazione  alle
autorizzazioni  di  spesa  recate  da  leggi  a carattere pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, nelle
misure indicate nella tabella F allegata alla presente legge.
  8.  A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate
da  leggi  a  carattere pluriennale riportate nella tabella di cui al
comma  7,  le  Amministrazioni  e  gli enti pubblici possono assumere
impegni  nell'anno  1996,  a  carico  di  esercizi futuri, nei limiti
massimi   di   impegnabilita'   indicati  per  ciascuna  disposizione
legislativa  in  apposita  colonna della stessa tabella, ivi compresi
gli  impegni  gia'  assunti  nei  precedenti  esercizi a valere sulle
autorizzazioni medesime.
  9.  Ai  fini  di  quanto  disposto  dall'articolo  52  del  decreto
legislativo  3 febbraio 1996, n. 29, la spesa per gli anni 1996, 1997
e  1998  relativa  ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti
Ministeri,   delle   Aziende   ed   Amministrazioni  dello  Stato  ad
ordinamento   autonomo  -  con  esclusione  del  personale  dell'Ente
nazionale  per le strade (ANAS) - della scuola e delle universita' e'
determinata, rispettivamente, in lire 2.640 miliardi, in lire 5.750 e
in  lire  6.890  miliardi  ivi  compresa la somma di lire 50 miliardi
annui  per  il  riequilibrio  della  retribuzione  di  posizione  dei
dirigenti  statali  in  coerenza  con  gli analoghi trattamenti degli
altri dirigenti del pubblico impiego.
  10. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici
al  personale  di  cui  all'articolo  2,  commi  4  e  5, del decreto
legislativo  3  febbraio  1993, n. 29, per gli anni 1996, 1997 e 1998
sono  determinate,  rispettivamente,  in lire 1.040 miliardi, in lire
2.310  miliardi  e  in  lire 2.790 miliardi, ivi compresa la somma di
lire  50  miliardi  annui  per  la  riforma  del  sistema retributivo
dell'alta dirigenza.
  11.  Le  somme  di  cui  ai  commi  9  e  10  del presente articolo
costituiscono  l'importo  complessivo massimo di cui all'articolo 11,
comma  3,  lettera  h),  della  legge  5  agosto  1978,  n. 468, come
sostituito  dall'articolo  5  della  legge 23 agosto 1988, n. 362. Le
somme  anzidette  sono  comprensive,  per  il  personale  civile  dei
Ministeri  che  abbiano  attivato l'orario di servizio e di lavoro di
cui  all'articolo  22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, su cinque
giornate  lavorative  e  che  non  dispongono  di  servizi di mensa o
sostitutivi,  della  spesa  per la concessione dei buoni pasto. A tal
fine  per il personale soggetto a contrattazione si provvede ai sensi
delle disposizioni contenute nel titolo III del decreto legislativo 3
febbraio   1993,   n.   29,   e  per  il  personale  non  soggetto  a
contrattazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro del tesoro. ((3))
  12.  Ai  sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 3
febbraio  1993,  n.  29,  la  spesa  per  gli anni 1996, 1997 e 1998,
relativa  ai  rinnovi  contrattuali  del personale dei comparti degli
enti  pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali,
del  Servizio sanitario nazionale e delle istituzioni e degli enti di
ricerca  e  sperimentazione  e' determinata, rispettivamente, in lire
2.340  miliardi,  in lire 5.370 miliardi e in lire 6.490 miliardi. Le
competenti  amministrazioni  pubbliche  provvedono  nell'ambito delle
disponibilita'  dei rispettivi bilanci; per il personale del Servizio
sanitario nazionale la quota capitaria che verra' determinata in sede
di riparto alle regioni del Fondo sanitario nazionale e' da intendere
comprensiva degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.
  13.  Le  somme  di  cui  ai commi 9, 10 e 12 sono comprensive degli
oneri  contributivi  per pensioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n.
335.

-----------------
AGGIORNAMENTO (3)
  La  L.  2  ottobre 1997, n. 334 ha disposto (con l'art. 3, comma 1)
che "L'articolo 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, si
interpreta  nel  senso  che  l'erogazione  dei buoni pasto e' dovuta,
secondo  le  modalita'  previste  negli  specifici  accordi, anche ai
dipendenti  civili  delle  Amministrazioni  e  loro articolazioni del
comparto  Ministeri,  nelle  quali, per le particolari esigenze fatte
salve  dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non sia
attivato l'orario di servizio e di lavoro su cinque giorni."