DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2021
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 8-bis. 
       Operazioni assimilate alle cessioni alla esportazione. 
 
  Sono assimilate alle cessioni all'esportazione ,  se  non  comprese
nell'articolo 8: 
    a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in  alto  mare  e
destinate  all'esercizio  di  attivita'  commerciali  o  della  pesca
nonche' le  cessioni  di  navi  adibite  alla  pesca  costiera  o  ad
operazioni di salvataggio  o  di  assistenza  in  mare,  ovvero  alla
demolizione, escluse le unita'  da  diporto  di  cui  alla  legge  11
febbraio 1971, n. 50; 
    a-bis) le cessioni di navi di cui agli articoli  239  e  243  del
codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66. 
    b) le cessioni di aeromobili, compresi  i  satelliti,  ad  organi
dello Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica; 
    c) le cessioni di aeromobili destinati a imprese  di  navigazione
aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali; 
    d) le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di
ricambio degli stessi e delle navi e degli  aeromobili  di  cui  alle
lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di
bordo   e   le   forniture   destinate   al   loro   rifornimento   e
vettovagliamento, comprese  le  somministrazioni  di  alimenti  e  di
bevande a bordo ed escluse, per le navi adibite alla pesca  costiera,
le provviste di bordo; (29) 
    e) le  prestazioni  di  servizi,  compreso  l'uso  di  bacini  di
carenaggio, relativi  alla  costruzione,  manutenzione,  riparazione,
modificazione,     trasformazione,     assiemaggio,     allestimento,
arredamento, locazione e noleggio delle navi e  degli  aeromobili  di
cui alle lettere a), a-bis), b) e c), degli apparati  motori  e  loro
componenti  e  ricambi  e  delle  dotazioni  di  bordo,  nonche'   le
prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle  navi  di  cui
alle lettere a), a-bis) e b). 
    e-bis) le prestazioni di servizi diverse da quelle  di  cui  alla
lettera e) direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi e
degli aeromobili di cui alle lettere a),  a-bis)  e  c)  e  del  loro
carico. 
  Le disposizioni del  secondo  e  terzo  comma  dell'articolo  8  si
applicano,   con   riferimento    all'ammontare    complessivo    dei
corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente  comma,  anche
per gli acquisti  di  beni,  diversi  dai  fabbricati  e  dalle  aree
edificabili, e di  servizi  fatti  dai  soggetti  che  effettuano  le
operazioni stesse nell'esercizio dell'attivita' propria dell'impresa. 
(152) 
  ((Ai fini dell'applicazione del primo comma, una nave si  considera
adibita alla navigazione in alto  mare  se  ha  effettuato  nell'anno
solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell'anno in
corso un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento. Per
viaggio in alto mare si intende il tragitto compreso tra due punti di
approdo  durante  il  quale  e'  superato  il  limite   delle   acque
territoriali,  calcolato  in  base  alla  linea  di  bassa  marea,  a
prescindere dalla rotta seguita. I soggetti che  intendono  avvalersi
della facolta' di effettuare acquisti o importazioni senza  pagamento
dell'imposta attestano la condizione della navigazione in  alto  mare
mediante apposita dichiarazione. La dichiarazione deve essere redatta
in conformita' al modello approvato con provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate e deve  essere  trasmessa  telematicamente
all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta  telematica
con indicazione del protocollo di ricezione.  La  dichiarazione  puo'
riguardare anche piu' operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del
protocollo di ricezione della dichiarazione  devono  essere  indicati
nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere  riportati
dall'importatore  nella  dichiarazione  doganale.  I   soggetti   che
dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente,  sulla  base
dell'uso previsto della nave,  verificano,  a  conclusione  dell'anno
solare, la sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in
alto mare)). ((207)) 
                                                       (20) (21) (27) 
 
                                                                  (5) 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687,  ha  disposto  (con  l'art.  3,
comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975. 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art.  3,  comma
2) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal  1  aprile
1979. 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.P.R. 31 marzo 1979, n.94 ha disposto (con l'art. 10, comma  1)
che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 aprile 1979. 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897 ha disposto (con l'art. 45, comma
2) che la presente modifica all'articolo ha  effetto  dal  1  gennaio
1981. 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  Il D.P.R. 30 dicembre 1981, n.793,  ha  disposto  (con  l'art.  27,
comma 2) che le modifiche al presente articolo hanno  effetto  dal  1
aprile 1979. 
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AGGIORNAMENTO (152) 
  Il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 ha disposto (con l'art. 5,  comma
1) che la presente modifica si applica alle operazioni effettuate dal
1° gennaio 2010. 
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AGGIORNAMENTO (207) 
  La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
712) che "Le disposizioni di cui ai commi 708, 709 e 710 si applicano
alle  operazioni  effettuate  a  partire  dal   sessantesimo   giorno
successivo all'adozione del provvedimento del direttore  dell'Agenzia
delle entrate di cui al comma 711".